I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
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I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Promemoria primo messaggio :
Questa la nota dell'Unicobas, che CONDIVIDO IN TOTO, pubblicata stamane su OS.
La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.
Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.
Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Il dirigente può chiedere all’insegnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto (per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).
Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola.
Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.
Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!
Personalmente aggiungo che in fase di mobilità i docenti titolari di cattedra DOVREBBERO avere il trasferimento sempre su scuola e la precedenza nei trasferimenti su posto comune e rimanere, quindi, ancora titolari di cattedra nella nuova scuola. I docenti del potenziamento possono diventare titolari di cattedra in caso di ulteriore disponibilità di posti (turn over).
La differenza tra i posti comuni e la relativa titolarità di cattedra e quelli sul potenziamento sta proprio in questo.
L'Organico dell'Autonomia è un'altra storia.
Questa la nota dell'Unicobas, che CONDIVIDO IN TOTO, pubblicata stamane su OS.
La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.
Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.
Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Il dirigente può chiedere all’insegnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto (per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).
Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola.
Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.
Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!
Personalmente aggiungo che in fase di mobilità i docenti titolari di cattedra DOVREBBERO avere il trasferimento sempre su scuola e la precedenza nei trasferimenti su posto comune e rimanere, quindi, ancora titolari di cattedra nella nuova scuola. I docenti del potenziamento possono diventare titolari di cattedra in caso di ulteriore disponibilità di posti (turn over).
La differenza tra i posti comuni e la relativa titolarità di cattedra e quelli sul potenziamento sta proprio in questo.
L'Organico dell'Autonomia è un'altra storia.
Ultima modifica di giobbe il Mer Set 28, 2016 11:56 am - modificato 2 volte.
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Dovrebbe essere su ambito. Il punto focale di questa legge 107 è proprio quella di sottoporre tutti i docenti alla chiamata diretta...gianniesposit ha scritto:Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
Ultima modifica di giobbe il Sab Ott 01, 2016 7:15 pm - modificato 1 volta.
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
giobbe ha scritto:La cattedra curriculare non ha durata triennale...miky73 ha scritto:dubito fortemente che si possa verificare la perdita di un posto triennale prima della scadenza naturale del contratto triennale. allo scadere decide il DS. nessuna graduatorie per gli incaricati triennali.
e allora? io ho scritto incaricato su scuola da qualche parte?
non è preciso parlare di cattedra, incaricato con sede su scuola vs incaricato su sede di ambito.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Sì anch'io lo penso ma attendiamo conferma di Giovanna Onnisgiobbe ha scritto:Dovrebbe essere su ambito.gianniesposit ha scritto:Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
gianniesposit- Messaggi : 1208
Data d'iscrizione : 26.03.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
innanzitutto cerca di essere più corretto quando rispondi. Poi leggiti meglio il quesito e forse capirai qualcosa di più. Comunque non temere perché la risposta esaustiva te la darà Giovanna Onnis.miky73 ha scritto:giobbe ha scritto:La cattedra curriculare non ha durata triennale...miky73 ha scritto:dubito fortemente che si possa verificare la perdita di un posto triennale prima della scadenza naturale del contratto triennale. allo scadere decide il DS. nessuna graduatorie per gli incaricati triennali.
e allora? io ho scritto incaricato su scuola da qualche parte?
non è preciso parlare di cattedra, incaricato con sede su scuola vs incaricato su sede di ambito.
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
risposta esaustive su cosa? corretto su cosa?giobbe ha scritto:innanzitutto cerca di essere più corretto quando rispondi. Poi leggiti meglio il quesito e forse capirai qualcosa di più. Comunque non temere perché la risposta esaustiva te la darà Giovanna Onnis.miky73 ha scritto:giobbe ha scritto:La cattedra curriculare non ha durata triennale...miky73 ha scritto:dubito fortemente che si possa verificare la perdita di un posto triennale prima della scadenza naturale del contratto triennale. allo scadere decide il DS. nessuna graduatorie per gli incaricati triennali.
e allora? io ho scritto incaricato su scuola da qualche parte?
non è preciso parlare di cattedra, incaricato con sede su scuola vs incaricato su sede di ambito.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
gianniesposit ha scritto:Sì anch'io lo penso ma attendiamo conferma di Giovanna Onnisgiobbe ha scritto:Dovrebbe essere su ambito.gianniesposit ha scritto:Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
un cerca sulla 107 no ?
