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Messaggio Da maryanne79 Mer Apr 30, 2014 12:00 am

Ciao, sono un'insegnante di sostegno che beneficia della legge104 per assistenza a mio padre con invalidità permanente al 100% e referente unico. La scuola mi ha fatta risultate cmq perdente posto nella domanda di soprannumerari nonostante io sia referente unico x l'assistenza a mio padre xkè ritiene che avendo un fratello convivente con mio padre ma che sta fuori casa x lavoro tutto il giorno io non posso usufruire di questo beneficio xkè non è una motivazione oggettiva quella che ho dato! È giusto? Io cmq ho presentato tutta la documentazione necessaria e usufruisco cmq del permesso dei 3 giorni al mese x assisterlo e la scuola mi ha accertarsi tutto quindi questo beneficio è propedeutico x essere esclusi dalla graduatoria...come può essere che addirittura io sia perdente posto? Spero mi possiate aiutare e soprattuto di ricevere una vostra risposta Grazie Ciao

maryanne79

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Messaggio Da flo Mer Apr 30, 2014 1:08 am

L’esclusione dalla graduatoria interna per il docente referente unico al genitore disabile, si applice a condizione di essere titolari in scuola ubicata nello stesso comune o distretto sub comunale del domicilio  dell’assistito.
Se la tua situzione è questa, devi essere esclusa dalla graduatoria interna.

Leggi qui
Guida in OS

La scuola fa confusione con i requisiti necessari per la fruizione del congedo biennale per assistenza h.
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Messaggio Da maryanne79 Mer Apr 30, 2014 8:26 am

Quindi è sicuro che non posso essere perdente posto?
Grazie

maryanne79

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Messaggio Da flo Mer Apr 30, 2014 10:55 pm

maryanne79 ha scritto:Quindi è sicuro che non posso essere perdente posto?
Grazie
Avendo i requisiti indicati prima, non puoi essere individuata come perdente posto
(vedi CCNI mobilità 2014/15, art 7, comma 2).
"I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V [è il tuo caso assistenza disabile] ) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e iconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario
il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)..."


Se, in risposta al tuo ricorso, la scuola dovesse reiterare la tua "non-esclusione" dalla graduatoria interna, presenta ulteriore ricorso al DS e in via gerarchica al Direttore dell'USP/AT di riferimento.
Se lo ritieni opportuno, puoi farti supportare nella procedura da un sindacato o da un legale di tua fiducia.
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Messaggio Da maryanne79 Mer Apr 30, 2014 11:00 pm

Però io ho un fratello che vive con mio pare e io ho residenza diversa quindi mi hanno detto anche in Provveditorato che non ho diritto a essere esclusa dalla graduatoria!

maryanne79

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Messaggio Da maryanne79 Mer Apr 30, 2014 11:01 pm

Poiché non ho i requisiti per esere referente unico!

maryanne79

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Messaggio Da flo Gio Mag 01, 2014 1:15 am

maryanne79 ha scritto:Poiché non ho i requisiti per esere referente unico!
Ma chi fa questa affermazione?
Tu sei "referente unico" visto che usufruisci dei permessi 104 per assistenza a tuo padre.
...sono un'insegnante di sostegno che beneficia della legge104 per assistenza a mio padre con invalidità permanente al 100% e referente unico.

Eliminazione dei requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza.
"L'art. 24, comma 2, let. b), della l. n. 183 interviene sull'articolo 20, comma 1, della l. n. 53 del 2000, eliminando le parole da "nonché" fino a "non convivente".
A seguito di tale intervento, i requisiti della "continuità" e dell' "esclusività" dell'assistenza non sono più menzionati espressamente quali presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.
Inoltre, nella riformulazione  dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non è più presente il requisito della "convivenza", che era necessario per la fruizione dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della l. n. 53 del 2000..."


Fonte: Governo Italiano - FP

Cerco di chiarire:
la legge 104/92, novellata dalla legge n. 183/2010 e dal D.Lvo 119/2011, introduce il concetto di “referente unico” che si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti (Ministero del lavoro, interpello del 17 giugno 2011, n. 24).
La legge 183/2010 nell’innovare la disciplina sulla legittimazione a fruire di permessi, non ha menzionato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza (oltre a quello, già superato, della convivenza), che quindi non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia.

La legge individua un unico referente per ciascun disabile, cioé colui  che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”(Consiglio di Stato – parere n. 5078 del 2008).

Né nella legge né nelle circolari esplicative è indicato uno “scorrimento” di parentela oppure la necessità di motivare la ragione per cui gli altri parenti non possano assistere il disabile. (ad es. sono condizioni necessarie per il congedo biennale).

