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Messaggio Da TecnicoATA Sab Set 20, 2014 12:24 pm

posso contattarti in un qualsiasi modo in privato?
se si dimmi come,grazie
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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 2:54 pm

mi serve un consiglio per amica, che ha rinunciato a incarico da A.T. è possibile?
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Messaggio Da Ospite Dom Set 21, 2014 2:59 pm

puoi anche scrivere qui...........

se ha rinunciato da G I non ha nessuna penalizzazione

se ha rinunciato da convocazione CSA ... NON sarà convocabile per la prossima convocazione del CSA

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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 3:12 pm

Nelle indicazioni operative per le supplenze del personale ATA circolare 8481 del 27 agosto 2014, a pagina 5 dopo l'elencazione di come e da dove convocare, appare scritto:
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art 3 del DM 430/2000,delle sanzioni di cui all'art 7 del regolamento delle supplenze (DM 13/12/2000 n° 430),in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

L'art 3 del DM 13/12/2000 n° 430 dice;

Art. 3.
Conferimento delle supplenze a livello provinciale
1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle
supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari
delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto
dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in
cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:
a) rilevanza economica del contratto;
b) sede;
c) graduatorie preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al
comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà può
essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di cui
all'articolo 2, in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di
assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e
con l'ordine di priorità indicato.
3. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze,
della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le
operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità
successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di
ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente
interessati dalle precedenti proposte di assunzione.
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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 3:13 pm

non è un po' ambigua questa cosa?
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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 3:22 pm

delle due una
circolare 8481 MIUR non si applica la sanzione ,e quindi quando uscirà qualche posto in ODF  sarà riconvocata,
oppure art 3 DM 430

Le disponibilità
successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di
ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente
interessati dalle precedenti proposte di assunzione.
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Messaggio Da Ospite Dom Set 21, 2014 3:24 pm

Art. 7.
Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro

1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
...............

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2000/dm430_00.shtml

c'è anche di peggio


ma normalmente i CSA NON richiamano chi rinuncia SOLO per l'anno in corso

mentre chi abbandona ANCHE per l'anno scolastico successivo

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Messaggio Da Ospite Dom Set 21, 2014 3:34 pm

………………………………

Coloro che hanno rinunciato (o non erano presenti alla convocazione) a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ricevere ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte nella medesima graduatoria.
………………………………

PERSONALE ATA
Per il personale ATA valgono le stesse regole previste per i docenti per quanto riguarda: possibilità di utilizzare la delega, diritto al part-time, completamento di orario, priorità nella scelta della sede, ecc.
.................

http://www.flcgil.it/files/pdf/20140905/opuscolo-flc-cgil-per-docenti-e-ata-supplenti-della-scuola-a-s-2014-2015.pdf

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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 3:36 pm

Avevo già letto il DM 430,ma allora nella circolare 8481 del 27 agosto perché hanno scritto;

Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art 3 del DM 430/2000,delle sanzioni di cui all'art 7 del regolamento delle supplenze (DM 13/12/2000 n° 430),in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 3:42 pm

Quali sono eventuali giustificazioni alla mancata accettazione di un incarico?

Art. 7.
Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro

1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;

2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;

2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.
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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 3:45 pm

3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

quindi se già di ruolo può rinunciare per un solo anno

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.

e in caso di giustificato motivo ,non si applicano le sanzioni.

Ma quali sono questi motivi giustificati?
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Messaggio Da Ospite Dom Set 21, 2014 3:46 pm

TECNICOATA ha scritto:Avevo già letto il DM 430,ma allora nella circolare 8481 del 27 agosto perché hanno scritto;

Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art 3 del DM 430/2000,delle sanzioni di cui all'art 7 del regolamento delle supplenze (DM 13/12/2000 n° 430),in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.


in pratica se una PERSONA A CUI DELEGHI la scelta RINUNCIA una proposta di assunzione DESTINATA A TE (o non prendi servizio perchè sede lointanissima e/o altro) .... per tutelarti ti richiamano alla prossima convocazione


Ultima modifica di nesema il Dom Set 21, 2014 4:02 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da Ospite Dom Set 21, 2014 3:49 pm

se la tua amica ha rinunciato o era assente... non c'è niente da fare.. NON sarà riconvocata


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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 3:52 pm

Quindi pensi verrà riconvocata, se spunteranno altri posti? Premesso che ha rinunciato proprio per la distanza kilometrica e altri problemi di salute di familiari.

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Messaggio Da TecnicoATA Dom Set 21, 2014 4:03 pm

Grazie Nesema, confrontarsi e una grande cosa,
Buona Domenica.
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