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Messaggio Da sossioc Dom Ago 28, 2011 3:40 pm

Nell’a.s. 2008/2009 ho prestato servizio con contratto a tempo determinato dal 25/09/2008 al 30/06/2009. Dal 21/10/2008 al 20/04/2009, però, sono stato in aspettativa non retribuita, non maturando alcun punteggio.
Nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del biennio 2009-2011 risultano, quindi, fino al 11/05/2009, ultimo giorno di presentazione della domanda, 47 giorni che equivalgono a 4 punti. Tale punteggio mi è stato riconosciuto dall’ Ufficio Scolastico provinciale di Roma.
Nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2011-2014, dal 12/05/09 al 30/06/09, risultano 50 giorni, che equivalgono a 4 punti.

Invece, l’Ambito territoriale di Roma mi ha attribuito solo 2 (due) punti, sia con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie sia in quelle definitive triennio 2011-2014, nonostante il sottoscritto abbia presentato reclamo, richiesta di rettifica in Autotutela e sia andato di persona per chiarire la vicenda, senza, purtroppo, trovare il funzionario incaricato.
In seguito, l’Ambito territoriale di Roma, per via telefonica, mi ha spiegato che la ragione per cui mi ha concesso solo 2 punti è che ha considerato la somma dei giorni di servizio prestati nell’a.s. 2008/2009 e da me indicati separatamente, così come previsto dal D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del biennio 2009-2011, (fino al 11/05/2009: 47 giorni) e quelli indicati nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2011-2014 (dal 12/05/09 al 30/06/09: 50 giorni). Tale somma, effettuata dall’Ambito territoriale di Roma, è di 97 giorni che corrispondono a 6 punti, 4 dei quali concessi con l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del biennio 2009-2011 e 2 punti concessi con l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2011-2014.
Tale interpretazione è, secondo il mio parere, illegittima e in contrasto con quanto indicato al comma 6 dell’art. 1 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 dove si legge: “Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’11 maggio 2009 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del DM n. 42 dell’8 aprile 2009 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’11 maggio 2009”.
In primo luogo, si rileva che nel suddetto comma non si parla affatto di somma dei giorni di servizio tra nuova e vecchia graduatoria ma di punteggio relativo ai nuovi titoli che si aggiunge a quello già posseduto dai candidati iscritti in graduatoria. La frase è molto chiara: cioè, si può inserire nella nuova graduatoria il punteggio in più maturato dopo l’11 maggio 2009. Nulla di più. Semplice e chiaro. Se il comma 6 dell’art. 1 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 avesse voluto intendere una interpretazione come quella prospettata dall’Ambito Territoriale di Roma (cioè una somma dei giorni di servizio tra nuova e vecchia graduatoria), l’avrebbe scritto, considerando soprattutto la struttura molto dettagliata del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011. L’Ambito Territoriale di Roma si è, così, inerpicato in un interpretazione arbitraria aggiungendo nel comma 6 dell’art. 1 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, in modo del tutto parziale e solamente ai fini della propria interpretazione, elementi che non sono affatto indicati nel suddetto decreto ministeriale.
Ulteriore riprova di quanto sopra riportato sono i righi seguenti del comma 6 dell’art. 1 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 dove si legge: “ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’11 maggio 2009”. Questo vuol dire che, nella graduatoria 2011-2014, possono essere indicati giorni di servizio già posseduti ma che non erano stati presentati nella graduatoria 2009-2011; quindi, a contrario, i giorni di servizio già posseduti e presentati entro l’11 maggio 2009, ma che non sono stati utili ai fini del punteggio, non possono essere ripresentati; sono, per così dire, persi. Ad esempio, se nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del biennio 2009-2011 si sono inseriti 20 giorni di servizio, i 4 giorni non utili ai fini del punteggio (bastano 16 giorni per ottenere 2 punti) non possono essere più ripresentati, sono stati perduti (e non vanno sommati ai giorni di servizio della successiva graduatoria). In definitiva, questa è una prova evidente che le graduatorie sono separate; non vanno mischiati o sommati i giorni di servizio indicati nella vecchia e nella nuova graduatoria.
Infine, nonostante l’Ambito territoriale di Roma abbia data la sopra esposta motivazione per l’attribuzione di soli 2 punti in luogo dei 4 spettanti, nel sistema informativo chiamato “Istanze on line”, con il quale è possibile visionare la propria graduatoria, cliccando sul dettaglio punteggio, in riferimento al servizio prestato è specificato, a tutt’oggi, un “atipico” errore materiale: “dal 12/05/09 al 12/06/09 giorni 32 Punteggio servizio: 2”. In realtà, il contratto con il quale ho avuto l’incarico a tempo determinato va fino al 30/06/2009 (e non fino al 12/06/2009). Quindi, nel sistema informativo “Istanze on line”, l’Ambito territoriale di Roma avrebbe dovuto indicare “dal 12/05/09 al 30/06/09”.
Forse anche il sistema informativo, in aderenza al comma 6 dell’art. 1 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, è congegnato in modo da indicare unicamente i giorni di servizio maturati dopo il 12 maggio 2011 e, quindi, tale da separare e non mischiare i giorni di servizio della vecchia e nuova graduatoria.

Secondo voi è giusta la mia Interpretazione del comma 6 dell’art. 1 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011?

grazie e scusate la lunghezza del testo ma era per una maggiore chiarezza


sossioc

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Messaggio Da Dec Dom Ago 28, 2011 5:23 pm

Lalla aveva risposto in questo modo su un caso analogo:
http://www.orizzontescuola.it/node/18890

Dec
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