In merito l'orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481 recita: ”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”.

A nulla rileva che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari lavoratori o non idonei a fornire l’aiuto necessario.

Leggi questa fonte:
USR Lombardia: circolare del 2011
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Messaggio Da maryanne79 Gio Mag 01, 2014 12:07 pm

Mi hanno detto così anche in Provveditorato e i sindacalisti...infatti ho presentato ugualmente domanda di trasferimento condizionato senza neanche mettere la la 104 xkè hanno detto che non vale!
Ti posso pure un'altra domanda...essendo io perdente posto ho precedenzaa ad essere sistemata in una scuola nel mio comune rispetto a chi ha il diritto di rientro nell'premio? In pratica nei movimenti sistemano prima me xkè non ho sede o vado a punteggio con ci era perdente posto l'ami scorso e chiede il rientro nell'ottenni?
Spero mi possa togliere questo dubbio
Grazie #

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Messaggio Da flo Gio Mag 01, 2014 1:58 pm

Ti sei fatta motivare per iscritto quanto affermato?
In base a quale norma di legge la tua 104 "non vale"?

Mi permetto di consigliarti di "insistere" e ripresentare ricorso per far valere i tuoi diritti...
non si evince in nessun articolo del CCNI quanto affermato dal personale del provveditorato e dal sindacato.
Come già indicato, la condizione per essere esclusi dalla graduatoria interna è che il genitore assistito sia domiciliato nel comune o distretto sub-comunale dove è situata la scuola di titolarità del docente.

Aggiungo e poi mi arrendo...
guarda nel CCNI mobilità 2014/15
"- ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI"
......
comma b - Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.
Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza....che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7,
dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, ..... con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità....
- l'attività di assistenza con carattere di unicità a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità...

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità....dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità...
- il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.

...essendo io perdente posto ho precedenzaa ad essere sistemata in una scuola nel mio comune rispetto a chi ha il diritto di rientro nell'premio? In pratica nei movimenti sistemano prima me xkè non ho sede o vado a punteggio con ci era perdente posto l'ami scorso e chiede il rientro nell'ottenni?
Non hai precedenza con chi, condizionando la domanda negli anni passati, ha diritto di rientro nell'ottennio.
Rispetto a chi come te, in questa fase condiziona la domanda, ti muovi in base al punteggio.

Ribadisco che, a parer mio, non sei tu la perdente posto (a condizione che quanto da te dichiarato sia esatto..)
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Messaggio Da maryanne79 Gio Mag 01, 2014 2:09 pm

Ok grazie!

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Messaggio Da maryanne79 Gio Mag 01, 2014 2:40 pm

Mi scusi l'insistenza però la scuola e il Provveditorato mi hanno portato quale motivazione di "non" esclusione dalla graduatoria la mancanza di motivazioni "oggettive" al fatto che mio fratello possa prestare assistenza al genitore essendo lui convivente con lo stesso!
È questa l'unica motivazione valida che mi hanno fatto!

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Messaggio Da flo Gio Mag 01, 2014 7:55 pm

Non discuto sul fatto che ti sia stato detto dal provveditorato o dalla scuola, ma entrambi sbagliano...
chiedi motivazione scritta, con riferimenti normativi, al diniego...
ricevuta, porta tutto a un legale o a un sindacato valido e competente....
poi ne parliamo...

Non voglio passare per saccente o pedante, ma non so quale altra fonte normativa indicare a supporto di quanto affermo... ma sono testarda e aggiungo (clicca sulla frase in neretto)
Circ. Inpdap del 2011

E' un diritto soggettivo del disabile individuare chi presta a lui assistenza e fruisce dei permessi ex L. 104.

1) A fronte della tua richiesta presentata alla scuola di fruire dei permessi 104, essa è stata accolta?
2) Nel corso del corrente a. s. sei stata l'unica parente a usufrurei di tali permessi per assistenza h?
3) Sono rispettate le condizioni indicate dal CCNI mobilità per l'esclusione dalla graduatoria interna per i benificiari delle precedenze art 7, punto V?

Se rispondi "SI" a queste domande...
sei referente unico e hai diritto all'esclusione dalla graduatoria interna.

A questo punto, non ho altro da aggiungere per renderti consapevole dei tuoi diritti...
non ho interesse personale da rivendicare...

se tu accetti tale situazione, chi sono io per insistere oltre?

Ti auguro buona serata e buon mese di maggio...
:-))
flo
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Messaggio Da maryanne79 Gio Mag 01, 2014 8:00 pm

Grazie flo....però xkè allora il nuovo ccnl parla di motivazioni oggettive x i fratelli che rinunciano ai benefici?

