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Maxiemendamento. Sostegno: ma si può ancora scegliere?

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Messaggio Da indro Ven Giu 26, 2015 3:00 pm

Promemoria primo messaggio :

E' ancora prevista, per tutti, nel Maxiemendamento, la possibilità di indicare la preferenza tra posto comune e sostegno? V'è, mi sembra, un riferimento esplicito solo per la seconda e terza fase delle assunzioni (lettere b e c). E per la prima fase (lettera a)? Possibile che si vieterebbe, per alcuni (i primi assunti, in ordine di tempo), ciò che, invece, poi verrebbe consentito agli altri assunti?
Se fosse così, la libertà dell'esercizio del diritto di scelta - fondamentale, per tante ragioni - dipenderebbe essenzialmente dal caso (dal fatto, cioè, di rientrare nella prima o nella seconda tornata di assunzioni), e si creerebbe una evidente disparità di trattamento: mentre tale libertà dovrebbe riguardare tutti gli assunti.
Scusate, sarò io che mi pongo troppi dubbi...

indro

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Messaggio Da precariansiosa Dom Giu 28, 2015 1:06 pm

No indro,io sono tranquilla: nella fase a e' consentito rifiutare il sostegno e prendere materia. Però,come ho scritto su, se in questa fase ordinaria non rientri sulla materia ma ti immettono sul sostegno sei obbligato a prendere il sostegno.
Ma questo,invero,sarebbe potuto accadere comunque.
In ogni caso, spero di essere smentita.

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Messaggio Da indro Dom Giu 28, 2015 2:22 pm

Non credo, precariansiosa, che "sarebbe potuto accadere comunque", perché non era tanto possibile depennare dalla graduatoria della materia, in caso di rifiuto del sostegno (art. 400, comma 21, T.U.).
Ora, c'è il comma 101 che, valendo per tutte le fasi (anche quella ordinaria), potrebbe determinare un'esclusione per coloro i quali siano in posizione utile per il sostegno (e non lo vogliono accettare) ma non per la materia (mentre, per la materia, magari lo sarebbero stati - in posizione utile - nelle fasi successive).
Questo, da un lato.
Dall'altro lato, ci sono quelli delle fasi b) e c) che almeno questi problemi non li avranno, perché, per loro, è previsto quello che, nella bozza di prima, era previsto per tutti: la scelta dei posti, tra sostegno e posto comune.
Mi chiedo, per l'ennesima volta: perché questa differenziazione?

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Messaggio Da Fantaman Dom Giu 28, 2015 2:26 pm

bonovox ha scritto:Ho aggiornato la mia "struttura" incrociando il testo del Maxi-emendamento (in particolare commi 94 e 97) con la Relazione Tecnica al Maxi-emendamento (vedi http://www.professionistiscuola.it/varie/1764-esclusiva-psn-la-relazione-tecnica-al-maxiemendamento-la-suddivisione-dei-posti-per-fase.html )  e ho ottenuto conferma che la mia struttura (ora riformulata nelle cifre) pubblicata qualche post fa, funziona bene!

Ecco qui:

Fase 1 (ordinaria, da TU): 21.880 (OD)+ 14.747 (sostegno) = 36.627
Fase 2a (straordinaria, in deroga al TU nel numero, ma non nelle modalità): 10.849 (OD vacanti ed esistenti da 2014/2015 ma finora dati a supplenze) + 6.446 (organici di fatto stabilizzati, tra spezzoni e sostegno, trattati come nuovi OD) = 17.295

Fase 1+ Fase 2a = 53.922 (potrebbero svolgersi insieme)

Fase 2b (straordinaria, in deroga nel numero e nelle modalità): sui posti OD residui delle precedenti 2 fasi (non quantificabili, ma ad esaurimento del totale precedente)
Fase 2c (straordinaria, in deroga nel numero e nelle modalità, il cosiddetto Organico Funzionale): 48.812