73. Il personale docente gia' assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita' della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilita' territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
giobbe ha scritto:Questo mi è chiaro. Ma la domanda che sta sollevando dubbi è un'altra.giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima poisizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
Esempio: in una scuola sono presenti tre titolari su A051 e ci sono altre 2 cattedre disponibili sempre A051, una su posto comune e una sul potenziamento. Arrivano due docenti della stessa provincia che hanno cambiato ambito a causa del trasferimento a domanda. Dopo due anni si perde una cattedra. Se ho capito bene la dovrebbe perdere uno dei due arrivati da ambito, secondo la loro graduatoria dei perdenti posto.
Ma anche quest'ultima ipotesi non è sicura perché hanno ricevuto tutti e due la chiamata diretta e, con i poteri dati al DS, questi potrebbe anche individuare autonomamente il perdente posto, senza fare alcuna graduatoria.
miky73 ha scritto:dubito fortemente che si possa verificare la perdita di un posto triennale prima della scadenza naturale del contratto triennale. allo scadere decide il DS. nessuna graduatorie per gli incaricati triennali.
ti ho risposto più che correttamente, chi arriva da ambito come scrivi tu è incaricato triennale e non perde il posto prima di un triennio. quindi non hai capito bene per nulla perde il posto per contrazione e finisce in mobilità il titolare su scuola. Poi graduatoria di che? al termine del triennio per quelli di ambito non c'è graduatoria ma la discrezionalità del DS.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
Ora se poi ti analizzi la più che consolidata giurisprudenza sui contratti ti sarebbe chiaro che per quelli che hanno una data di scadenza, la stessa è vincolante per le parti, quelli che invece non la hanno allora esiste un mondo di normativa e di giurisprudenza per lo scioglimento dello stesso. Quindi o interviene il legislatore in qualche modo, oppure tanto sarà.
Lo stesso titolo del thread fa capire quanti non hanno proprio capito la filosofia della 107.
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
Ora se poi ti analizzi la più che consolidata giurisprudenza sui contratti ti sarebbe chiaro che per quelli che hanno una data di scadenza, la stessa è vincolante per le parti, quelli che invece non la hanno allora esiste un mondo di normativa e di giurisprudenza per lo scioglimento dello stesso. Quindi o interviene il legislatore in qualche modo, oppure tanto sarà.
Lo stesso titolo del thread fa capire quanti non hanno proprio capito la filosofia della 107.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Sapevo già dall'inizio, che aprendo questo thread mi sarei tirato addosso le ire di tutti quelli che in un modo o nell'altro si trovano coinvolti nella chiamata diretta. Ma trattando con docenti (?) mi aspettavo una corretta dialettica.miky73 ha scritto:risposta esaustive su cosa? corretto su cosa?giobbe ha scritto:innanzitutto cerca di essere più corretto quando rispondi. Poi leggiti meglio il quesito e forse capirai qualcosa di più. Comunque non temere perché la risposta esaustiva te la darà Giovanna Onnis.miky73 ha scritto:giobbe ha scritto:La cattedra curriculare non ha durata triennale...miky73 ha scritto:dubito fortemente che si possa verificare la perdita di un posto triennale prima della scadenza naturale del contratto triennale. allo scadere decide il DS. nessuna graduatorie per gli incaricati triennali.
e allora? io ho scritto incaricato su scuola da qualche parte?
non è preciso parlare di cattedra, incaricato con sede su scuola vs incaricato su sede di ambito.
