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Messaggio Da star.reale Ven Gen 21, 2011 10:00 am

io e mio padre siamo residenti a Cosenza (Calabria) e lui "gode", perchè gravemente malato, della L. 104/92 con art. 3 comme 3 (handicappata con situazione di gravità). io insegno a Brindisi (Puglia): posso usufruire dei 3 giorni di permesso mensili?

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Messaggio Da giulia boffa Ven Gen 21, 2011 5:13 pm

sì. se puoi stabilire che riesci a raggiungere tuo padre in circa un'ora
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Messaggio Da star.reale Sab Gen 22, 2011 9:31 am

io lavoro su due scuole.... il preside di una scuola mi ha concesso i giorni di permesso;
quello della seconda scuola non ne vuole proprio sentirne parlare...
dice che lavoratore e assistito devo essere occupati e residenti nella stessa provincia....
o comunque a 30 o 100 km.. non ricordo chelimite mi imponeva...
le due città, Cosenza e Brindisi, sono distanti 3 ore.... lo faccio anche 2 vole a settimana...
addirittura alcune volte mi alzo la mattina presto, vado a scuola e poi ritorno nel pomeriggio in Calabria....
io ho letto la 104, i successivi aggiornamenti, le circolari di Brunetta del novembre 2010, quelli del 1996, quelli della legge 53/2000, ma non trovo niente di ciò... niente che impone limiti precisi.... dice che l'importante è che "ci siano delle distanze tempo-spazio facilmente risolvibili..." ora non posso scriverti le parole precise perchè sono su un altro computer... ma effettivamente il senso è quello che dici tu.... se le ore sono 3 e non 1 è così grave?... anche perchè il primo preside mi ha solo pregato, tranne nei casi di urgenza, di programmare le assenze.....SECONDO ME OGNI PRESIDE IN QUESTO CASO PUò AGIRE A PROPRIA DISCREZIONE; la seconda preside minaccia anche di chiamare il primo preside e di metterlo in guardia sull'errore commesso..... non c'è la violazione anche della mia privacy se alza il telefono e parla delle mie cose con persone estrenee alla scuola?

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Messaggio Da star.reale Sab Gen 22, 2011 10:33 am

io lavoro su due scuole.... il preside di una scuola mi ha concesso i giorni di permesso;
quello della seconda scuola non ne vuole proprio sentirne parlare...
dice che lavoratore e assistito devo essere occupati e residenti nella stessa provincia....
o comunque a 30 o 100 km.. non ricordo chelimite mi imponeva...
le due città, Cosenza e Brindisi, sono distanti 3 ore.... lo faccio anche 2 vole a settimana...
addirittura alcune volte mi alzo la mattina presto, vado a scuola e poi ritorno nel pomeriggio in Calabria....
io ho letto la 104, i successivi aggiornamenti, le circolari di Brunetta del novembre 2010, quelli del 1996, quelli della legge 53/2000, ma non trovo niente di ciò... niente che impone limiti precisi.... dice che l'importante è che "ci siano delle distanze tempo-spazio facilmente risolvibili..." ora non posso scriverti le parole precise perchè sono su un altro computer... ma effettivamente il senso è quello che dici tu.... se le ore sono 3 e non 1 è così grave?... anche perchè il primo preside mi ha solo pregato, tranne nei casi di urgenza, di programmare le assenze.....SECONDO ME OGNI PRESIDE IN QUESTO CASO PUò AGIRE A PROPRIA DISCREZIONE; la seconda preside minaccia anche di chiamare il primo preside e di metterlo in guardia sull'errore commesso..... non c'è la violazione anche della mia privacy se alza il telefono e parla delle mie cose con persone estrenee alla scuola?
questo è quello che ho trovato in merito alla distanza:
2.3.1 - Continuità dell'assistenza
La "continuità" consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
da circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000 ma i miei contributi sono comunque pagati dall'inpdap ( almeno il tfr me lo paga tale ente...?.... anche per me valgono le prescrizioni dell'inps?

