Mobilità Insegnanti di religione
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Mobilità Insegnanti di religione
Sapete dirmi entro quale giorno si devono consegnare i moduli della mobilità per gli insegnanti di religione?
letterata- Messaggi : 373
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Mobilità Insegnanti di religione
Nell CCNI sulla mobilità 2014/15 c' è una parte specifica (CAPO VIII pag. 71) per i docenti di Religione , ma non si fa menzione a date di scadenza differenti rispetto agli altri docenti:
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n.
186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto
previsto dal presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di
appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa
regione e conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in
entrambe le ipotesi, la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla
mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito
dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra
diocesi, anche ubicata in regione diversa.
3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai
commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato
dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.
4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione
cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica della medesima diocesi,
II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica in diocesi di altra regione.
All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di
religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti
d’organico così come definiti dall’art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti
effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo
l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione
delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come
per il restante personale docente di cui al presente contratto.
6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le
precedenze previste dall’art. 7 del presente contratto.
Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle
tabelle di valutazione allegate al presente contratto.
7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero
rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della
graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico
regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria
ha infatti la funzione di individuare il personale in soprannumero sull’organico determinato ai
sensi della legge 186/03.
8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a
causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto
all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2014/2015 il docente di
religione di cui all’antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda
l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico
Quindi se lo chiedi in quanto soprannumeraria devi presentare domanda entro 5 giorni dalla notifica ufficiale di soprannumerarietà
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n.
186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto
previsto dal presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di
appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa
regione e conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in
entrambe le ipotesi, la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla
mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito
dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra
diocesi, anche ubicata in regione diversa.
3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai
commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato
dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.
4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione
cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica della medesima diocesi,
II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica in diocesi di altra regione.
All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di
religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti
d’organico così come definiti dall’art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti
effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo
l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione
delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come
per il restante personale docente di cui al presente contratto.
6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le
precedenze previste dall’art. 7 del presente contratto.
Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle
tabelle di valutazione allegate al presente contratto.
7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero
rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della
graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico
regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria
ha infatti la funzione di individuare il personale in soprannumero sull’organico determinato ai
sensi della legge 186/03.
8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a
causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto
all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2014/2015 il docente di
religione di cui all’antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda
l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico
Quindi se lo chiedi in quanto soprannumeraria devi presentare domanda entro 5 giorni dalla notifica ufficiale di soprannumerarietà
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Mobilità Insegnanti di religione
Devo presentare domanda entro 5 giorni dalla notifica ufficiale di soprannumerarietà...cioè da che giorno?
letterata- Messaggi : 373
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Mobilità Insegnanti di religione
Sei stata dichiarata ufficialmente soprannumeraria? In quale data?
I 5 giorni decorrono da quella data!!
Altrimenti se non sei stata ancora dichiarata perdente posto devi aspettaree la notifica del DS per poter presentare domanda ed avrai 5 giorni di tempo dalla data di notifica
I 5 giorni decorrono da quella data!!
Altrimenti se non sei stata ancora dichiarata perdente posto devi aspettaree la notifica del DS per poter presentare domanda ed avrai 5 giorni di tempo dalla data di notifica
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
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