Lo so che a molti sono diventato antipatico, si tratta soprattutto di docenti graziati dalla Buona S(cu)ola, che cercano di rivendicare nuove posizioni perché, a quanto pare, hanno capito in tutti i suoi passaggi questa legge.
Io ho postato interventi di altri che la pensano come me. Siamo la minoranza? Non significa nulla. Siamo quelli che non hanno capito la legge? È possibile. Ma ognuno ha il suo stile nel confrontarsi.
Giovanna Onnis già conosce il mio stile come io conosco il suo, nelle sfide ambedue usiamo il fioretto.
Molti qua usano la mannaia. Incominciate a capire che la mannaia non la si deve usare mai, siete e non siete insegnanti?
Suppongo (termine che uso per salvaguardarmi da spruzzate di bile) che questa legge, nel giro di pochi anni, porterà tutti i docenti verso la chiamata diretta.
Ora, volendo seguire il tuo ragionamento sulla individuazione dei soprannumerari, devo dedurre che al momento i titolari su scuola sono più precari dei docenti che hanno avuto la chiamata diretta: i primi hanno il loro posto messo in ballo ogni anno, i secondi hanno almeno la sicurezza di tre anni. Se fosse così, ma è così perché tu sei certa e io no, ti pare bello? Se sei già sulla chiamata diretta mi dirai: bello? Sacrosanto!
Io sono abitato a guardare al di là del mio naso. Con tutte queste immissioni in ruolo e con gli alunni che diminuiscono sempre di più già vi vedo scannarvi pe la conservazione del posto. Perché gli insegnanti vivono così: cane morde cane.
Ultima modifica di giobbe il Sab Ott 01, 2016 9:05 pm - modificato 1 volta.
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
La scuola è il posto con il più alto numero di contenziosi. Le cose non sono sempre come tu credi ch siano.miky73 ha scritto:80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
Ora se poi ti analizzi la più che consolidata giurisprudenza sui contratti ti sarebbe chiaro che per quelli che hanno una data di scadenza, la stessa è vincolante per le parti, quelli che invece non la hanno allora esiste un mondo di normativa e di giurisprudenza per lo scioglimento dello stesso. Quindi o interviene il legislatore in qualche modo, oppure tanto sarà.
Lo stesso titolo del thread fa capire quanti non hanno proprio capito la filosofia della 107.
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
giobbe ha scritto:Sapevo già dall'inizio, che aprendo questo thread mi sarei tirato addosso le ire di tutti quelli che in un modo o nell'altro si trovano coinvolti nella chiamata diretta. Ma trattando con docenti (?) mi aspettavo una corretta dialettica.miky73 ha scritto:risposta esaustive su cosa? corretto su cosa?giobbe ha scritto:innanzitutto cerca di essere più corretto quando rispondi. Poi leggiti meglio il quesito e forse capirai qualcosa di più. Comunque non temere perché la risposta esaustiva te la darà Giovanna Onnis.miky73 ha scritto:giobbe ha scritto:La cattedra curriculare non ha durata triennale...miky73 ha scritto:dubito fortemente che si possa verificare la perdita di un posto triennale prima della scadenza naturale del contratto triennale. allo scadere decide il DS. nessuna graduatorie per gli incaricati triennali.
e allora? io ho scritto incaricato su scuola da qualche parte?
non è preciso parlare di cattedra, incaricato con sede su scuola vs incaricato su sede di ambito.
Lo so che a molti sono diventato antipatico, si tratta soprattutto di docenti graziati dalla Buona S(cu)ola, che cercano di rivendicare nuove posizioni perché, a quanto pare, hanno capito in tutti i suoi passaggi questa legge.
Io ho postato interventi di altri che la pensano come me. Siamo la minoranza? Non significa nulla. Siamo quelli che non hanno capito la legge? È possibile. Ma ognuno ha il suo stile nel confrontarsi.
