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Messaggio Da luigifranchi Mar Apr 05, 2022 10:20 pm

ho bisogno di un chiarimento. Il CdC ha votato per una sospensione di 3 giorni, al momento della comunicazione al Dirigente è stato risposto che i genitori possono richiedere l'obbligo di presenza e quindi, non potendo stare in classe, la sorveglianza ricadrebbe sui docenti del CdC utilizzando le ore libere, cosa che si configura come punitiva per i docenti.
Mi chiedevo se effettivamente, alla luce del dpr 98/249 e dpr 07/235, i genitori possano richiedere (ed avere diritto) l'obbligo di presenza o se la tipologia di sanzione una volta decisa dal CdC è insindacabile. Grazie

P.S. da regolamento di istituto no risulta nessuna norma che vada in questo senso, cioè che il CdC debba sottostare ad una scelta dei genitori.

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Messaggio Da balanzone21 Mar Apr 05, 2022 10:52 pm

luigifranchi ha scritto:ho bisogno di un chiarimento. Il CdC ha votato per una sospensione di 3 giorni, al momento della comunicazione al Dirigente è stato risposto che i genitori possono richiedere l'obbligo di presenza e quindi, non potendo stare in classe, la sorveglianza ricadrebbe sui docenti del CdC utilizzando le ore libere, cosa che si configura come punitiva per i docenti.
Mi chiedevo se effettivamente, alla luce del dpr 98/249 e dpr 07/235, i genitori possano richiedere (ed avere diritto) l'obbligo di presenza o se la tipologia di sanzione una volta decisa dal CdC è insindacabile. Grazie

P.S. da regolamento di istituto no risulta nessuna norma che vada in questo senso, cioè che il CdC debba sottostare ad una scelta dei genitori.


Utilizzando le ore libere?

Comunque si' , il decreto Lorenzini da' ai genitori questa possibilità.

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Messaggio Da luigifranchi Mer Apr 06, 2022 8:01 am

scusate ma forse mi sono perso qualcolsa
qual è il decreto Lorenzin che da la facoltà ai genitori di modificare le sanzioni?
Ma la Lorenzin cosa c'entra con la scuola?
mi sapete dare qualche riferimento di norma?
grazie

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Messaggio Da Gianfranco Mer Apr 06, 2022 8:08 am

I provvedimenti disciplinari sono di competenza del consiglio di classe che decide sanzione e modalità di attuazione in chiave rieducativa, i genitori non c'entrano nulla e neanche il DS
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Messaggio Da balanzone21 Mer Apr 06, 2022 8:50 am

luigifranchi ha scritto:scusate ma forse mi sono perso qualcolsa
qual è il decreto Lorenzin che da la facoltà ai genitori di modificare le sanzioni?
Ma la Lorenzin cosa c'entra con la scuola?
mi sapete dare qualche riferimento di norma?
grazie

Ho scritto Lorenzini , non Lorenzin. Son due cognomi diversi.

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Messaggio Da lucetta.10 Mer Apr 06, 2022 9:05 am

Gianfranco ha scritto:I provvedimenti disciplinari sono di competenza del consiglio di classe che decide sanzione e modalità di attuazione in chiave rieducativa, i genitori non c'entrano nulla e neanche il DS

Ma il DS è membro del consiglio di classe... e anche i rappresentanti dei genitori (certo non quelli del reo)

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Messaggio Da Gianfranco Mer Apr 06, 2022 9:06 am

lucetta.10 ha scritto:
Gianfranco ha scritto:I provvedimenti disciplinari sono di competenza del consiglio di classe che decide sanzione e modalità di attuazione in chiave rieducativa, i genitori non c'entrano nulla e neanche il DS

Ma il DS è membro del consiglio di classe... e anche i rappresentanti dei genitori
Certo, come anche i docenti, ma è l'organo collegiale che decide, non il singolo
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Messaggio Da lucetta.10 Mer Apr 06, 2022 9:08 am

Immagino che la richiesta sia stata inoltrata al DS quale presidente del cdc.
Mi domando invece se ci siano nella scuola norme o regolamenti che prevadono la possibilità di una tale richiesta, votate magari in collegio o consiglio di istituto, non c'è mai fine al masochismo dei collegi docenti!

