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differenza tra aspettativa e congedo

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Messaggio Da franci Dom Feb 20, 2011 9:50 pm

ciao a tutti
mi piacerebbe sapere la differenza tra congedo non retribuito per gravi motivi familiari e aspettativa. Ho chiesto l'aspettativa ma non mi è stata concessa, sono andata dal sindacato per capire se c'erano altre strade per poter risolvere i mie problemi, ma non mi hanno minimamente parlato di congedo non retribuito.Poi oggi sono andata a spulciarmi le guide (Libero Tassella) e leggo di questo sudetto.
Qualcuno più competente mi potrebbe spiegare meglio
grazie a chiunque mi vorrà rispondere

franci

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 20, 2011 10:04 pm

il congedo dovrebbe essere per assistenza handicap


http://www.flcpn.it/sections/Scuola/05_Precari/Feriepermessieaspettative.pdf
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Messaggio Da franci Dom Feb 20, 2011 10:11 pm

non esattamente visto che si può richiedere per gravi motivi familiari che non per forza deve essere assistenza ad un disabile grave però il dirigente può negarlo adottando la motivazione dei problemi organizzativi?

franci

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 20, 2011 10:18 pm

quelli di cui parla della nota e a cui mi riferisco sono quelli fino a due anni per assistenza handicap, sono come i congedi parentali quindi sono un diritto, e sono anche pagati
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Messaggio Da franci Dom Feb 20, 2011 10:25 pm

quello di cui parlo io sono invece congedi non retribuiti per gravi motivi familiari, credo che siano tutt'altra cosa rispetto al congedo per handicap, per questo volevo saperne di più, ribadisco che l'ho letto nella guida di Libero Tassella

franci

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 20, 2011 10:27 pm

mi posti il link? io credo che siano sempre aspettativa, che può essere richiesta per vari motivi, anche per quelli familiari
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Messaggio Da franci Dom Feb 20, 2011 10:38 pm

non so ancora come si può inserire un link' spero di poter imparare presto ma se vuoi ti dico come lo puoi trovare: orizzonte scuola-guide-permessi,aspettative e congedi pagina 2
grazie

franci

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 20, 2011 10:42 pm

http://www.orizzontescuola.it/permessi_aspettative_congedi

dimmi qual è il punto

se parli di questo è per handicap o decesso, come nell'altro link, ho sbagliato a dirti che è retribuito, perchè non lo è, come l'aspettativa

Congedo biennale per gravi motivi familiari: l'art. 2 del regolamento D.M. n. 278 del 21.7.2000, pubblicato sulla G.U. 238 dell'11.10.2000, in applicazione dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000, consente a tutti i dipendenti, quindi sia ai docenti con contratto a tempo indeterminato sia a quelli con contratto a tempo determinato, di beneficiare di un periodo di congedo per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per i docenti con contratto a tempo determinato il congedo, fruibile nell'ambito della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è valido per la maturazione del punteggio. Questo tipo di congedo, a differenza dei permessi retribuiti, non è retribuito, interrompe l'anzianità di servizio, non è coperto da contribuzione, neanche figurativa. Al dipendente, durante il congedo, è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionatamene, si computa secondo il calendario civile, comprendendo nel periodo di congedo, i giorni festivi o non lavorativi; le frazioni inferiori a un mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. Il dirigente scolastico si deve esprimere sulla concessione o sul diniego entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di diniego il docente nei successivi 20 giorni può richiedere il riesame della domanda. Il dirigente scolastico con provvedimento adeguatamente motivato e nel caso in cui le proprie esigenze organizzative non gli consentono la sostituzione può: negare la concessione del congedo,rinviarne la fruizione,accogliere parzialmente la richiesta.

Nel caso il congedo venga richiesto dal personale con contatto a tempo determinato, l'amministrazione può rifiutare la concessione nei seguenti casi:il rapporto di lavoro sia stato instaurato per la sostituzione di altro dipendente per lo stesso congedo, vi sia incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di congedo richiesto.

I soggetti per i quali è possibile beneficiare del congedo sono: lo stesso dipendente, per ragioni personali, con esclusione della malattia, il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali, parenti ed affini entro il terzo grado dei portatori di handicap anche non conviventi.

I motivi per i quali può essere chiesto il congedo sono: necessità familiari derivanti da decesso di una delle persone predette, cura ed assistenza delle persone suddette che comportano un particolare impegno del dipendente e della propria famiglia, grave disagio personale del dipendente con esclusione della malattia, una delle seguenti patologie che interessano le persone sopra indicate:

patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplasica, infettiva, desmetabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

patologie acute o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai punti 1), 2), 3) per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.



Ultima modifica di giulia boffa il Dom Feb 20, 2011 10:53 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da franci Dom Feb 20, 2011 10:51 pm

congedo biennale per gravi motivi familiari art.2 del regolamento D.M. n 278 del 21/7/2000 possono richiederlo sia docenti a td che ind. per gravi problematiche venutasi a creare, quando leggo però non capisco se il dirigente può negarmelo per esigenze organizzative o no.

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 20, 2011 10:55 pm

leggi bene tutto, che c'è scritto

Nel caso il congedo venga richiesto dal personale con contatto a tempo determinato, l'amministrazione può rifiutare la concessione nei seguenti casi:il rapporto di lavoro sia stato instaurato per la sostituzione di altro dipendente per lo stesso congedo, vi sia incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di congedo richiesto.


I motivi per i quali può essere chiesto il congedo sono: necessità familiari derivanti da decesso di una delle persone predette, cura ed assistenza delle persone suddette che comportano un particolare impegno del dipendente e della propria famiglia, grave disagio personale del dipendente con esclusione della malattia, una delle seguenti patologie che interessano le persone sopra indicate:



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