Giovanna Onnis già conosce il mio stile come io conosco il suo, nelle sfide ambedue usiamo il fioretto.
Molti qua usano la mannaia. Incominciate a capire che la mannaia non la si deve usare mai, siete e non siete insegnanti?
Credo (termine che uso per salvaguardarmi da spruzzate di bile) che questa legge, nel giro di pochi anni, porterà tutti i docenti verso la chiamata diretta.
Ora, volendo seguire il tuo ragionamento sulla individuazione dei soprannumerari, devo dedurre che al momento i titolari su scuola sono più precari dei docenti che hanno avuto la chiamata diretta: i primi hanno il loro posto messo in ballo ogni anno, i secondi hanno almeno la sicurezza di tre anni. Se fosse così, ma è così perché tu sei certa e io no, ti pare bello? Se sei già sulla chiamata diretta mi dirai: bello? Sacrosanto!
Io sono abitato a guardare al di là del mio naso. Con tutte queste immissioni in ruolo e con gli alunni che diminuiscono sempre di più già vi vedo scannarvi pe la conservazione del posto. Perché gli insegnanti vivono così: cane morde cane.
Chiariamo subito che non mi sei antipatico, ho letto solo due righe tue, rispondo veloce a da un cellulare con schermo non troppo grande. Mi dispiace che pensi in qualche modo che ho di personale con il tuo nick non è così.
ti ho dato una risposta tecnica per quello che è al momento l'impianto normativo, nulla di più.
Quello che scrivi dell'incertezza dei titolari su scuola rispetto i titolari di ambito è voluto dal legislatore che desidera spostare rapidamente tutti dall'attuale sistema al nuovo. Questo è logico non solo per la volontà politica ma anche per evitare l'instaurarsi di contenziosi dovuti alla disparità di trattamento tra due lavoratori che occupano identico posto se soggetti a disposizioni differenti in base all'anno di assunzione.
Ho studiato qualche annetto legge la mia non è certo una divinazione ma neanche un commento tra vecchi al bar.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
giobbe ha scritto:La scuola è il posto con il più alto numero di contenziosi. Le cose non sono sempre come tu credi ch siano.miky73 ha scritto:80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
Ora se poi ti analizzi la più che consolidata giurisprudenza sui contratti ti sarebbe chiaro che per quelli che hanno una data di scadenza, la stessa è vincolante per le parti, quelli che invece non la hanno allora esiste un mondo di normativa e di giurisprudenza per lo scioglimento dello stesso. Quindi o interviene il legislatore in qualche modo, oppure tanto sarà.
Lo stesso titolo del thread fa capire quanti non hanno proprio capito la filosofia della 107.
Che si possa trovare un giudice che dica il contrario anche della cassazione a sezioni unite c'è sempre, ma è altra storia non solo nella scuola, ma non essendoci giurisprudenza al momento e comunque non sarà consolidata prima di molti anni, non si può non rimanere sulla lettura della legge, che nel caso specifico è molto chiara e sintetica.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Ti è chiaro tutto della legge. Anzi è la legge stessa ad essere chiara. Lo dice uno che si è scritto al forum di OS poco più di un mese fa e che ha dimostrato fin da subito la bontà di questa legge e la chiarezza nella sua applicazione. Sai io la penso com Andreotti: a pensare male si fa peccato ma molto spesso s'indovina...miky73 ha scritto:giobbe ha scritto:La scuola è il posto con il più alto numero di contenziosi. Le cose non sono sempre come tu credi ch siano.miky73 ha scritto:80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
Ora se poi ti analizzi la più che consolidata giurisprudenza sui contratti ti sarebbe chiaro che per quelli che hanno una data di scadenza, la stessa è vincolante per le parti, quelli che invece non la hanno allora esiste un mondo di normativa e di giurisprudenza per lo scioglimento dello stesso. Quindi o interviene il legislatore in qualche modo, oppure tanto sarà.