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Messaggio Da luigifranchi Mer Apr 06, 2022 11:13 am

balanzone21 ha scritto:
luigifranchi ha scritto:scusate ma forse mi sono perso qualcolsa
qual è il decreto Lorenzin che da la facoltà ai genitori di modificare le sanzioni?
Ma la Lorenzin cosa c'entra con la scuola?
mi sapete dare qualche riferimento di norma?
grazie

Ho scritto Lorenzini , non Lorenzin. Son due cognomi diversi.

scusa l'errore ma cercando in rete non trovo nessun decreto lorenzini in merito alla scuola. potresti darmi qualche riferimento in più? grazie

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Messaggio Da luigifranchi Mer Apr 06, 2022 11:19 am

faccio chiarezza. Il CdC, composto come da verbale dai docenti, ha deciso per la sanzione. Il DS è stato semplicemente avvertito in via ufficiosa della possibilità di sanzionare il ragazzo e la risposta è stata che la sospensione deve essere data con obbligo di frequenza e quindi con la responsabilità dei docenti del CdC nell'occupare il ragazzo durante le 5 ore scolastiche fuori classe. Io penso che sia follia, quindi chiedevo solo se effettivamente DS e genitori potevano modificare la decisione del CdC che vuole una sospensione senza obbligo di frequenza.

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Messaggio Da luigifranchi Mer Apr 06, 2022 11:22 am

lucetta.10 ha scritto:Immagino che la richiesta sia stata inoltrata al DS quale presidente del cdc.
Mi domando invece se ci siano nella scuola norme o regolamenti che prevadono la possibilità di una tale richiesta, votate magari in collegio o consiglio di istituto, non c'è mai fine al masochismo dei collegi docenti!

nel regolamento scolastico non c'è nulla che indichi una possibilità del genere

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Messaggio Da @melia Mer Apr 06, 2022 1:00 pm

luigifranchi ha scritto:
scusa l'errore ma cercando in rete non trovo nessun decreto lorenzini in merito alla scuola. potresti darmi qualche riferimento in più? grazie
Credo sia un nome "inventato" da balanzone21 per indicare un decreto che non esiste, cioè è il decreto che riassume tutte le voci di corridoio e le esortazioni dei DS per i quali "lo dice la normativa", ma non ti dicono mai quale norma nello specifico.
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Messaggio Da Gianfranco Mer Apr 06, 2022 1:04 pm

luigifranchi ha scritto:faccio chiarezza. Il CdC, composto come da verbale dai docenti, ha deciso per la sanzione. Il DS è stato semplicemente avvertito in via ufficiosa della possibilità di sanzionare il ragazzo e la risposta è stata che la sospensione deve essere data con obbligo di frequenza e quindi con la responsabilità dei docenti del CdC nell'occupare il ragazzo durante le 5 ore scolastiche fuori classe. Io penso che sia follia, quindi chiedevo solo se effettivamente DS e genitori potevano modificare la decisione del CdC che vuole una sospensione senza obbligo di frequenza.
Non è chiaro se il consiglio di classe ha stabilito la sanzione disciplinare, rispettando l'iter procedurale che mette al riparo dell'annullamento della stessa in caso di ricorso, o se ne ha solo discusso. Qui parli di possibilità di sanzione
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Messaggio Da herman il lattoniere Mer Apr 06, 2022 7:50 pm

il consiglio di classe in questione ha fatto una ca... ehm ha commesso un errore: si è autoconvocato per decidere dell'irrogazione della sanzione senza coinvolgere uno dei suoi membri di diritto, il dirigente, che è anche il responsabile della politica della scuola. La procedura corretta sarebbe stata:

1) la maggioranza dei docenti membri del consiglio di classe fa richiesta scritta, motivata e possibilmente urgente al dirigente per la convocazione di un consiglio di classe straordinario
2) il dirigente convoca il consiglio di classe con un preavviso di almeno 5gg
3) il cdc decide sulla questione, con la presenza del dirigente o di un docente membro delegato a presiedere (di solito il coordinatore). In caso di parità di voti (es. 6 contro 6), prevale l'orientamento che vede favorevole il dirigente (non è vero che il voto del dirigente vale doppio).
4) la sanzione viene comminata nel rispetto dello statuto delle studentesse e degli studenti, ai sensi del DPR 235/2007 e ssmi. Il cdc può decidere una sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola (sospensione) o che ne comporti solo l'allontanamento dalla normale attività didattica (cosiddetta "sospensione con frequenza"). In questo secondo caso, è il dirigente che deve assicurarsi la fattibilità pratica del servizio, ovvero la sorveglianza dell'alunno, garantendo al contempo la copertura delle classi e la normale attività didattica.
5) la sanzione, che deve avere le caratteristiche di equità, trasparenza e finalità educative fissate dallo statuto, può essere impugnata dalla famiglia entro 15gg e valutata da un apposito organo di garanzia costituito all'interno dell'istituzione scolastica.
Anche il dirigente scolastico, nell'accettare una procedura zoppa e validarla solo in base a una sua valutazione arbitraria, commette un atto illegittimo.