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Messaggio Da maryanne79 Gio Mag 01, 2014 8:01 pm

Mi hanno pure detto che il permesso dei tre giorni è una cosa e l'esclusione dalla graduatoria è un'altra!
Cmq domani chiederò risposta scritta al mio ricorso con motivazioni...anche se la domanda condizionata l'ho fatta!

maryanne79

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Messaggio Da maryanne79 Gio Mag 01, 2014 8:17 pm

Cmq domani mi farò dare le motivazioni scritte e ti aggiornerò...grazie mille!
Buona serata!

maryanne79

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Messaggio Da Gianfranco Gio Mag 01, 2014 8:23 pm

maryanne79 ha scritto:Mi hanno pure detto che il permesso dei tre giorni è una cosa e l'esclusione dalla graduatoria è un'altra!
Cmq domani chiederò risposta scritta al mio ricorso con motivazioni...anche se la domanda condizionata l'ho fatta!
Hanno detto la stessa cosa a mia moglie. In effetti nel CCNI si parla di motivi oggettivi in assenza dei quali non è possibile fruire dell'esclusione dalla graduatoria. Facci sapere come finisce
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Messaggio Da flo Gio Mag 01, 2014 9:23 pm

Gianfranco ha scritto:
maryanne79 ha scritto:Mi hanno pure detto che il permesso dei tre giorni è una cosa e l'esclusione dalla graduatoria è un'altra!
Cmq domani chiederò risposta scritta al mio ricorso con motivazioni...anche se la domanda condizionata l'ho fatta!
Hanno detto la stessa cosa a mia moglie. In effetti nel CCNI si parla di motivi oggettivi in assenza dei quali non è possibile fruire dell'esclusione dalla graduatoria. Facci sapere come finisce

Aggiungo e poi taccio per sempre
questa situazione diventa via via più assurda....


Nel CCNI all'art 7, a pag 16, nella parte riferita alle precedenze comuni, si precisa che, per fruire della precedenza nei movimenti, è necessario:

"In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.
....
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale."


Sempre nel medesimo art 7, ma nella parte relativa all'esclusione dalla graduatoria interna (pag 18) si precisa quali sono le condizioni atte per:
"a) I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
A tal proposito si precisa che:
• L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2014/2015, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti
richiedibili (4).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. ....."


Leggi in OS
"...da lettura attenta del punto in questione, la convivenza con il disabile non è il requisito per poter fruire dei benefici del CCNI, ma solo quello per non dover presentare a scuola le autodichiarazioni degli altri familiari.
....
Ai sensi quindi del punto 2 dell’art. 7 dovrete escludere dalla graduatoria la docente di cui al quesito solo una volta che la stessa abbia presentato, fra le altre autodichiarazione e certificazione, anche quelle rilasciate da eventuali fratelli o sorelle in cui dovranno essere esplicitati i motivi per cui non è possibile loro occuparsi del genitore.

La convivenza con il disabile, infatti,  dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione essenziale per poter fruire di una eventuale precedenza nelle operazioni di mobilità o per l’esclusione dalle graduatorie interne di istituto."


In OS: circ. USP Foggia

"Non sarà riconosciuta la precedenza ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, un altro/i figlio/i o il coniuge del disabile - primo soggetto obbligato per legge all’assistenza - non impedito all’assistenza per motivi oggettivi.

Le ragioni “esclusivamente” oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all’assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011..."


Leggi qui nelle note
USR Piemonte: modulo dichiarazione precedenza 104

"Nel caso in cui ci siano fratelli/sorelle occorre che gli/le stessi/e dichiarino (o documentino) che non sono in grado di prestare assistenza per motivi oggettivi (ad es. perché minorenne/i, perché disabile/i a sua/loro volta, perché residente/i all’estero o in altra provincia, o comunque a distanze tali da non consentire l’assistenza, ecc…"

Ora vado a cena...buona serata a tutti!
:-))
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Messaggio Da maryanne79 Gio Mag 01, 2014 9:38 pm

Ma loro le motivazioni oggettive mi hanno messo in discussione...cioè io avendo un fratello convivente non basta come motivazione che ho dato quella che lui è fuori x lavori tutto il giorno!
È questo il punto su cui mi hanno detto che non ho diritto!

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Messaggio Da flo Gio Mag 01, 2014 10:23 pm

Non so che dirti... "ubi maior minor cessat"!

Tu usufruisci dei permessi 104, quindi sei "referente unico"... vero?

Per la richiesta di fruizione dei permessi 104, avrai presentato tutta la documentazione necessaria, tra cui la dichiarazione motivata/documentata di tuo fratello di essere impossibilitato a prestare assistenza.

