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Messaggio Da A0quarantasette Mer Apr 02, 2014 4:04 pm

La circolare è stata emanata ieri

http://banner.orizzontescuola.it/circolare-ministeriale-34-del-1-aprile-2014-dotazioni-organiche-del-personale-docente-a-s-2014-2015.pdf

vediamo quali sono le novità rispetto a quella dell'anno scorso

MIUR ha scritto:Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di
contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Per la Consulta, la scelta di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili gravi.
In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.



L’ art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, ha previsto “al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni con disabilità, all’art.2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.244” (nel triennio 2008- 2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007), “la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”. Il tutto, a regime, comporterà una dotazione di organico di diritto pari a 90.032 posti.
Mentre la prima quota pari a 4.447 posti a livello nazionale è andata ad incrementare l’organico di diritto dell’a.s. 2013/2014, la tabelle E allegata al Decreto riporta, ripartita a livello regionale, la seconda quota di incremento pari a 13.342 posti a livello nazionale.
Il riparto della quota, come per quella dell’anno scolastico 2015/2016, è stato effettuato tenendo conto della disposizione di cui all’art. 15, comma 2-bis, della citata legge 128/2013, e cioè assicurando “equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto di sostegno percentualmente uguale nei territori”.



Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna D della suddetta Tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2014/2015, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di fatto.
Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna D vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .


È stata inoltre prevista, ai sensi dell’art.15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre 2013, n.104, convertito con legge 128 dell’ 8 novembre 2013, l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente verranno effettuate tenendo conto dell’unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità. Gli organici, di contro, dovranno essere ancora formulati tenendo conto delle quattro aree disciplinari fino all’a.s. 2016/17 ultimo anno di vigenze delle prossime graduatorie ad esaurimento.


A0quarantasette

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