star.reale

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Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 22, 2011 11:03 am

star.reale ha scritto:io lavoro su due scuole.... il preside di una scuola mi ha concesso i giorni di permesso;
quello della seconda scuola non ne vuole proprio sentirne parlare...
dice che lavoratore e assistito devo essere occupati e residenti nella stessa provincia....
o comunque a 30 o 100 km.. non ricordo chelimite mi imponeva...
le due città, Cosenza e Brindisi, sono distanti 3 ore.... lo faccio anche 2 vole a settimana...
addirittura alcune volte mi alzo la mattina presto, vado a scuola e poi ritorno nel pomeriggio in Calabria....
io ho letto la 104, i successivi aggiornamenti, le circolari di Brunetta del novembre 2010, quelli del 1996, quelli della legge 53/2000, ma non trovo niente di ciò... niente che impone limiti precisi.... dice che l'importante è che "ci siano delle distanze tempo-spazio facilmente risolvibili..." ora non posso scriverti le parole precise perchè sono su un altro computer... ma effettivamente il senso è quello che dici tu.... se le ore sono 3 e non 1 è così grave?... anche perchè il primo preside mi ha solo pregato, tranne nei casi di urgenza, di programmare le assenze.....SECONDO ME OGNI PRESIDE IN QUESTO CASO PUò AGIRE A PROPRIA DISCREZIONE; la seconda preside minaccia anche di chiamare il primo preside e di metterlo in guardia sull'errore commesso..... non c'è la violazione anche della mia privacy se alza il telefono e parla delle mie cose con persone estrenee alla scuola?
questo è quello che ho trovato in merito alla distanza:
2.3.1 - Continuità dell'assistenza
La "continuità" consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
da circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000 ma i miei contributi sono comunque pagati dall'inpdap ( almeno il tfr me lo paga tale ente...?.... anche per me valgono le prescrizioni dell'inps?

L’emendamento al progetto di Legge 1441-quater presentato da Brunetta, che introduce la distanza massima non superiore ai 100 chilometri fra il Comune di residenza del soggetto portatore di handicap ed il Comune di residenza del soggetto che presta assistenza, mi risulta essere stato ritirato dal Govero in Commissione Lavoro alla Camera.
Nel "Collegato al lavoro" (DDL 1441-quater-G) approvato in via definitiva lo scorso mese di ottobre, tra le modifiche apportate alla legge 104/92 non risulta esserci stata anche l’introduzione della distanza massima.

Questo l’articolo del DDL:

Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità).
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

G.Ferreri

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Messaggio Da star.reale Sab Gen 22, 2011 11:14 am

QUINDI POSSO USUFRUIRNE, VERO???

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Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 22, 2011 11:18 am

star.reale ha scritto:QUINDI POSSO USUFRUIRNE, VERO???


Clicca qui per leggere il testo vigente della legge 104/92 con integrate le ultime modifiche apportate con Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24)


G.Ferreri

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Messaggio Da star.reale Sab Gen 22, 2011 11:22 am

ma che un qualche documento o circolare doe si evince che la norma sulla distanza dei 100 km è stata abrogata?

star.reale

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Messaggio Da star.reale Sab Gen 22, 2011 11:23 am

scusi dott. Ferreri, ma non c'era il link.....

