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fruizione permessi legge 104

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Messaggio Da lorella10 Lun Gen 31, 2011 6:38 pm

Ciao a tutti,
ho bisogno di un'informazione. Usufruisco della legge 104 e oggi in segreteria mi hanno detto di non poter prendere più i permessi suddivisi in ore ma solo i 3 giorni mensili, le ore le ho prese fino a novembre 2010. Ci sono stati dei cambiamenti in merito alla fruizione dei permessi. Mi postate un riferimento normativo. Grazie

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 31, 2011 7:21 pm

lorella10 ha scritto:Ciao a tutti,
ho bisogno di un'informazione. Usufruisco della legge 104 e oggi in segreteria mi hanno detto di non poter prendere più i permessi suddivisi in ore ma solo i 3 giorni mensili, le ore le ho prese fino a novembre 2010. Ci sono stati dei cambiamenti in merito alla fruizione dei permessi. Mi postate un riferimento normativo. Grazie

Parli dell'assistenza a persona in disabilità?
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Messaggio Da lorella10 Lun Gen 31, 2011 9:09 pm

Si Paolo assisto mio marito

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 31, 2011 9:29 pm

lorella10 ha scritto:Si Paolo assisto mio marito

A dire il vero i permessi ad ora per il comparto scuola non sono mai esistiti. Ciò è invece previsto in alcuni contratti collettivi di altri Comparti (vedi Ministero ed altri).

Quindi da questo punto di vista non è cambiato nulla.

E' pur vero che anche io sono a conoscenza di alcuni ds che li hanno concessi ad ore, forse per il buon svolgimento della didattica, ma secondo me a torto.

A mio avviso, quindi, la nuova normativa non introduce o toglie niente di nuovo in riferimento a questo (magari attendi il parere di Ferreri).

Infatti, già la Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8 (http://www.handylex.org/stato/c050908.shtml) affermava:

"2.3. Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità

In base al combinato disposto dell’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 e dell’art. 20 della l. n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l’assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività.

Secondo l’art. 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero.

Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero."

Il CCNl della scuola non prevede che i permessi siano frazionati, cioè ad ore.

Art 15/6
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non
sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai
docenti in giornate non ricorrenti.

Ti invito inoltre a leggere questa sentenza. (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 18 giugno 2009, n. 14184)

Dalla lettura complessiva dell'art. 33 della legge n. 104/1992 si ricava che la normativa differenzia le agevolazioni in base all'età del minore. Se il minore ha meno di tre anni i permessi sono di due ore giornaliere.

Dopo il compimento del terzo anno il permesso è di tre giorni al mese. Con la crescita dell'età ed il superamento del terzo anno di vita il permesso si riduce perché non è più giornaliero, ma limitato a tre giorni al mese e non è più di due ore al giorno ma è concentrato in tre giornate.

Non vi è niente nella normativa che consenta di sostenere che i tre giorni possano essere scomposti in frazioni distribuite in un numero maggiore di giorni.

La sentenza della Corte di Cassazione in commento trae origine da un ricorso prodotto da una docente di scuola elementare con un figlio portatore di handicap di età superiore ai tre anni, la quale aveva adito il Tribunale affinché questo dichiarasse il suo diritto a godere dei tre giorni di permesso di cui alla citata legge in modo frazionato in ore e non esclusivamente in giorni.

La docente vistasi rigettare il ricorso, provvedeva ad impugnare la sentenza avanti la Suprema Corte, adducendo la violazione della suddetta norma e la conseguente erronea interpretazione del contratto di comparto, che all'art. 15, comma 6, ne disciplinava la fruizione. (1)

Secondo la lavoratrice il Giudice era incorso in errore nell'interpretare il comma 3 dell’art.33 e nel mettere a confronto questo con il secondo comma che disciplina le due ore di permes¬so giornaliero per i genitori di figlio portatore di handicap di età inferiore ai tre anni.

La lavoratrice sosteneva, inoltre, che la dicitura «fruibili anche in maniera frazionata» di cui al comma 3 indicasse, senza ombra di dubbio, che tali permessi fossero fruibili anche ad ore e che una diversa lettura avrebbe leso il diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, nonché il diritto del minore che è al centro della famiglia.

Secondo la lavoratrice tali interessi dovevano, quindi, prevalere su quello della regolarità del servizio scolastico, che nella specie non sarebbe stato comunque intaccato.

La Corte di Cassazione ha chiarito che i permessi di cui al comma 3, art. 33 della legge n. 104/1992 non possono essere fruiti in modo frazionato in ore ma solo in giorni.

La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso e nel motivare la propria decisione ha ricordato come la norma preveda la fruibilità di due ore al giorno di permesso retribuito solo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino portatore di handicap, mentre il comma 3 della stessa norma regola gli anni successivi.

La normativa differenzia, quindi, le agevolazioni del genitore lavoratore in base all'età del minore: se il minore ha meno di tre anni i permessi sono di due ore giornaliere; qualora invece lo stesso abbia un'età superiore, i permessi si riducono a tre giorni al mese e non vi è nulla nella norma che consenta una diversa lettura.

La Corte ha inoltre messo in luce come la legge n. 104/1992 abbia introdotto un'incisiva deroga alla corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, con una conseguente consistente compressione della libertà di iniziativa economica del datore di lavoro. E la “ratìo” sottesa a tale deroga è stata proprio quella di tutelare i diritti dei portatori di handicap in attuazione dei fonda¬mentali principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza sostanziale, tutela della salute e della dignità umana. L'equilibrio fissato dal legislatore non può quindi essere forzato dall'interprete con letture che vadano al di là di quanto è stato già riconosciuto.


(1) Va osservato che l’art.15, comma 6, del CCNL 2007, non prevede la fruizione frazionata dei permessi, ma si limita a stabilire che i permessi non riducono le ferie e che possibilmente debbono essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.



Non so quindi perché finora ne hai usufruito, e adesso ti dicono che non puoi più. A meno che non mi sfugge qualcosa.
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Messaggio Da lorella10 Mar Feb 01, 2011 2:23 pm

Grazie mille Paolo sei stato chiarissimo

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