Totale dei totali: 102.734

Perchè continui a mettere i 6.446 del sostegno potenziato quando nella relazione tecnica vengono esplicitamente collocati nella fase "nazionale" (face 2c nel tuo schema)

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Messaggio Da michetta Dom Giu 28, 2015 2:33 pm

6446 non sono sostegno potenziato, ma posti stabili già attivati (spezzoni OF e sostegno in deroga)

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Messaggio Da indro Dom Giu 28, 2015 2:35 pm

Aggiungo questa considerazione, precariansiosa: metti che, almeno nella prima fase, si decida - legittimamente - di coprire più posti per il sostegno (magari perché ce n'è più bisogno o perché c'è un eccesso di docenti curricolari): anche chi occupa una posizione alta nella graduatoria della materia vedrebbe ridursi drasticamente la chance della nomina e sarebbe indotta ad accettare il sostegno (pena l'esclusione dal piano delle assunzioni). E metti che, invece, qualcun altro, nelle fasi b) e c), con meno punteggio, si ritrovi ad avere la cattedra nella materia.
Per il primo docente, quello della fase a), come la chiameresti, la nomina, se non, di fatto, assunzione "prioritaria" nel sostegno?

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Messaggio Da Dec Dom Giu 28, 2015 2:37 pm

indro ha scritto:Non credo, precariansiosa, che "sarebbe potuto accadere comunque", perché non era tanto possibile depennare dalla graduatoria della materia, in caso di rifiuto del sostegno (art. 400, comma 21, T.U.).

Come no? Se si rifiutava la nomina sul sostegno e non si veniva convocati nello stesso anno scolastico per la materia, nel luglio successivo si veniva depennati sia dall'elenco del sostegno sia dalla graduatoria della materia.

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Messaggio Da indro Dom Giu 28, 2015 2:46 pm

Dec, su questo è da vedere (c'era un certo contenzioso). Ma, a parte questo, non dimentichiamo che, stavolta, tutte le assunzioni sono previste per lo stesso anno scolastico. Con la differenza, però, che, stavolta, se si rifiuta, non si può accedere alle fasi successive: quindi, di fatto, si vanifica la possibilità - pure ad aderire alla tua posizione - che prima era consentita (almeno, appunto, per lo stesso anno scolastico).

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Messaggio Da Dec Dom Giu 28, 2015 3:00 pm

Lo so, ma questo vale per tutti, non solo per il sostegno. Mi scuso se porto il mio solito esempio, ma penso sia una situazione comune a molti: io verrò assunto in fase a su una classe di concorso che non vorrei; non posso rifiutare, pena il depennamento da tutte le graduatorie in cui sono inserito (e in passato non c'era mai stato un vincolo del genere), e dopo che avrò accettato non potrò nemmeno ricevere un'altra proposta dalla fase c (o b, anche se nel mio caso è impossibile) sulla mia classe di concorso. Almeno voi di sostegno avete ottenuto una tutela che inizialmente non era prevista; per chi è inserito in più classi di concorso invece non c'è stata nessuna tutela, perché se siamo abilitati (tra l'altro nel mio caso solo a cascata; come facevo a rifiutare l'abilitazione?) e ci siamo inseriti nelle Gae per quella cdc (e chi lo sapeva che poi si inventavano una norma che impediva di rifiutare e farsi depennare solo da quella graduatoria?), vuol dire che siamo disposti ad accettare il ruolo in quella cdc.

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Messaggio Da rosso Dom Giu 28, 2015 3:08 pm

Io continuo a non capire, sono in gae (posiz.24) e in gm 2012 (posiz.4), ora ho inserito il titolo sos in gae, secondo voi in che fase mi chiameranno e in che c.d.c.

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Messaggio Da Dec Dom Giu 28, 2015 3:14 pm

Come facciamo a dirtelo senza conoscere provincia e ordine di scuola? Detto così, mi sembra più probabile che ti chiamino per il sostegno da Gm (se inserirai il titolo anche in Gm), ma non è detto.

