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Messaggio Da norina Sab Ago 27, 2011 10:07 am

ciao a tutti
ho capito che se ci si mette in congedo per dottorato senza borsa si continua a percepire lo stipendio, ma non si possono fare altri lavori. Questo vale anche per attività saltuarie tipo traduzioni, lezioni private presso scuole di recupero anni o vale solo per lavori che comportino un contratto anche di collaborazione?
grazie

norina

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Ago 27, 2011 1:49 pm

norina ha scritto:ciao a tutti
ho capito che se ci si mette in congedo per dottorato senza borsa si continua a percepire lo stipendio, ma non si possono fare altri lavori. Questo vale anche per attività saltuarie tipo traduzioni, lezioni private presso scuole di recupero anni o vale solo per lavori che comportino un contratto anche di collaborazione?
grazie

Non è così.

Con la c.m. 15 del 2011 il MIUR, in merito al congedo per dottorato del personale a t.d, ha affermato che mentre riconferma il diritto a fruire del congedo (nei limiti della durata del rapporto di lavoro), introduce una limitazione alla possibilità di continuare a fruire della retribuzione nel caso di Dottorato senza borsa di studio o di rinuncia alla stessa.
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Messaggio Da norina Sab Ago 27, 2011 4:42 pm

paolo io sono una docente a tempo indeterminato, quindi penso di poter avere la retribuzione, quello che mi chiedevo è se posso fare qualche collaborazione occasionale o sono vietate anche quelle....

norina

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Ago 27, 2011 8:34 pm

norina ha scritto:paolo io sono una docente a tempo indeterminato, quindi penso di poter avere la retribuzione, quello che mi chiedevo è se posso fare qualche collaborazione occasionale o sono vietate anche quelle....

A mio avviso rimani sempre una dipendente pubblica, quindi un eventuale contratto di collaborazione dev'essere saltuario e non continuativo. Nel caso tu svolga qualche attività hai comuqnue l'obbligo di comunicarlo, perché il tuo rapporto con la pubblica amministrazione, a maggior ragione perché retribuita da questa, non si interrompe.

Questo è ovviamente un parere.

ps: è anche possibile che la facoltà in cui svolgi il dottorato pone dei limiti in tal senso, anche se il dottorato è senza borsa. Non ti resta chiedere sia a scuola sia all'università
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Messaggio Da carletto Sab Ago 27, 2011 8:49 pm

questa cosa interessa anche me:

se mi dovessero chiamare da GI mentre sto facendo il dottorato, quali sono le mie possibilità di azione?

devo rifiutare o posso accettare e usufruire del congedo fin quando non avrò finito? sarò pagato? al termine del dottorato, se il posto è ancora disponibile, posso subentrare?

a quali norme dovrei fare riferimento?

carletto

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Ago 28, 2011 9:42 am

carletto ha scritto:questa cosa interessa anche me:

se mi dovessero chiamare da GI mentre sto facendo il dottorato, quali sono le mie possibilità di azione?

devo rifiutare o posso accettare e usufruire del congedo fin quando non avrò finito? sarò pagato? al termine del dottorato, se il posto è ancora disponibile, posso subentrare?

a quali norme dovrei fare riferimento?

Ti dovrebbero però chiamare da GI per una supplenza fino al 30/6, non su supplenze brevi.

La circolare del Ministero 120/2002 aveva dato precise indicazioni.

Con la successiva nota prot. n.20106 dell’11 dicembre 2008 è stato chiarito che, l'aspettativa con o senza assegni per dottorato di ricerca spetta anche ai docenti a tempo determinato con incarico di supplenza annuale o temporanea, in quanto la normativa vigente, art. 52 comma 57 Legge 448/2001, non prevede alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari.

Con questa nota si evinceva quanto segue:

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

La recente circolare MIUR n. 15 del 22 febbraio 2011, di cui abbiamo già discusso nel forum, ha fornito ulteriori indicazioni anche per il congedo al personale con nomina a tempo determinato.

” In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno,……”.

Sembrerebbe quindi che sono stati esclusi i supplenti temporanei, supplenze brevi.

Quindi solo un docnete con contratto almeno fino al 30/6 potrebbe usufruire del congedo.

Oltretutto, dobbiamo anche aggiungere:

"si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)."

Da ciò si evincerebbe che anche se si riunciasse alla borsa di studio non si avrebbe diritto al riconoscimento economico.

Questo il quadro.
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Messaggio Da carletto Lun Ago 29, 2011 4:51 pm

Paolo1974 ha scritto:
carletto ha scritto:questa cosa interessa anche me:

se mi dovessero chiamare da GI mentre sto facendo il dottorato, quali sono le mie possibilità di azione?

devo rifiutare o posso accettare e usufruire del congedo fin quando non avrò finito? sarò pagato? al termine del dottorato, se il posto è ancora disponibile, posso subentrare?

a quali norme dovrei fare riferimento?