Tale dichiarazione di tuo fratello è stata riconosciuta valida, in caso contrario non potresti fruire dei permessi 104.

Le motivazioni oggettive o sono valide in ambedue le situazioni o non lo sono....c'è una dicotomia in essere nelle affermazioni della scuola e del provveditorato.

Oltre a darti il modo di presentare documentazione a tuo favore. non di fonte sindacale che potrebbe essere ritenuta "parziale", ma di uffici scolastici regionali, circolari della FP o dell'Inps...
non so veramente che altro aggiungere...

sarò in torto io, magari ti sto dando una lettura errata della normativa in materia...
a mia parziale discolpa, aggiungo che in materia ho acquisito una minima conoscenza per:
- motivi personali,
- frequentazione per questione scolastiche di ambienti sindacali e dell'ex provveditorato,
- una mia "perversione" nella conosscenza della norma.

Buona serata
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Messaggio Da maryanne79 Ven Mag 02, 2014 1:45 am

Ti ringrazio flo....domani chiederò le motivazioni scritte e ti informo sul contenuto!
Buonanotte

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Messaggio Da flo Sab Mag 03, 2014 7:04 pm

Sono testarda, lo so.... mio marito e mio figlio me lo ripetono in continuazione! :-))
ma... "Chi pecora si fa, il lupo se la mangia!"

aggiungo ad ulteriore supporto, link ad una pagina di OS, dedicata alla questione in oggetto, nella quale sono riportati possibili motivi oggettivi assistenza art. 7 punto V del contratto indicati dall' USP di Agrigento

Nota USP Agrigento

La nota di un ufficio scolastico provinciale non fa "legislazione", ma nella gerarchia delle fonti è sicuramente superiore al parere della scuola, di un sindacalista o del funzionario ministeriale
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Messaggio Da maryanne79 Sab Mag 03, 2014 7:08 pm

L l'ho letto quell' articolo e il mio motivo oggettivo non rientra tra quelli....purtroppo!
Cmq ieri ho a scuola delle motivazioni scritte che rigettano il mio ricorso e mi hanno detto che nella pubblicazione delle graduatorie non è prevista risposta in caso di ricorso..vabbè ho chiesto posso richiederle per iscritto? Mi hanno detto di sì e così farò!

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Messaggio Da giovanna onnis Sab Mag 03, 2014 7:15 pm

flo ha scritto:L’esclusione dalla graduatoria interna per il docente referente unico al genitore disabile, si applice a condizione di essere titolari in scuola ubicata nello stesso comune o distretto sub comunale del domicilio  dell’assistito.
Se la tua situzione è questa, devi essere esclusa dalla graduatoria interna.


Probabilmente hai sintetizzato, ma è giusto chiarire che anche se la scuola di titolarità non si trova nel comune di assistenza, si può essere esclusi dalla graduatoria interna se il docente ha presentato domanda di trasferimento verso il comune di assistenza o comune viciniore......spesso le segreterie questo non lo considerano e commettono errore a danno di chi avrebbe diritto all'esclusione! Per questo motivo ho ritenuto doverosa la precisazione :-)
giovanna onnis
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Messaggio Da flo Sab Mag 03, 2014 8:42 pm

giovanna onnis ha scritto:
flo ha scritto:L’esclusione dalla graduatoria interna per il docente referente unico al genitore disabile, si applice a condizione di essere titolari in scuola ubicata nello stesso comune o distretto sub comunale del domicilio  dell’assistito.
Se la tua situzione è questa, devi essere esclusa dalla graduatoria interna.


Probabilmente hai sintetizzato, ma è giusto chiarire che anche se la scuola di titolarità non si trova nel comune di assistenza, si può essere esclusi dalla graduatoria interna se il docente ha presentato domanda di trasferimento verso il comune di assistenza o comune viciniore......spesso le segreterie questo non lo considerano e commettono errore a danno di chi avrebbe diritto all'esclusione! Per questo motivo ho ritenuto doverosa la precisazione :-)
certo Giovanns... ho sintetizzato la risposta..
come ben sai, la normativa scolastica, e non solo, è molto ingarbugliata...
spesso le segreterie conoscono poco e male norme e codicilli e li applicano "random"... :-D

@maryanne
se non è violazione della tua privacy... puoi scrivere quali motivazioni scritte ha dato il DS rigettando il tuo ricorso?
forse potremmo darti un ulteriore aiuto...
:-))
flo
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Messaggio Da maryanne79 Sab Mag 03, 2014 8:47 pm

Non le ho ancora ricevute..sottenda le ho ve li scrivo anche se già le so....non è valida la motivazione oggettiva che ho dato x il fratello convivente con mio padre che però lavora fuori tutti il giorno.

maryanne79

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