Quindi decade a priori tutto il discorso sull'opportunità di una sanzione "senza allontanamento" o di una sanzione "con allontanamento". Rifate le cose come legge comanda e poi se ne riparla.

Personalmente ritengo che la sospensione con obbligo di frequenza presenti diversi problemi, soprattutto in merito alla fattibilità e alla disponibilità di docenti in grado di seguire l'alunno, ma anche all'efficacia educativa della sanzione.


herman il lattoniere

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Messaggio Da paniscus_2.1 Mer Apr 06, 2022 8:45 pm

Che io sappia, la mitica "sospensione con obbligo di frequenza" non esiste proprio.

Esiste la sospensione e basta, e poi esiste la possibilità, per il ragazzo e la famiglia, di RICHIEDERE la commutazione della sospensione in qualche altra forma di provvedimento alternativo... che di solito consiste in qualche (simbolicissimo) lavoretto socialmente utile all'interno della scuola, oppure (ancora peggio) nell'impegno a svolgere qualche "approfondimento" edificante e buonista sul rispetto, sulla legalità, sul volersibbene, e quant'altro, e poi esporlo con un bel powerpoint sbrilluccicante o con dei commoventi cartelloni colorati ai compagni che, a loro volta, faranno fatica a trattenersi dallo sghignazzare.

Ma appunto, sono più passi diversi, innanzi tutto la sospensione deve prima essere data così come da regolamento, POI eventualmente la famiglia può richiedere la commutazione, POI il consiglio di classe deve decidere se concederla o no (invece che essere automatico)... e infine, comunque, la sanzione disciplinare, per quanto "modificata" nella pratica, deve rimanere agli atti come sospensione, e con relativo effetto sul voto di condotta e sul computo di eventuali altre note o provvedimenti vari.

Ma non esiste che sia il consiglio di classe stesso, fin dall'inizio, a decidere di "commutarla" prima ancora che la famiglia l'abbia chiesto...

paniscus_2.1

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Messaggio Da luigifranchi Mer Apr 06, 2022 9:05 pm

herman il lattoniere ha scritto:il consiglio di classe in questione ha fatto una ca... ehm ha commesso un errore: si è autoconvocato per decidere dell'irrogazione della sanzione senza coinvolgere uno dei suoi membri di diritto, il dirigente, che è anche il responsabile della politica della scuola. La procedura corretta sarebbe stata:

1) la maggioranza dei docenti membri del consiglio di classe fa richiesta scritta, motivata e possibilmente urgente al dirigente per la convocazione di un consiglio di classe straordinario
2) il dirigente convoca il consiglio di classe con un preavviso di almeno 5gg
3) il cdc decide sulla questione, con la presenza del dirigente o di un docente membro delegato a presiedere (di solito il coordinatore). In caso di parità di voti (es. 6 contro 6), prevale l'orientamento che vede favorevole il dirigente (non è vero che il voto del dirigente vale doppio).
4) la sanzione viene comminata nel rispetto dello statuto delle studentesse e degli studenti, ai sensi del DPR 235/2007 e ssmi. Il cdc può decidere una sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola (sospensione) o che ne comporti solo l'allontanamento dalla normale attività didattica (cosiddetta "sospensione con frequenza"). In questo secondo caso, è il dirigente che deve assicurarsi la fattibilità pratica del servizio, ovvero la sorveglianza dell'alunno, garantendo al contempo la copertura delle classi e la normale attività didattica.
5) la sanzione, che deve avere le caratteristiche di equità, trasparenza e finalità educative fissate dallo statuto, può essere impugnata dalla famiglia entro 15gg e valutata da un apposito organo di garanzia costituito all'interno dell'istituzione scolastica.
Anche il dirigente scolastico, nell'accettare una procedura zoppa e validarla solo in base a una sua valutazione arbitraria, commette un atto illegittimo.

