Dubbio su art. 5.4 decreto salvaprecari
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Dubbio su art. 5.4 decreto salvaprecari
Ho un dubbio sul punto 4 dell'articolo 5 del dm n. 92
" Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci
alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al
termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto
destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo
Ministero e le Regioni"
In alcuni casi permettono la rinuncia senza penalizzazione anche per incarico fino al termine delle lezioni.
Non vorrei sbagliarmi, ma fino al termine delle attività didattiche si intende il 30 Giugno, mentre il termine delle lezioni è ultimo giorno di scuola,giusto?
" Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci
alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al
termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto
destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo
Ministero e le Regioni"
In alcuni casi permettono la rinuncia senza penalizzazione anche per incarico fino al termine delle lezioni.
Non vorrei sbagliarmi, ma fino al termine delle attività didattiche si intende il 30 Giugno, mentre il termine delle lezioni è ultimo giorno di scuola,giusto?
serena00- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 18.12.11
Re: Dubbio su art. 5.4 decreto salvaprecari
serena00 ha scritto:Ho un dubbio sul punto 4 dell'articolo 5 del dm n. 92
" Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci
alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al
termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto
destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo
Ministero e le Regioni"
In alcuni casi permettono la rinuncia senza penalizzazione anche per incarico fino al termine delle lezioni.
Devono permetterlo, e non si può che essere d'accordo. Infatti la supplenza del salva precari è equiparata a tutti gli effetti a supplenza temporanea. Dal momento che il dm 92 specifica che per quanto non detto nel decreto il rifermento è il dm 131/07, tale regolamento permette di lasciare una supplenza breve per un'altra che arrivi al termine delle lezioni.
Non vorrei sbagliarmi, ma fino al termine delle attività didattiche si intende il 30 Giugno, mentre il termine delle lezioni è ultimo giorno di scuola,giusto?
Giusto
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
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