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Messaggio Da caterina57 Mer Feb 09, 2011 2:00 pm

Buongiorno! ho un quesito da porvi circa i permessi per L.104, in quanto ho letto che nella circ.INPS 211/96 quando ci sono più persone disabili da assistere e se si verificano alcune condizioni (ma non specifica quali) c'è la possibilità di cumulare più permessi, sempre in numero di 3 gg, per ogni familiare disabile. La mia domanda nasce dal fatto che ho un docente che avendo usufruito nel mese di gennaio di 3 gg. per assistenza al padre ed essendo morto quest'ultimo nello stesso mese ha richiesto altri 2 gg.per assistere la madre (essendosi quindi verificata la condizione di cui alla circolare INPS su citata). Poichè a volte le nornative sembrano piuttosto arzigogolate e da un capo all'altro pare che si comprenda il contrario di quanto letto, non vorrei aver dato una notizia falsa al docente e quindi aver compreso male io il testo della circolare..... Grazie in anticipo per la risposta
Caterina

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Messaggio Da light Mer Feb 23, 2011 7:16 pm

Vi chiedo
è vero che se una docente cambia tipologia di assenza prendendo 3 gg perchè usufruisce della legge 104 la scuola non può sostituirla di fatto interrompendo il contratto del supplente attuale e facendo fare supplenza agli interni per quei 3 giorni?
posso avere i riferimenti normativi?
Grazie

light

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Feb 23, 2011 9:26 pm

light ha scritto:Vi chiedo
è vero che se una docente cambia tipologia di assenza prendendo 3 gg perchè usufruisce della legge 104 la scuola non può sostituirla di fatto interrompendo il contratto del supplente attuale e facendo fare supplenza agli interni per quei 3 giorni?
posso avere i riferimenti normativi?
Grazie

Non concordo. Se il docente tra un'assenza e l'altra, indipendentemente dalla tipologia dell'assenza, non rientra al docente va applicato l'art 7/4 del dm 131/07, che in modo molto chiaro (e in "generale") prescrive:


4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Feb 23, 2011 9:35 pm

caterina57 ha scritto:Buongiorno! ho un quesito da porvi circa i permessi per L.104, in quanto ho letto che nella circ.INPS 211/96 quando ci sono più persone disabili da assistere e se si verificano alcune condizioni (ma non specifica quali) c'è la possibilità di cumulare più permessi, sempre in numero di 3 gg, per ogni familiare disabile. La mia domanda nasce dal fatto che ho un docente che avendo usufruito nel mese di gennaio di 3 gg. per assistenza al padre ed essendo morto quest'ultimo nello stesso mese ha richiesto altri 2 gg.per assistere la madre (essendosi quindi verificata la condizione di cui alla circolare INPS su citata). Poichè a volte le nornative sembrano piuttosto arzigogolate e da un capo all'altro pare che si comprenda il contrario di quanto letto, non vorrei aver dato una notizia falsa al docente e quindi aver compreso male io il testo della circolare..... Grazie in anticipo per la risposta
Caterina

Ti rimando ad una faq della Gilda, qui puoi trovare tutti i riferimenti normativi e farti un'idea.



"Domanda

Assenze dal lavoro: Se un lavoratore deve assistere due familiari disabili ha diritto a raddoppiare i permessi lavorativi? Può cioè godere di sei giorni di permesso mensile?

Risposta

La normativa vigente non ne parla. La questione della cumulabilità dei permessi lavorativi derivanti dall’art. 33 della L. 104/92 è stata affrontata già nel 1995 dal Consiglio di Stato (Parere 785 del 14 giugno 1995) che ha espresso parere favorevole circa la possibilità di cumulare in capo allo stesso lavoratore permessi lavorativi per diversi familiari con handicap grave.

Sia l'INPS che l'INPDAP hanno recepito con proprie circolari l'indicazione del Consiglio di Stato. Per l'INPS il riferimento è la Circolare n. 211 del 31.10.1996. Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato. Le condizioni sono che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.

Anche l'INPDAP ha recepito l'indicazione con circolare n. 34 del 10.7.2000. La cumulabilità in capo allo stesso lavoratore è ammessa a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza o quando il lavoratore non sia in grado, nel limite di soli tre giorni mensili, di soddisfare le esigenze di più familiari handicappati, tenuto conto della natura dell'handicap.
Una successiva precisazione del Dipartimento Funzione Pubblica ha, nella sostanza, superato - per i soli dipendenti pubblici - le indicazioni dell'INPDAP e dello stesso Consiglio di Stato.

Nel parere del 18.2.2008 il Dipartimento ha espresso un'indicazione diversa, motivata con il ferimento all' art. 20 della Legge 53/2000 - intervenuta successivamente al Parere del Consiglio di Stato del 1995. Quella norma precisa che i benefici possono essere fruiti anche in assenza di convivenza e quindi, a parere del Dipartimento, non avrebbe più senso l'eventuale raddoppio dei benefici in caso di pluralità di disabili da assistere: i permessi possono ora essere fruiti solo in riferimento ad un'unica persona disabile.

Si spinge ad affermare inoltre che "un'assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona". Non sarebbe possibile assistere, secondo la Funzione Pubblica, due persone con continuità. Tuttavia, anche in questo caso, rimanda alla discrezionalità delle diverse amministrazioni, la valutazione dei casi "eccezionali". "
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Messaggio Da caterina57 Mar Mar 15, 2011 7:50 pm

anche se in ritardo (problemi di connessione a casa e di scarso tempo in ufficio!) ti ringrazio per la risposta che mi è servita per questo "caso" e sicuramente mi tornerà utile per il futuro.
Caterina

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