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Messaggio Da precariansiosa Dom Giu 28, 2015 3:23 pm

Dec ha ragione,indro.
Se in tempi"normali" ti avessero convocato solo per sostegno avresti dovuto accettare pena il depennamento da entrambe le graduatorie.
Così ora, per la fase a.
E anche per le fasi B e c sarà così: puoi scegliere, e in base alla posizione e ai posti disponibili, verrai immesso sull'uno o sull'altro.

A onor del vero, quel "prioritariamente" non c'è più,in nessuna delle tre fasi.

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Messaggio Da precariansiosa Dom Giu 28, 2015 3:36 pm

Aggiungo,indro, che se anche decidessero di calendarizzare prima il sostegno (nella fase a) non cambierebbe molto: proprio in virtù delle vecchie regole a cui il maxi emendamento si rifà, si può rifiutare o accettare e poi lasciare per la materia.


Sai bene indro quanto ho odiato quel "prioritariamente" e quanto mi faceva rabbia la deportazione.ma ora la situazione e' ripristinata a come e' sempre stato.

Lo ripeto: io sono decima sulla materia e duecentesima sul sostegno ; posso scegliere ma se la sfortuna vuole che si esauriscono i posti sulla materia devo prender il sostegno, riforma o meno.

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Messaggio Da bonovox Dom Giu 28, 2015 4:08 pm

Fantaman ha scritto:
bonovox ha scritto:

Ecco qui:

Fase 1 (ordinaria, da TU): 21.880 (OD)+ 14.747 (sostegno) = 36.627
Fase 2a (straordinaria, in deroga al TU nel numero, ma non nelle modalità): 10.849 (OD vacanti ed esistenti da 2014/2015 ma finora dati a supplenze) + 6.446 (organici di fatto stabilizzati, tra spezzoni e sostegno, trattati come nuovi OD) = 17.295

Fase 1+ Fase 2a = 53.922 (potrebbero svolgersi insieme)

Fase 2b (straordinaria, in deroga nel numero e nelle modalità): sui posti OD residui delle precedenti 2 fasi (non quantificabili, ma ad esaurimento del totale precedente)
Fase 2c (straordinaria, in deroga nel numero e nelle modalità, il cosiddetto Organico Funzionale): 48.812

Totale dei totali: 102.734

Perchè continui a mettere i 6.446 del sostegno potenziato quando nella relazione tecnica vengono esplicitamente collocati nella fase "nazionale" (face 2c nel tuo schema)


I 6.446 corrispondono a spezzoni in organico di fatto + sostegno in deroga, trattati come nuovi OD. Pertanto andrebbero in fase 2a, a mio parere.
Se trattati come OF allora andrebbero in 2c, come segnali tu (se mi dai link preciso, controllo meglio).
A questo punto i nuovi posti di SOS (14.747 andrebbero in Fase 2a) e la Fase 1 resterebbe con gli iniziali 21.880 OD, secondo lo schema seguente:


Fase 1: OD da TU (nomine ordinarie in tutto e per tutto da TU) sono le famose 21.880
Fase 2: OD e OF da DDL ovvero Fase 2a: OD straordinario da DDL (modalità da TU)
Fase 2b: OD straordinario da DDL (residuo precedenti 2 fasi, con modalità
in deroga TU)
Fase 2c: OF straordinario da DDL (con modalità in deroga TU).