Quindi decade a priori tutto il discorso sull'opportunità di una sanzione "senza allontanamento" o di una sanzione "con allontanamento". Rifate le cose come legge comanda e poi se ne riparla.

Personalmente ritengo che la sospensione con obbligo di frequenza presenti diversi problemi, soprattutto in merito alla fattibilità e alla disponibilità di docenti in grado di seguire l'alunno, ma anche all'efficacia educativa della sanzione.

he
Herman forse mi sono espresso male. riprovo:
1) durante il CdC classico è stata paventata l'ipotesi di sospensione di un alunno
2) il coordinatore ha riferito autonomamente al dirigente di questa possibilità prima di richiedere un CdC straordinario
3) il preside ha risposto alla mail dicendo che la sospensione, nel caso fosse stata data, sarebbe comunque stata con obbligo di frequenza utilizzando i docenti del CdC per sorvegliare il ragazzo durante le ore fuori classe
4) alcuni docenti a questo punto hanno fatto retromarcia
5) io mi sto informando, prima di richiedere il CdC straordinario, se effettivamente non è possibile sospendere l'alunno lasciandolo a casa perchè in contrasto con l'idea del dirigente e della famiglia.
In pratica, il CdC è sovrano nella decisione o no? e nel caso quali sono i riferimenti normativi?

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Messaggio Da Gianfranco Mer Apr 06, 2022 9:29 pm

L'organo competente è il consiglio di classe. La norma di riferimento è il DPR 249/1998. Chiaramente va fatto tutto in regola, compreso il contraddittorio con lo studente che ha diritto ad esporre le proprie ragioni
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Messaggio Da lucetta.10 Mer Apr 06, 2022 9:41 pm

luigifranchi ha scritto:
herman il lattoniere ha scritto:il consiglio di classe in questione ha fatto una ca... ehm ha commesso un errore: si è autoconvocato per decidere dell'irrogazione della sanzione senza coinvolgere uno dei suoi membri di diritto, il dirigente, che è anche il responsabile della politica della scuola. La procedura corretta sarebbe stata:

1) la maggioranza dei docenti membri del consiglio di classe fa richiesta scritta, motivata e possibilmente urgente al dirigente per la convocazione di un consiglio di classe straordinario
2) il dirigente convoca il consiglio di classe con un preavviso di almeno 5gg
3) il cdc decide sulla questione, con la presenza del dirigente o di un docente membro delegato a presiedere (di solito il coordinatore). In caso di parità di voti (es. 6 contro 6), prevale l'orientamento che vede favorevole il dirigente (non è vero che il voto del dirigente vale doppio).
4) la sanzione viene comminata nel rispetto dello statuto delle studentesse e degli studenti, ai sensi del DPR 235/2007 e ssmi. Il cdc può decidere una sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola (sospensione) o che ne comporti solo l'allontanamento dalla normale attività didattica (cosiddetta "sospensione con frequenza"). In questo secondo caso, è il dirigente che deve assicurarsi la fattibilità pratica del servizio, ovvero la sorveglianza dell'alunno, garantendo al contempo la copertura delle classi e la normale attività didattica.
5) la sanzione, che deve avere le caratteristiche di equità, trasparenza e finalità educative fissate dallo statuto, può essere impugnata dalla famiglia entro 15gg e valutata da un apposito organo di garanzia costituito all'interno dell'istituzione scolastica.
Anche il dirigente scolastico, nell'accettare una procedura zoppa e validarla solo in base a una sua valutazione arbitraria, commette un atto illegittimo.

Quindi decade a priori tutto il discorso sull'opportunità di una sanzione "senza allontanamento" o di una sanzione "con allontanamento". Rifate le cose come legge comanda e poi se ne riparla.