Lo stesso titolo del thread fa capire quanti non hanno proprio capito la filosofia della 107.
Che si possa trovare un giudice che dica il contrario anche della cassazione a sezioni unite c'è sempre, ma è altra storia non solo nella scuola, ma non essendoci giurisprudenza al momento e comunque non sarà consolidata prima di molti anni, non si può non rimanere sulla lettura della legge, che nel caso specifico è molto chiara e sintetica.
Ultima modifica di giobbe il Sab Ott 01, 2016 9:52 pm - modificato 1 volta.
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
giobbe ha scritto:congratulazionimiky73 ha scritto:giobbe ha scritto:La scuola è il posto con il più alto numero di contenziosi. Le cose non sono sempre come tu credi ch siano.miky73 ha scritto:80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
Ora se poi ti analizzi la più che consolidata giurisprudenza sui contratti ti sarebbe chiaro che per quelli che hanno una data di scadenza, la stessa è vincolante per le parti, quelli che invece non la hanno allora esiste un mondo di normativa e di giurisprudenza per lo scioglimento dello stesso. Quindi o interviene il legislatore in qualche modo, oppure tanto sarà.
Lo stesso titolo del thread fa capire quanti non hanno proprio capito la filosofia della 107.
Che si possa trovare un giudice che dica il contrario anche della cassazione a sezioni unite c'è sempre, ma è altra storia non solo nella scuola, ma non essendoci giurisprudenza al momento e comunque non sarà consolidata prima di molti anni, non si può non rimanere sulla lettura della legge, che nel caso specifico è molto chiara e sintetica.
non prendermi in giro è come scrivo ho letto sentenze vergognose ad ogni livello dal giudice di pace alla cassazione che contraddice se stessa dopo pochi mesi.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Abbiamo scritto in contemporanea.
Almeno ho indovinato lo spirito della legge: tutti sull'ambito e nel più breve tempo possibile.
Guarda che la chiamata diretta in un paese normale avrebbe avuto un senso. Ma l'Italia non è un paese che ha premiato la meritocrazia.
Vuoi saperne una? Bonus merito docenti. Premiato in prima fascia uno che non aveva fatto un c....
Adesso vai a contestare con la chiamata diretta...
Almeno ho indovinato lo spirito della legge: tutti sull'ambito e nel più breve tempo possibile.
Guarda che la chiamata diretta in un paese normale avrebbe avuto un senso. Ma l'Italia non è un paese che ha premiato la meritocrazia.
Vuoi saperne una? Bonus merito docenti. Premiato in prima fascia uno che non aveva fatto un c....
Adesso vai a contestare con la chiamata diretta...
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
ma se la sposti dal piano tecnico questa è una legge che nel nostro Paese non funzionerà mai bene, ho scioperato più volte per non farla approvare. Nel nostro italico Paese la discrezionalità amministrativa dovrebbe essere ridotta a zero rilevata l'alta percentuale di corruzione endemica apparentemente insanabile.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Potrebbe anche darsi il caso che in sede di contrattazione (CCNI) si cambino le carte in tavola e che il titolare su scuola in caso di contrazione di organico non andrebbe su ambito ma conserverà la sua titolarità su un'altra scuola vicina!miky73 ha scritto:un cerca sulla 107 no ?gianniesposit ha scritto:Sì anch'io lo penso ma attendiamo conferma di Giovanna Onnisgiobbe ha scritto:Dovrebbe essere su ambito.gianniesposit ha scritto:Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
73. Il personale docente gia' assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita' della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilita' territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
gianniesposit- Messaggi : 1208
Data d'iscrizione : 26.03.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Ma la contrattazione non può essere contraria alla legge. La legge è troppo sintetica e chiara per lasciare margini discrezionale nella contrattazione.
