beneficiari legge 104 - grado di parentela
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beneficiari legge 104 - grado di parentela
se una persona disabile con decreto legge 104, ultraottantenne, viene assistita da un nipote (figlio della sorella della persona disabile), il nipote può presentare la documentazione per il diritto di scelta sede agli incarichi annuali?
spero di essere stato chiaro
spero di essere stato chiaro
precarioinc- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 26.08.10
Re: beneficiari legge 104 - grado di parentela
vedi qui
http://www.orizzontescuola.it/speciali/le-supplenze-la-priorit%C3%A0-nella-scelta-della-sede
http://www.orizzontescuola.it/speciali/le-supplenze-la-priorit%C3%A0-nella-scelta-della-sede
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: beneficiari legge 104 - grado di parentela
grazie flo, a me interessa il grado di parentela zio-nipote ma conviventi
precarioinc- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 26.08.10
Re: beneficiari legge 104 - grado di parentela
precarioinc ha scritto:se una persona disabile con decreto legge 104, ultraottantenne, viene assistita da un nipote (figlio della sorella della persona disabile), il nipote può presentare la documentazione per il diritto di scelta sede agli incarichi annuali?
spero di essere stato chiaro
solo per la stessa provincia dell'assistito e solo per le scuole viciniori a quelle del comune dell'assistito
riguardo al tipo di cattedra gli spetta solo quella che avrebbe in base alla posizione in graduatoria, tra 31 agosto, 30 giugno e spezzoni
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: beneficiari legge 104 - grado di parentela
Grazie Giulia,
scrivo per avere un confronto, il csa ha detto che ai nipoti non spetta questa precedenza ma solo a figli, coniugi, ma non capiscono che se c'è convivenza da anni è come se fosse un figlio, credo di rivolgermi e far scrivere 2 righe dall'avvocatuccio
grazie
scrivo per avere un confronto, il csa ha detto che ai nipoti non spetta questa precedenza ma solo a figli, coniugi, ma non capiscono che se c'è convivenza da anni è come se fosse un figlio, credo di rivolgermi e far scrivere 2 righe dall'avvocatuccio
grazie
precarioinc- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 26.08.10
Re: beneficiari legge 104 - grado di parentela
la 104 per i 3 gg spetta a parenti e affini entro il 3 grado
per la mobilità vale l'ap con precedenza
Parenti, affini e coniuge
L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) dall’apposita Commissione operante in ogni Azienda USL.
L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l’articolo 33 della Legge 104/1992.
Secondo la vigente disposizione in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Va anche sottolineato che, in forza delle modificazioni introdotte dalla Legge 183/2010 sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
per la mobilità vale l'ap con precedenza
Parenti, affini e coniuge
L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) dall’apposita Commissione operante in ogni Azienda USL.
L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l’articolo 33 della Legge 104/1992.
Secondo la vigente disposizione in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Va anche sottolineato che, in forza delle modificazioni introdotte dalla Legge 183/2010 sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: beneficiari legge 104 - grado di parentela
quindi Giulia, la precedenza alla scelta della sede durante gli incarichi annuali spetta ai nupoti, (figlio di una sorella dell'invalida), l'importante è la convivenza e la residenza?
grazie sempre
grazie sempre
precarioinc- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 26.08.10
Re: beneficiari legge 104 - grado di parentela
giulia boffa ha scritto:precarioinc ha scritto:se una persona disabile con decreto legge 104, ultraottantenne, viene assistita da un nipote (figlio della sorella della persona disabile), il nipote può presentare la documentazione per il diritto di scelta sede agli incarichi annuali?
spero di essere stato chiaro
solo per la stessa provincia dell'assistito e solo per le scuole viciniori a quelle del comune dell'assistito
riguardo al tipo di cattedra gli spetta solo quella che avrebbe in base alla posizione in graduatoria, tra 31 agosto, 30 giugno e spezzoni
FRANCY2- Messaggi : 2477
Data d'iscrizione : 31.08.10
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