Personalmente ritengo che la sospensione con obbligo di frequenza presenti diversi problemi, soprattutto in merito alla fattibilità e alla disponibilità di docenti in grado di seguire l'alunno, ma anche all'efficacia educativa della sanzione.

he
Herman forse mi sono espresso male. riprovo:
1) durante il CdC classico è stata paventata l'ipotesi di sospensione di un alunno
2) il coordinatore ha riferito autonomamente al dirigente di questa possibilità prima di richiedere un CdC straordinario
3) il preside ha risposto alla mail dicendo che la sospensione, nel caso fosse stata data, sarebbe comunque stata con obbligo di frequenza utilizzando i docenti del CdC per sorvegliare il ragazzo durante le ore fuori classe
4) alcuni docenti a questo punto hanno fatto retromarcia
5) io mi sto informando, prima di richiedere il CdC straordinario, se effettivamente non è possibile sospendere l'alunno lasciandolo a casa perchè in contrasto con l'idea del dirigente e della famiglia.
In pratica, il CdC è sovrano nella decisione o no? e nel caso quali sono i riferimenti normativi?

3) Al CDC straordinario, il DS dirà la sua, voi direte la vostra e si voterà la proposta di sanzione attenendosi al regolamento di Istituto. Verificherei cosa dice il regolamento, se non c'è nulla che parli di obbligo di frequenza votate contro la proposta del DS.
Il CDC è sovrano ma non mi pare sia compatto.

Vorrei poi capire come concretamente il DS utilizzerebbe i docenti obbligandoli alla sorveglianza

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Messaggio Da hypernova Ven Apr 08, 2022 9:20 am

Non saprei rispondere a livello legale alla domanda del post, a me questa cosa della sospensione con frequenza mi sembra una ca***a pazzesca, per dirla alla fantozziana maniera. E da noi, da quello che mi sembra di capire, la mettono in atto senza che ci sia nessun genitore che faccia pressioni in tal senso…

balanzone21 ha scritto:Comunque  si' , il decreto Lorenzini  da' ai genitori  questa possibilità.

Scusa l’ignoranza Balanzone, ti ho sentito citare più volte questo nefasto decreto Lorenzin e mi chiedo:
1) Ma Lorenzin non era la Ministra della sanità?
2) Come è possibile che un decreto fatto per la sanità metta becco su così tante cose inerenti alla scuola?
È una curiosità, nessun intento polemico.
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Messaggio Da balanzone21 Ven Apr 08, 2022 9:51 am

Oppenheimer ha scritto:
lucetta.10 ha scritto:
luigifranchi ha scritto:
herman il lattoniere ha scritto:il consiglio di classe in questione ha fatto una ca... ehm ha commesso un errore: si è autoconvocato per decidere dell'irrogazione della sanzione senza coinvolgere uno dei suoi membri di diritto, il dirigente, che è anche il responsabile della politica della scuola. La procedura corretta sarebbe stata:

1) la maggioranza dei docenti membri del consiglio di classe fa richiesta scritta, motivata e possibilmente urgente al dirigente per la convocazione di un consiglio di classe straordinario
2) il dirigente convoca il consiglio di classe con un preavviso di almeno 5gg
3) il cdc decide sulla questione, con la presenza del dirigente o di un docente membro delegato a presiedere (di solito il coordinatore). In caso di parità di voti (es. 6 contro 6), prevale l'orientamento che vede favorevole il dirigente (non è vero che il voto del dirigente vale doppio).
4) la sanzione viene comminata nel rispetto dello statuto delle studentesse e degli studenti, ai sensi del DPR 235/2007 e ssmi. Il cdc può decidere una sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola (sospensione) o che ne comporti solo l'allontanamento dalla normale attività didattica (cosiddetta "sospensione con frequenza"). In questo secondo caso, è il dirigente che deve assicurarsi la fattibilità pratica del servizio, ovvero la sorveglianza dell'alunno, garantendo al contempo la copertura delle classi e la normale attività didattica.
5) la sanzione, che deve avere le caratteristiche di equità, trasparenza e finalità educative fissate dallo statuto, può essere impugnata dalla famiglia entro 15gg e valutata da un apposito organo di garanzia costituito all'interno dell'istituzione scolastica.
Anche il dirigente scolastico, nell'accettare una procedura zoppa e validarla solo in base a una sua valutazione arbitraria, commette un atto illegittimo.

Quindi decade a priori tutto il discorso sull'opportunità di una sanzione "senza allontanamento" o di una sanzione "con allontanamento". Rifate le cose come legge comanda e poi se ne riparla.