Se poi lo faranno e qualcuno riceverà un danno ed impugnerà, il giudice del lavoro dovrà comunque dare precedenza a quanto affermato nella legge rispetto quanto previsto dalla contrattazione.
Ma che facciano cambi alla legge o come dici tu anche andando contro la legge facciano dm e ccni è sempre possibile.
Per completezza sul tema, non rilevandosi nella 107 una norma specifica sulla conclusione anticipata di un incarico triennale ci si deve riferire espressamente alle normali regole dei contratti in forza delle quali non è consentito ad una delle parti contraenti assumere iniziative che eventualmente rendano non più o meno utile la prestazione della controparte. In altre parole se un un rapporto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia assistito dalla garanzia di stabilità più o meno intensa, può pensarsi che sopravvengano ragioni che rendano oggettivamente non più conveniente mantenere in vita il rapporto, ciò non vale quando la durata sia limitata nel tempo, soprattutto quanto come nel caso specifico è il datore di lavoro che in considerazione di particolari sue esigenze si è avvalso di uno strumento a termine (l'incarico triennale appunto)
Se poi lo faranno e qualcuno riceverà un danno ed impugnerà, il giudice del lavoro dovrà comunque dare precedenza a quanto affermato nella legge rispetto quanto previsto dalla contrattazione.
Ma che facciano cambi alla legge o come dici tu anche andando contro la legge facciano dm e ccni è sempre possibile.
Per completezza sul tema, non rilevandosi nella 107 una norma specifica sulla conclusione anticipata di un incarico triennale ci si deve riferire espressamente alle normali regole dei contratti in forza delle quali non è consentito ad una delle parti contraenti assumere iniziative che eventualmente rendano non più o meno utile la prestazione della controparte. In altre parole se un un rapporto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia assistito dalla garanzia di stabilità più o meno intensa, può pensarsi che sopravvengano ragioni che rendano oggettivamente non più conveniente mantenere in vita il rapporto, ciò non vale quando la durata sia limitata nel tempo, soprattutto quanto come nel caso specifico è il datore di lavoro che in considerazione di particolari sue esigenze si è avvalso di uno strumento a termine (l'incarico triennale appunto)
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
L'asse portante della legge, questo sì, è molto chiaro.
Tutti sull'ambito nel più breve tempo possibile. Chiamata diretta con incarico triennale. Abolizione delle graduatorie dei soprannumerari perché sono tutti su incarico triennale. In assenza di contratto collocazione d'ufficio anche in altri ambiti della regione.
Tutti sull'ambito nel più breve tempo possibile. Chiamata diretta con incarico triennale. Abolizione delle graduatorie dei soprannumerari perché sono tutti su incarico triennale. In assenza di contratto collocazione d'ufficio anche in altri ambiti della regione.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Hai, hai, hai.miky73 ha scritto:Fossi il DS di un simil giobbe gli farei fare subito un giro hehehe
Avevo già dimenticato...ma rileggendo i tuoi post e lo stile che adotti ho avuto solo una conferma di una convinzione molto diffusa: mai mettersi in antitesi con certi DS.
Il bello della chiamata diretta.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Senza giri di parole, il mettersi in malattia quando non si è malati è una cosa che mi ripugna, considero questa pratica al pari del rubare. Se poi in alcuni casi posso trovare attenuanti per la deprecabile pratica, il farlo perché si debbono fare alcune ore di potenziamento è veramente cosa da ladro e truffatore. Poi è una mia opinione personale legata alla mia personale morale sul rispetto del lavoro e di chi non l'ha e di chi paga le tasse per mantenere la baracca e sui nostri ragazzi che hanno diritto alla formazione. Mi scuso per averti accostato a chi si è comportato in questo modo non ho nessuna prova o motivo per scriverlo. Certo però che non ho letto di nessun collega che ha condannato questa pratica barbara oltre me, che sia più diffusa di quello che credo ?
