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Messaggio Da paolinet Mer Ott 25, 2017 12:03 am



Pubblicato il 20/10/2017

N. 05478/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01776/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Roberto Acri, Roberto Acri, Carmelo Alessi, Rosita Ortenzia Rita Amedeo, Maria Laura Ammattatelli, Cristel Anile, Carmine Antenucci, Luigi Aucello, Alessandro Barbagallo, Salvatore Bellomo, Andrea Biasini, Giammaria Boccalone, Cosimo Borrelli, Vincenzo Borrelli, Adolfo Borzellino, Mauro Bosco, Rossella Bozzoli, Mariangela Buchicchio, Daniela Caccia, Rossella Caccia, Mariella Caleca, Maria Antonietta Candela Impastato, Annamaria Cantù, Daniele Caputo, Davide Caputo, Francesca Caputo, Giuseppe Carnevale, Claudia Caruso, Stefano Centamore, Antonello Cherchi, Maria Ciurca, Davide Colella, Giuseppe Costanzo, Nicola Cottone, Davide Cundò, Gianpasquale Cusano, Carmelo De Maio, Valentina De Mitri, Francesco De Vivo, Filomena Della Valle, Vincenzo Giuseppe Di Bartolo, Elena Di Caprio, Rosa Di Crescienzo, Luigi Di Gaetano, Fiorina Di Lanno, Antonella Di Loreto, Fiorella Di Marco, Valentino Faraci, Alice Ferrari, Grazia Alessandra Felletti, Francesca Ferreri, Tommaso Fonte, Vito Forlenza, Fabrizio Franco, Francesca Fraoni, Giovanna Garau, Francesco Gerardi, Giuseppe Giaquinto, Lucrezia Giuffrida, Ottavia Graziato, Goffredo Guerci, Francesco Guerra, Pasqualino Isabella, Laura La Porta, Giovanni Salvatore Lagana', Alessia Lari, Sergio Leonardi, Sebastiano Lo Conte, Ersilia Lombardo, Enza Lorusso, Antonella Lucivero, Gioacchino Maimone, Elisabetta Mainieri, Carmen Tiziana Mangia, Domenica Mannara, Riccardo Marella, Maria Matera, Zaira Matera, Silvio Muru, Giuseppina Musolino, Rosa Nardacchione, Emanuela Naso, Marco Naso, Angelo Nassisi, Domenico Nuzzi, Antonino Orlando, Marco Paoli, Giuseppe Antonio Paternò, Salvatore Pecoraro, David Perna, Albina Perrotta, Andrea Piazzola, Chiara Pugliese, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Fabio Puglisi, Mauro Pulzella, Marco Mario Rasà, Loredana Renzullo, Fabio Restaino, Antonio Rocca, Francesco Romeo, Giacomo Luigi Salerno, Giovanni Dario Santorelli, Luca Sapiente, Alessandro Sardaro, Elena Sarracino, Donatella Scacchia, Francesco Scipione, Giampiera Seddaiu, Silvia Sfregola, Simone Sirio, Adele Sorbara, Fabio Sorbara, Sonia Sorgiovanni, Erika Sparaventi, Roberto Spataro, Emilio Spiaggia, Giulia Taddia, Gelsomina Troiano, Tammaro Daniele Ucciero, Caterina Vecchiato, Giacomo Venza, Nunzio Vitagliano, Paola Zeppieri e Giuseppe Zocco, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Marika Sala, Sabrina Visentin, con domicilio eletto presso lo studio Lazio Tar in Roma, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n.948 del 2016, relativo ai percorsi formativi per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

del bando delle Università nella parte in cui non prevedono la partecipazione dei ricorrenti alle prove preselettive del TFA sostegno, impugnato con motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Padova;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente l'Avv. Lucantoni in sostituzione dell'Avv.F. Ganci e l'Avvocato dello Stato A. Fedeli;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che alla vicenda in esame non sembra estensibile il principio affermato da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis sez. VI, ord. 18 maggio 2016, n. 1836) in relazione alla mancata attivazione di percorsi abilitanti per le classi concorsuali di pertinenza dei ricorrenti, tutti insegnanti tecnico – pratici, categoria che, in taluni casi, è stata ammessa con riserva all’ultima tornata concorsuale (bandita con d.D.G. 26.2.2016, n. 106);

Che nel caso di specie assume carattere dirimente l’art. 1 del D.M. n. 948/2016 subordina lo svolgimento dell’attività di sostegno ad un titolo di specializzazione abilitante, in una logica prospettiva di progressività dei titoli, per cui il titolo (superiore) di specializzazione presuppone e non può prescindere da quello presupposto (abilitante al solo insegnamento);