Ti dovrebbero però chiamare da GI per una supplenza fino al 30/6, non su supplenze brevi.

La circolare del Ministero 120/2002 aveva dato precise indicazioni.

Con la successiva nota prot. n.20106 dell’11 dicembre 2008 è stato chiarito che, l'aspettativa con o senza assegni per dottorato di ricerca spetta anche ai docenti a tempo determinato con incarico di supplenza annuale o temporanea, in quanto la normativa vigente, art. 52 comma 57 Legge 448/2001, non prevede alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari.

Con questa nota si evinceva quanto segue:

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

La recente circolare MIUR n. 15 del 22 febbraio 2011, di cui abbiamo già discusso nel forum, ha fornito ulteriori indicazioni anche per il congedo al personale con nomina a tempo determinato.

” In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno,……”.

Sembrerebbe quindi che sono stati esclusi i supplenti temporanei, supplenze brevi.

Quindi solo un docnete con contratto almeno fino al 30/6 potrebbe usufruire del congedo.

Oltretutto, dobbiamo anche aggiungere:

"si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)."

Da ciò si evincerebbe che anche se si riunciasse alla borsa di studio non si avrebbe diritto al riconoscimento economico.

Questo il quadro.

grazie.
rimangono dubbi:

c'è qualcuno con un link al ccnl in corso (in rete ho trovato solo quello 2001-2005 e 2006-2009)?

dici che la circolare MIUR del 2011 indica come TD solo quello di durata annuale o al 30/6... ma c'è scritto effettivamente questo nel CCNL o è un'invenzione del MIUR? nel secondo caso, non mi pare che ci sia libera interpretazione del contratto da parte del MIUR, o no? dov'è che se ne è già discusso su questo forum?

grazie ancora

carletto

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Ago 29, 2011 7:48 pm

carletto ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
carletto ha scritto:questa cosa interessa anche me:

se mi dovessero chiamare da GI mentre sto facendo il dottorato, quali sono le mie possibilità di azione?

devo rifiutare o posso accettare e usufruire del congedo fin quando non avrò finito? sarò pagato? al termine del dottorato, se il posto è ancora disponibile, posso subentrare?

a quali norme dovrei fare riferimento?

Ti dovrebbero però chiamare da GI per una supplenza fino al 30/6, non su supplenze brevi.

La circolare del Ministero 120/2002 aveva dato precise indicazioni.

Con la successiva nota prot. n.20106 dell’11 dicembre 2008 è stato chiarito che, l'aspettativa con o senza assegni per dottorato di ricerca spetta anche ai docenti a tempo determinato con incarico di supplenza annuale o temporanea, in quanto la normativa vigente, art. 52 comma 57 Legge 448/2001, non prevede alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari.

Con questa nota si evinceva quanto segue:

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

La recente circolare MIUR n. 15 del 22 febbraio 2011, di cui abbiamo già discusso nel forum, ha fornito ulteriori indicazioni anche per il congedo al personale con nomina a tempo determinato.

” In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno,……”.

Sembrerebbe quindi che sono stati esclusi i supplenti temporanei, supplenze brevi.

Quindi solo un docnete con contratto almeno fino al 30/6 potrebbe usufruire del congedo.

Oltretutto, dobbiamo anche aggiungere:

"si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)."

Da ciò si evincerebbe che anche se si riunciasse alla borsa di studio non si avrebbe diritto al riconoscimento economico.

Questo il quadro.

grazie.
rimangono dubbi:

c'è qualcuno con un link al ccnl in corso (in rete ho trovato solo quello 2001-2005 e 2006-2009)?

dici che la circolare MIUR del 2011 indica come TD solo quello di durata annuale o al 30/6... ma c'è scritto effettivamente questo nel CCNL o è un'invenzione del MIUR? nel secondo caso, non mi pare che ci sia libera interpretazione del contratto da parte del MIUR, o no? dov'è che se ne è già discusso su questo forum?

grazie ancora

Essere d'accordo o meno su una disposizione è più che legittimo, ma dire che il Ministero si "inventi" qualcosa affermando che sia contenuto nel CCNL e poi invece non è così è per me un po' forte.

Anche perché il CCNL noi docenti lo dovremmo conoscere bene. E soprattutto sapere che oltre a quello del 2006-2009 non ne esiste un altro.

http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdf

art 19.