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Non so a chi ti stai rivolgendo. Per quanto mi riguarda, se sommo tutte le assenze che ho fatto in 40 di insegnamento forse arriverò intorno ai 2 mesi, quindi in media 1,5 giorni all'anno.miky73 ha scritto:Senza giri di parole, il mettersi in malattia quando non si è malati è una cosa che mi ripugna, considero questa pratica al pari del rubare. Se poi in alcuni casi posso trovare attenuanti per la deprecabile pratica, il farlo perché si debbono fare alcune ore di potenziamento è veramente cosa da ladro e truffatore. Poi è una mia opinione personale legata alla mia personale morale sul rispetto del lavoro e di chi non l'ha e di chi paga le tasse per mantenere la baracca e sui nostri ragazzi che hanno diritto alla formazione. Mi scuso per averti accostato a chi si è comportato in questo modo non ho nessuna prova o motivo per scriverlo. Certo però che non ho letto di nessun collega che ha condannato questa pratica barbara oltre me? che sia più diffusa di quello che credo ?
Io stigmatizzo il comportamento di tantissimi docenti circa l'abuso dei vari permessi seppure previsti dalle normative vigenti. Purtroppo c'è chi ragione secondo la filosofia che un diritto diventa tale nel momento in cui tu lo sfrutti. Ho la 104? Bene, mi devo prendere tutte le possibilità che mi offre questa legge. Ho il congedo parentale? Bene, mi metto in permesso anche se mio figlio di 10 anni vive coi nonni cinquantenni e a 100 metri dalla scuola che frequenta. D'altronde noi non facciamo parte di quel popolo che timbra il cartellino in mutande.
La cosa più oscena è quella che vede molti DS premiare proprio questo popolo in mutande. Altro che meritocrazia.
Vedi, io suppongo che il tuo "farmi fare un giretto..." era semplicemente una battuta per fare il piacione con gli altri miei antagonisti.
Ma se ci sono docenti "esagitati", come qualcuno asserisce, ci sono anche DS esagitati. Con questi ultimi come la mettiamo?
E se partiamo dal presupposto verosimile, che la quasi totalità dei DS vogliono ingraziarsi le famiglie e gli alunni, come dovranno comportarsi i docenti? La risposta la sai ed è quella che già accade nelle scuole.
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
giobbe ha scritto:Non so a chi ti stai rivolgendo. Per quanto mi riguarda, se sommo tutte le assenze che ho fatto in 40 di insegnamento forse arriverò intorno ai 2 mesi, quindi in media 1,5 giorni all'anno.miky73 ha scritto:Senza giri di parole, il mettersi in malattia quando non si è malati è una cosa che mi ripugna, considero questa pratica al pari del rubare. Se poi in alcuni casi posso trovare attenuanti per la deprecabile pratica, il farlo perché si debbono fare alcune ore di potenziamento è veramente cosa da ladro e truffatore. Poi è una mia opinione personale legata alla mia personale morale sul rispetto del lavoro e di chi non l'ha e di chi paga le tasse per mantenere la baracca e sui nostri ragazzi che hanno diritto alla formazione. Mi scuso per averti accostato a chi si è comportato in questo modo non ho nessuna prova o motivo per scriverlo. Certo però che non ho letto di nessun collega che ha condannato questa pratica barbara oltre me? che sia più diffusa di quello che credo ?
Io stigmatizzo il comportamento di tantissimi docenti circa l'abuso dei vari permessi seppure previsti dalle normative vigenti. Purtroppo c'è chi ragione secondo la filosofia che un diritto diventa tale nel momento in cui tu lo sfrutti. Ho la 104? Bene, mi devo prendere tutte le possibilità che mi offre questa legge. Ho il congedo parentale? Bene, mi metto in permesso anche se mio figlio di 10 anni vive coi nonni cinquantenni e a 100 metri dalla scuola che frequenta. D'altronde noi non facciamo parte di quel popolo che timbra il cartellino in mutande.