Personalmente ritengo che la sospensione con obbligo di frequenza presenti diversi problemi, soprattutto in merito alla fattibilità e alla disponibilità di docenti in grado di seguire l'alunno, ma anche all'efficacia educativa della sanzione.

he
Herman forse mi sono espresso male. riprovo:
1) durante il CdC classico è stata paventata l'ipotesi di sospensione di un alunno
2) il coordinatore ha riferito autonomamente al dirigente di questa possibilità prima di richiedere un CdC straordinario
3) il preside ha risposto alla mail dicendo che la sospensione, nel caso fosse stata data, sarebbe comunque stata con obbligo di frequenza utilizzando i docenti del CdC per sorvegliare il ragazzo durante le ore fuori classe
4) alcuni docenti a questo punto hanno fatto retromarcia
5) io mi sto informando, prima di richiedere il CdC straordinario, se effettivamente non è possibile sospendere l'alunno lasciandolo a casa perchè in contrasto con l'idea del dirigente e della famiglia.
In pratica, il CdC è sovrano nella decisione o no? e nel caso quali sono i riferimenti normativi?

3) Al CDC straordinario, il DS dirà la sua, voi direte la vostra e si voterà la proposta di sanzione attenendosi al regolamento di Istituto. Verificherei cosa dice il regolamento, se non c'è nulla che parli di obbligo di frequenza votate contro la proposta del DS.
Il CDC è sovrano ma non mi pare sia compatto.

Vorrei poter capire come concretamente il DS utilizzerebbe i docenti per la sorveglianza
È piu probabile che un cammello passi attraverso la cruna dell ago che un cdc si metta in blocco contro il ds.
Manco su alpha centauri,  figuriamoci... i nostri prodi prof...
Siete riusciti a mettere il blocco delle sospensioni a casa nel regolamento di istituto? Ora le castagne ve le tirate fuori dal fuoco da soli

Diciamo che avviene molto di rado.La maggior parte dei prof e' irretita dal decreto Lorenzini.

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Messaggio Da balanzone21 Ven Apr 08, 2022 9:55 am

hypernova ha scritto:Non saprei rispondere a livello legale alla domanda del post, a me questa cosa della sospensione con frequenza mi sembra una ca***a pazzesca, per dirla alla fantozziana maniera. E da noi, da quello che mi sembra di capire, la mettono in atto senza che ci sia nessun genitore che faccia pressioni in tal senso…

balanzone21 ha scritto:Comunque  si' , il decreto Lorenzini  da' ai genitori  questa possibilità.

Scusa l’ignoranza Balanzone, ti ho sentito citare più volte questo nefasto decreto Lorenzin e mi chiedo:
1) Ma Lorenzin non era la Ministra della sanità?
2) Come è possibile che un decreto fatto per la sanità metta becco su così tante cose inerenti alla scuola?
È una curiosità, nessun intento polemico.

Lo ripeto : " Lorenzini", con la  i , non Lorenzin.  Chiedere a un noto esperto di normativa scolastica che ha studiato per ds  fin dalla fanciullezza oppure ad un altro esperto che ha addirittura rinunciato all" incarico ( rara avis) per motivi familiari.

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sospensione con obbligo di frequenza Empty Re: sospensione con obbligo di frequenza

Messaggio Da paniscus_2.1 Ven Apr 08, 2022 2:04 pm

Ma quale sarebbe, esattamente, l'interesse diretto di un DS a garantire automaticamente la cosiddetta "sospensione con obbligo di frequenza" prima ancora che la famiglia l'abbia chiesto, e anche nei casi plateali in cui alla famiglia non gliene frega niente?

E inoltre: in che modo dovrebbero fare, i membri del CDC, a "garantire" la sorveglianza e la gestione del reprobo al di fuori dell'aula, se nel frattempo devono fare lezione?
a) togliere delle ore di lezione alla stessa classe, o ad altre classi, per occuparsi solo di lui?
b) trascinarselo dietro in altre classi mentre fanno lezione regolare, in maniera che possa trovare il modo di fare il bullo anche in altre classi oltre alla propria?
c) utilizzare a turno delle ore libere non pagate, o venire apposta nel giorno libero?
d) stessa cosa del punto c), ma con ore pagate, per cui la soluzione geniale verrà anche a pesare sulle case pubbliche?
e) lo molliamo per la mattinata intera a qualche disgraziatissimo "collega di potenziamento", che se è abilitato in arte gli farà fare degli splendidi cartelloni colorati contro il bullismo, e se èabilitato in diritto gli farà fare l'edificante ricerchina sul valore della legalità?

Qualcuno lo spiega? Grazie!

paniscus_2.1

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