Quindi, dalla tabella 1:

assunti su posti liberi a seguito di cessazioni:
21.880 (Fase 1)

assunti su nuovi posti di sostegno - art. 15 DL 104/2013:
14.747 (Fase 2a)

assunti su posti già vacanti e disponibili:
10.849 (Fase 2a)

assunti su posti stabili già attivati (spezzoni in organico di fatto e sostegno in deroga):
6.446 (Fase 2a se trattati come OD; Fase 2c se trattati come OF)

assunti su nuovi posti in organico aggiuntivi:
48.812 (Fase 2c)

TOTALE: 102.734

N.B. In parentesi possibili assegnazioni alle Fasi, ma resta il fatto che:
Fase 1(TU) e Fase 2 (DDL).
Poi la Fase 2 si articola in 3 momenti a,b,c, di cui il 2b non quantificabile oggi (ma esistente come fase) comunque al netto, nel numero delle 2 fasi precedenti.


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Messaggio Da indro Dom Giu 28, 2015 4:21 pm

Dec, staremo a vedere. Ma guarda che quelli delle fasi b) e c) potranno anche non indicare per niente la preferenza per il sostegno e, quindi, concorrere solo per i posti comuni. Questo significa, secondo me, potere scegliere tra sostegno e posto comune. Vale anche per la fase a)? Lo scopriremo vivendo...Sarebbe interessante leggere il punto di vista di OrizzonteScuola: si è pronunciata Lalla?

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Messaggio Da rosso Dom Giu 28, 2015 6:47 pm

sono proprio in confusione.... perchè sembra piu' probabile sos. da gm, dovrebbero entrare tutti quelli che sono in gm, tra l'altro chiamano prima da concorso e poi da gae, mi sembra prima fase... comunque Roma, A025-28, dec puoi chiarire..

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Messaggio Da indro Dom Giu 28, 2015 9:16 pm

Altra interpretazione, raccolta in un ennesimo...confronto dialettico: per la fase ordinaria (ex art.399 T.U.), non v'è alcuna deroga all'art. 400, comma 21, T.U., sicché le eventuali proposte (sostegno o materia) vanno tenute distinte: la rinuncia comporta la decadenza solo dalla graduatoria cui si riferisce la nomina. Ti propongono il sostegno e rinunci? decadi dal relativo elenco e, per il sostegno, non puoi passare alla fase successiva, nella quale conserveresti, invece, il diritto alla nomina su posto comune. (Ma questo criterio - nella prima fase - varrebbe anche per chi, nel posto comune, rifiuta una classe di concorso, per essere interessato alla classe di concorso relativa ad altra graduatoria).
Sarebbe, in sostanza, un modo per coordinare il comma 101 del Maxiemendamento con l'art. 400, comma 21, T.U. (non abrogato ma confermato).
Diversamente, si giungerebbe, almeno per il sostegno, ad effetti paradossali e, quindi, palesemente illegittimi: si creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai partecipanti alle fasi b) e c) - per i quali è espressamente prevista la facoltà di scelta - e si vanificherebbe l'efficacia di una norma (il citato art. 400) che continuerà a costituire l'architrave delle nomine anche nel nuovo sistema. Con questa differenza rispetto al passato: che la decadenza dalla graduatoria (cui si riferisce la proposta di nomina rifiutata) varrà non solo per la nomina di ruolo (com'era finora) ma anche per quella a tempo determinato (il Maxiemendamento, infatti, elimina le parole "in ruolo").
Dunque, concludendo: in caso di rifiuto, il passaggio alla fase successiva sarebbe precluso solo per la parte relativa al posto già rifiutato nella fase precedente (come, infatti, avveniva prima della Riforma, quando il rifiuto determinava la decadenza dalla correlata graduatoria).
Vi convince? Ai posteri l'ardua sentenza...

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Messaggio Da Dec Lun Giu 29, 2015 1:57 am

indro ha scritto:Dec, staremo a vedere. Ma guarda che quelli delle fasi b) e c) potranno anche non indicare per niente la preferenza per il sostegno e, quindi, concorrere solo per i posti comuni.

Dov'è scritto? Io al comma 99 leggo che esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni, non che possano concorrere solo per i posti comuni.

