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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Preferenza
Nel caso di mobilità provinciale tale vincolo non interessa i docenti soddisfatti su preferenza sintetica in un comune diverso da quello di titolarità.
Cosa significa ?
Cosa significa ?
Lia8122- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 08.04.21
Re: Preferenza
Significa che se ottieni trasferimento in una scuola che sta in comune diverso da quello di titolarità non avrai il vincolo triennale (se comunque il movimento è all'intero della provincia di titolarità).
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Preferenza
Avevo capito che da quest'anno il vincolo triennale rigurada tutti i trasferimenti. Ciò che dite voi indicherebbe che non è così... Sicuri?
Antonella50145- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 13.04.22
Re: Preferenza
Quindi...Io ho chiesto il trasferimento su scuole in Comuni diversi da quella dove ora sono titolare ma tutte nella stessa provincia. Se ottengo il trasferimento, non ho vincolo triennale?
Antonella50145- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 13.04.22
Re: Preferenza
No, se hai usato preferenze sintetiche.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Preferenza
Ho fatto scelte analitiche, perchè avevo capito che da quest'anno il vincolo triennale c'era per tutti. Avevo letto un articolo anche qui su Orizzonte in proposito...
Antonella50145- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 13.04.22
Re: Preferenza
Il vincolo per le scelte analitiche c'è.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Preferenza
L'articolo di Orizzonte Scuola che avevo trovato è del 12 gennaio e si intitola "Mobilità 2022-23: vincolo triennale per tutti i docenti che otterranno il trasferimento. NOVITA'".
L'ho letto per avere chiarimenti sull'articolo 3 del bando mobilità 2022-23, che effettivamente mi sembrava volere dire che il vincolo triennale è stato introdotto per tutti i trasferimenti nella stessa provincia...
“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative
all’anno scolastico 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”
L'ho letto per avere chiarimenti sull'articolo 3 del bando mobilità 2022-23, che effettivamente mi sembrava volere dire che il vincolo triennale è stato introdotto per tutti i trasferimenti nella stessa provincia...
“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative
all’anno scolastico 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”
Antonella50145- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 13.04.22
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