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Messaggio Da carletto Lun Ago 29, 2011 8:59 pm

Paolo1974 ha scritto:

Essere d'accordo o meno su una disposizione è più che legittimo, ma dire che il Ministero si "inventi" qualcosa affermando che sia contenuto nel CCNL e poi invece non è così è per me un po' forte.

Anche perché il CCNL noi docenti lo dovremmo conoscere bene. E soprattutto sapere che oltre a quello del 2006-2009 non ne esiste un altro.

http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdf

art 19.



Non mi sembra di dover litigare, sto solo ponendo una domanda.

Ho solo CHIESTO (non accusato) in base a quale fonte normativa il MIUR sostenga che il TD sia da considerarsi solo supplenza al 30/6, e mi pare che tu non mi abbia risposto. nel CCNL si parla solo di "tempo determinato": esistono norme altre che chiariscano cosa significhi? perché se no, può essere anche un contratto di un giorno. non è che pretendo per forza una risposta, sia chiaro, però che quelle che arrivano siano gentili, sì.

Il CCNL non lo conoscevo perché non ho mai insegnato e sono inserito quest'anno per la prima volta nelle GI. Da qualche parte bisognerà pure incominciare a conoscerlo, no? non è che si nasce imparati. D'altra parte, non ho ancora capito cosa c'entri l'articolo 19, che tratta di ferie e permessi, mentre l'argomento dell'aspettativa per motivi di studio è regolata dall'articolo 18.

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Ago 29, 2011 9:12 pm

carletto ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:

Essere d'accordo o meno su una disposizione è più che legittimo, ma dire che il Ministero si "inventi" qualcosa affermando che sia contenuto nel CCNL e poi invece non è così è per me un po' forte.

Anche perché il CCNL noi docenti lo dovremmo conoscere bene. E soprattutto sapere che oltre a quello del 2006-2009 non ne esiste un altro.

http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdf

art 19.



Non mi sembra di dover litigare, sto solo ponendo una domanda.

Ho solo CHIESTO (non accusato) in base a quale fonte normativa il MIUR sostenga che il TD sia da considerarsi solo supplenza al 30/6, e mi pare che tu non mi abbia risposto. nel CCNL si parla solo di "tempo determinato": esistono norme altre che chiariscano cosa significhi? perché se no, può essere anche un contratto di un giorno. non è che pretendo per forza una risposta, sia chiaro, però che quelle che arrivano siano gentili, sì.

Il CCNL non lo conoscevo perché non ho mai insegnato e sono inserito quest'anno per la prima volta nelle GI. Da qualche parte bisognerà pure incominciare a conoscerlo, no? non è che si nasce imparati. D'altra parte, non ho ancora capito cosa c'entri l'articolo 19, che tratta di ferie e permessi, mentre l'argomento dell'aspettativa per motivi di studio è regolata dall'articolo 18.

art 18

L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).

19/3

Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
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Messaggio Da carletto Lun Ago 29, 2011 9:25 pm

Paolo1974 ha scritto:
carletto ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:

Essere d'accordo o meno su una disposizione è più che legittimo, ma dire che il Ministero si "inventi" qualcosa affermando che sia contenuto nel CCNL e poi invece non è così è per me un po' forte.

Anche perché il CCNL noi docenti lo dovremmo conoscere bene. E soprattutto sapere che oltre a quello del 2006-2009 non ne esiste un altro.

http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdf

art 19.



Non mi sembra di dover litigare, sto solo ponendo una domanda.

Ho solo CHIESTO (non accusato) in base a quale fonte normativa il MIUR sostenga che il TD sia da considerarsi solo supplenza al 30/6, e mi pare che tu non mi abbia risposto. nel CCNL si parla solo di "tempo determinato": esistono norme altre che chiariscano cosa significhi? perché se no, può essere anche un contratto di un giorno. non è che pretendo per forza una risposta, sia chiaro, però che quelle che arrivano siano gentili, sì.

Il CCNL non lo conoscevo perché non ho mai insegnato e sono inserito quest'anno per la prima volta nelle GI. Da qualche parte bisognerà pure incominciare a conoscerlo, no? non è che si nasce imparati. D'altra parte, non ho ancora capito cosa c'entri l'articolo 19, che tratta di ferie e permessi, mentre l'argomento dell'aspettativa per motivi di studio è regolata dall'articolo 18.

art 18

L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).

19/3

Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

adesso sembra più chiaro.

però non è che sia immediato quale fosse "la predetta norma" nel comma 2 art 18... il comma 1? gli artt del TU ex DPR 3/57? l'art 3 del DPR 399/1988? (perché io avevo spulciato il decreto del '57, ma lì non si parla di aspettativa per studio)

se mi si dice che il senso è quello che dici tu, però ci credo, e la questione, per quanto mi riguarda, è chiusa.

grazie di nuovo.

carletto

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