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Messaggio Da Dec Lun Giu 29, 2015 2:03 am

rosso ha scritto:sono proprio in confusione.... perchè sembra piu' probabile sos. da gm, dovrebbero  entrare tutti quelli che sono in gm, tra l'altro chiamano prima da concorso e poi da gae, mi sembra prima fase... comunque Roma, A025-28, dec puoi chiarire..

La Gm è per tutto il Lazio e quarta è un'ottima posizione. Penso che potrai scegliere tra l'immissione sul sostegno e quella sulla A028, che con i posti vacanti e disponibili di Roma (44) è certa. Sul sostegno non posso fare previsioni perché bisognerebbe sapere quanti specializzati ci sono tra coloro che sono inseriti nelle varie Gm. Naturalmente fase a.

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Messaggio Da Dec Lun Giu 29, 2015 2:09 am

indro ha scritto:Altra interpretazione, raccolta in un ennesimo...confronto dialettico: per la fase ordinaria (ex art.399 T.U.), non v'è alcuna deroga all'art. 400, comma 21, T.U., sicché le eventuali proposte (sostegno o materia) vanno tenute distinte: la rinuncia comporta la decadenza solo dalla graduatoria cui si riferisce la nomina. Ti propongono il sostegno e rinunci? decadi dal relativo elenco e, per il sostegno, non puoi passare alla fase successiva, nella quale conserveresti, invece, il diritto alla nomina su posto comune. (Ma questo criterio - nella prima fase - varrebbe anche per chi, nel posto comune, rifiuta una classe di concorso, per essere interessato alla classe di concorso relativa ad altra graduatoria).
Sarebbe, in sostanza, un modo per coordinare il comma 101 del Maxiemendamento con l'art. 400, comma 21, T.U. (non abrogato ma confermato).
Diversamente, si giungerebbe, almeno per il sostegno, ad effetti paradossali e, quindi, palesemente illegittimi: si creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai partecipanti alle fasi b) e c) - per i quali è espressamente prevista la facoltà di scelta - e si vanificherebbe l'efficacia di una norma (il citato art. 400) che continuerà a costituire l'architrave delle nomine anche nel nuovo sistema. Con questa differenza rispetto al passato: che la decadenza dalla graduatoria (cui si riferisce la proposta di nomina rifiutata) varrà non solo per la nomina di ruolo (com'era finora) ma anche per quella a tempo determinato (il Maxiemendamento, infatti, elimina le parole "in ruolo").
Dunque, concludendo: in caso di rifiuto, il passaggio alla fase successiva sarebbe precluso solo per la parte relativa al posto già rifiutato nella fase precedente (come, infatti, avveniva prima della Riforma, quando il rifiuto determinava la decadenza dalla correlata graduatoria).
Vi convince?

No, ma vorrei che fosse così.

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Messaggio Da Ospite Dom Lug 26, 2015 12:05 pm

Riapro questa vecchia discussione per una domanda molto banale: in base a cosa continuate a dire che c'è sempre stato fino ad adesso l'obbligo di accettare il sostegno e conseguente depennamento dalla materia in caso di rinuncia? Forse voi rientrate nel dm 2005 e gli altri casi citati nelle istruzioni operative? O dite che vale per tutti (io ho abilitazione SOS tramite semestre aggiuntivo Ssis?

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Messaggio Da Dec Dom Lug 26, 2015 4:51 pm

Vale per tutti. Il Dm 2005 aggiunge l'obbligo anche se ti arrivano le due proposte nello stesso anno (e quest'anno nella stessa fase), ma se ti arriva solo una delle due devi accettare o vieni depennato da entrambe.

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Messaggio Da tabata77 Dom Lug 26, 2015 5:09 pm

Scusate ma sono in confusione, nella mia provincia ogni anno esauriscono le gae sos primaria x nomine fino al 30 giugno quest'anno quei posti rimarranno al 30 giugno o gia' in ruolo nella fase A?

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Messaggio Da Dec Dom Lug 26, 2015 5:18 pm

Rimangono al 30/6.

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