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Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 22, 2011 2:11 pm

star.reale ha scritto:scusi dott. Ferreri, ma non c'era il link.....
devi cliccare sulla dicitura "clicca qui"

Per maggiore comprensione

Emendamento (Brunetta) al progetto di Legge 1441-quater

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, in via esclusiva, persona affetta da grave disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore ai 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto a fruire, anche in maniera continuativa, di un permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, pari a tre giorni..”,

Questo invece quanto approvato definitivamente:
art. 24 Legge 4 novembre 2010, n. 183
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

N.B. L’articolo 24, comma 3 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 – ha abrogato l’articolo 20, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, nella parte in cui prevede l’obbligo della continuità ed esclusività dell’assistenza che, quindi, non sono più richieste ai fini della concessione dei permessi lavorativi ex Legge 104/1992.
La Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 ha preso atto di questa innovazione normativa.
Da ciò ne deriva che, qualora la domanda intesa ad ottenere i 3 giorni di permesso fosse stata rigettata per assenza di continuità ed esclusività nell’assistenza (ad esempio, distanza notevole dall’abitazione del familiare da assistere), con l’abrogazione di questi due requisiti si riapre la possibilità per molti lavoratori di ripresentare domanda.



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Messaggio Da star.reale Sab Gen 22, 2011 3:27 pm

Grazie dott. Ferreri!
Tutti i miei dubbi sono stati sciolti...
Ora c'è da risolvere i dubbi del dirigente...
Ha detto che potevo prendere la supplenza senza più parlarle della 104....
Alla fine ha deciso di farmi partire la nomina da giovedì prossimo... avevo già preso impegni con il medico dell'asl che visita il mio papà a domicilio.
COSI' LE CLASSI SONO RIMASTE SCOPERTE PER UNA SETTIMANA INVECE CHE PER UN GIORNO.....
Vorrei mostrarle in maniera pacifica ed elegante tutto il materiale raccolto e richiedere, QUALORA MI SERVISSERO, I GIORNI DI PERMESSO.
Sono un pò impaurita....

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Messaggio Da star.reale Sab Gen 22, 2011 3:40 pm

ho ancora una curiosità...
nella scuola 1 ho 6 ore;
nella scuola 2 ho 2 ore;
nella scuola 3 (se giovedì mi faranno effettivamente iniziare) ho altre 6 ore;
TOTALE DELLE ORE di servizio: 14;
giorni di permesso che avrei a disposizione: 2.
Ma sbaglio o in totale le ore che posso prendere in un mese sono 12....
cioè se prendo un giorno in cui ho lezionesolo per 1 ora, potrei prendere un altro giorno in cui ho lezione per un'altra ora.... non dovrebbero essermi conteggiati due giorni contemporaneamente....
giusto per capire e dato che sto leggendo un pò di cose spulciando su internet....

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Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 22, 2011 7:07 pm

star.reale ha scritto:ho ancora una curiosità...
nella scuola 1 ho 6 ore;
nella scuola 2 ho 2 ore;
nella scuola 3 (se giovedì mi faranno effettivamente iniziare) ho altre 6 ore;
TOTALE DELLE ORE di servizio: 14;
giorni di permesso che avrei a disposizione: 2.
Ma sbaglio o in totale le ore che posso prendere in un mese sono 12....
cioè se prendo un giorno in cui ho lezionesolo per 1 ora, potrei prendere un altro giorno in cui ho lezione per un'altra ora.... non dovrebbero essermi conteggiati due giorni contemporaneamente....
giusto per capire e dato che sto leggendo un pò di cose spulciando su internet....
Puoi fruire di 3 giorni al mese possibilmente non ricorrenti (continuativi), a prescindere dalle ore giornaliere di lezione.
http://www.handylex.org/stato/s180609.shtml


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Messaggio Da Paolo1974 Sab Gen 22, 2011 7:47 pm

A mio avviso il problema maggiore in questi casi non sono i 3 gg ma come si accordano le scuole.
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Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 22, 2011 8:25 pm

Paolo1974 ha scritto:A mio avviso il problema maggiore in questi casi non sono i 3 gg ma come si accordano le scuole.
E se le scuole non si accordano? :-)

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Gen 22, 2011 10:53 pm

G.Ferreri ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:A mio avviso il problema maggiore in questi casi non sono i 3 gg ma come si accordano le scuole.
E se le scuole non si accordano? :-)

Alla fine le facciamo accordare per forza! eh eh
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