La cosa più oscena è quella che vede molti DS premiare proprio questo popolo in mutande. Altro che meritocrazia.
Vedi, io suppongo che il tuo "farmi fare un giretto..." era semplicemente una battuta per fare il piacione con gli altri miei antagonisti.
Ma se ci sono docenti "esagitati", come qualcuno asserisce, ci sono anche DS esagitati. Con questi ultimi come la mettiamo?
E se partiamo dal presupposto verosimile, che la quasi totalità dei DS vogliono ingraziarsi le famiglie e gli alunni, come dovranno comportarsi i docenti? La risposta la sai ed è quella che già accade nelle scuole.
Ti ho accostato sbagliando, come ho scritto sopra, a chi abusandone sfrutta un diritto sacrosanto come può essere una 104 o la malattia, riferendomi ad un post che non perdo tempo a ritrovare di qualcuno che scriveva di un docente senior che visto che doveva dividersi alcune ore di potenziamento con un nuovo arrivato allora si sarebbe messo in permesso. Questa gente merita di essere ricompensata con la stessa moneta che utilizza, ben farebbe il suo DS a metterlo l'anno successivo 100% sul potenziamento, io lo farai sicuramente, magari lo stesso sarebbe invogliato a cercare fortuna altrove.
Ci sono anche DS pazzi non c'è dubbio ne ho conosciuti, alcuni con deliri di onnipotenza e che dovrebbero essere posti sotto accertamento sanitario obbligatorio, però non è che visto che c'è una categoria allora giustifico l'altra. Sono entrambe da eliminare possibilmente, ma è utopia : )
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Entro nello specifico della meritocrazia.
Nell'assegnare il bonus ai docenti "meritevoli" le scuole hanno preparato delle tabelle per la valutazione dei titoli. Come sempre accade da quando c'è Internet, una scuola prepara la tabella e le altre lo copiano. Per cui se la prima scuola indica, seppure limitatamente, un errore di valutazione, tutte lo fanno proprio.
È il caso della presenza sul posto di lavoro. Un'assenza totale superiore al 25% annuale non dà diritto a tot punti, che rappresentano 1/20 dell'intero punteggio conseguibile. Praticamente una penalizzazione insignificante.
Ora, riconosciuto il diritto ad assentarsi previsto dalla legge, come si può premiare un docente che fa 2 mesi di assenza in un anno?
L'elemento meritocratico più asettico è proprio quello dell'assiduità sul posto di lavoro. La sua incidenza sul totale dei meriti dovrebbe esse almeno del 30%.
Non è paradossale che quelli che vengono poco a scuola poi fanno tante cose per la scuola?...
Nell'assegnare il bonus ai docenti "meritevoli" le scuole hanno preparato delle tabelle per la valutazione dei titoli. Come sempre accade da quando c'è Internet, una scuola prepara la tabella e le altre lo copiano. Per cui se la prima scuola indica, seppure limitatamente, un errore di valutazione, tutte lo fanno proprio.
È il caso della presenza sul posto di lavoro. Un'assenza totale superiore al 25% annuale non dà diritto a tot punti, che rappresentano 1/20 dell'intero punteggio conseguibile. Praticamente una penalizzazione insignificante.
Ora, riconosciuto il diritto ad assentarsi previsto dalla legge, come si può premiare un docente che fa 2 mesi di assenza in un anno?
L'elemento meritocratico più asettico è proprio quello dell'assiduità sul posto di lavoro. La sua incidenza sul totale dei meriti dovrebbe esse almeno del 30%.
Non è paradossale che quelli che vengono poco a scuola poi fanno tante cose per la scuola?...
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Per fortuna adesso anche i DS vengono valutati. Sarebbe ora!!! Se questa legge fosse stata attuata prima probabilmente si sarebbero evitate tante situazioni spiacevoli!
Ospite- Ospite
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