Considerato, altresì, che l’art. 1 del D.M. 948 cit. pretende il possesso di un titolo di abilitazione a qualsiasi insegnamento per il grado di scuola di interesse;

Considerato che il requisito dell’abilitazione all’insegnamento ai fini dell’accesso ai corsi TFA Sostegno è stato introdotto da tempo, in via generale, dal Regolamento di cui al D.M. n. 249 del 2010 il quale, all’art. 13, prevede che “1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, (omissis) sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati”; mentre il successivo comma 5 stabilisce che “5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili”;

Ritenuto, pertanto, in conformità a quanto già argomentato in sede monocratica, che non possa disporsi, per le sole rappresentate ragioni di urgenza, un ampliamento dei requisiti di ammissione, senza previo annullamento di una chiara disposizione ostativa, per la quale sussistono peraltro ragionevoli motivazioni (in quanto il citato decreto ministeriale n. 249 del 2010, in attuazione dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2008, n. 244 prevede un ben preciso e generalizzato percorso formativo per chi intenda svolgere attività di insegnamento, con riferimento non solo alle conoscenze disciplinari, ma anche alle capacità didattiche e psico-pedagogiche dei docenti; il medesimo decreto, inoltre, configura la specializzazione per i posti di sostegno come conseguimento di una professionalità ulteriore, rispetto a quella già acquisita attraverso il percorso di abilitazione ordinario, tenuto conto delle peculiari esigenze di studenti, per i quali l’attuazione del diritto allo studio richiede più intense e non certo attenuate modalità di assistenza);

Rilevato che le predette considerazioni sono state di recente confermate dal Consiglio di Stato Sez. VI (tra le altre) con ordinanza cautelare n. 4468/2017 del 13.10.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Gabriella De Michele


IL SEGRETARIO
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Messaggio Da arrubiu Mer Ott 25, 2017 3:22 pm

Vi chiedo gentilmente una sintesi: ricorso bocciato nel merito per docenti ITP (senza abilitazione) per l'accesso al TFA di sostegno, da precari?
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Messaggio Da oizan Gio Ott 26, 2017 4:32 am

L'ho già detto altrove, ma non sono stato preso sul serio.
La questione degli ITP è delicatissima: l'equivoco nasce dall'infelice uso del termine "abilitante" usato dal TAR Lazio (che non voleva assolutamente dire che possedere il diploma equivalesse ad avere l'abilitazione all'insegnamento, ma soltanto che, al tempo, non era necessaria l'abilitazione per insegnare la materia, essendo sufficiente il diploma) in alcune sentenze che hanno disposto l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Questi precedenti sono ora stati utilizzati da astutissimi ricorrenti ed avvocati che ora, nei loro ricorsi ( e io, per il lavoro che faccio, ne ho visti numerosissimi) non si limitano a chiedere l'inserimento nella seconda fascia ma vogliono che il TAR (o il Presidente della Repubblica) li dichiari abilitati.
Questa ricorsi, come è facile intuire, sono del tutto strumentali al fine di consentire la partecipazione alle nuove procedure di accesso al ruolo.
Insomma è una nuova versione della questione di diplomati magistrali.
Questa volta però il TAR e il Consiglio di Stato sembrano essersi accorti delle prevedibili conseguenze e stanno precisando che il possesso del diploma non equivale al possesso dell'abilitazione.
Per fortuna procedure dichari il possesso dicil riconoscimento del possesso

oizan

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Messaggio Da oizan Gio Ott 26, 2017 4:35 am

Scusate, l'ultima riga è stata inserita per errore.

oizan

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Messaggio Da Marioo Gio Ott 26, 2017 2:10 pm

I diplomati magistrali sono entrati in gae era loro diritto. E vedremo se gli itp saranno tutti eliminati o no per ora non si sa. Non ci sono certezze

Marioo

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Messaggio Da sonia Gio Ott 26, 2017 4:19 pm

se hanno bocciato il ricorso degli itp che volevano accedere al tfa sostegno perche' senza abilitazione come mai contestualmente li stanno inserendo in seconda fascia dove ci sono i colleghi abilitati?
Non possono accedere al tfa sostegno ma possono passare davanti a noi di terza fascia per insegnare su sostegno.
Vi è una contraddizione in termini. Non riesco più a capire in che direzione vogliono andare.

sonia

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Messaggio Da Marioo Gio Ott 26, 2017 4:27 pm

È un casino infatti

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Messaggio Da 24giulio Gio Ott 26, 2017 4:56 pm

ossignore è solo una cautelare respinta.......
l'usp di lecce ha riammesso i depennati della gae di qualche giorno fa

24giulio

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Messaggio Da sonia Gio Ott 26, 2017 5:34 pm

si ma un minimo di coerenza tra i vari giudici drovrà pur esserci dato che il quesito è il medesimo.

sonia

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