Insegnanti - Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato
2 partecipanti
Insegnanti - Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato
http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info458019899.htm
Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato
Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato
SOFRONISCO- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 28.06.12
Re: Insegnanti - Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato
Nella sentenza che citi, Sofronisco, non leggo ciò che dici, si parla di "tempo-tuta" ma non di tempi di percorrenza per recarsi nel posto di lavoro. Da dove hai desunto quanto affermi??? Mi interessa in particolar modo dal momento che percorro 100 km al giorno per andare a scuola!!
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Insegnanti - Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato
Hai ragione, susatemi...
Ecco il link corretto:
http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info-942882935.htm
Buone notizie per tutti quei lavoratori che per svolgere la loro attività sono costretti a spostarsi, come ad esempio nel caso di insegnanti che abbiano più classi in scuole diverse e distanti tra loro: secondo una recente sentenza della Cassazione, (n. 17511 del 27 luglio 2010) il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione, e come tale deve essere conteggiato ai fini della determinazione dello stipendio...
(continua al link indicato)
Ecco il link corretto:
http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info-942882935.htm
Buone notizie per tutti quei lavoratori che per svolgere la loro attività sono costretti a spostarsi, come ad esempio nel caso di insegnanti che abbiano più classi in scuole diverse e distanti tra loro: secondo una recente sentenza della Cassazione, (n. 17511 del 27 luglio 2010) il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione, e come tale deve essere conteggiato ai fini della determinazione dello stipendio...
(continua al link indicato)
SOFRONISCO- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 28.06.12
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