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astensione facoltativa 1° mese

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Messaggio Da amelia 1 Sab Mar 05, 2011 4:13 pm

Salve
un insegnate a T.I. con un figlio di 7 anni, che nn ha mai usufruito di astensione facoltativa, può ancora chiedere il 1° mese con la retribuzione del 100% dello stipendio?
Grazie e saluti

amelia 1

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Data d'iscrizione : 05.01.11

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astensione facoltativa 1° mese Empty Re: astensione facoltativa 1° mese

Messaggio Da Paolo1974 Sab Mar 05, 2011 4:26 pm

amelia 1 ha scritto:Salve
un insegnate a T.I. con un figlio di 7 anni, che nn ha mai usufruito di astensione facoltativa, può ancora chiedere il 1° mese con la retribuzione del 100% dello stipendio?
Grazie e saluti

secondo questa nota del 2007, no.

nota prot. 24109/2007

http://www.gildavenezia.it/normativa/archivio_norme/2007/nota24109_201207_congedi3anni.pdf

"...il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."

l'art 33 è riferito ala lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità.

Tuttavia ti invito a leggere questa indicazione e precisazione uscita dopo la pubblicazione di questa nota, precisazione coerente con l'attuale CCNL, della Gilda (la firmataria è ora collaboratrice della Gilda Nazionale):

"Ci chiedono i nostri iscritti se il diritto a fruire del primo mese al 100% spetti solo qualora il
congedo parentale venga richiesto entro i primi tre anni di vita del figlio, oppure anche entro l'
ottavo anno qualora tale congedo non sia stato parzialmente o totalmente sfruttato.

Si ritiene che la risposta sia rinvenibile nell’art. 12, comma 4 del CCNL sottoscritto il 29
novembre 2007, il quale dispone che “nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs 151/2001 (per ogni bambino nato, nei primi
suoi otto anni di vita, ndr) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i
prima trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in
modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".

In altri termini il CCNL/2007 stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole
rispetto alla norma generale del D.L.vo 151/2001 e successive modifiche. Nel caso in cui il
contratto di comparto dispone di un trattamento più favorevole va applicata detta norma
anziché quella generale. Si ritiene pertanto che i docenti che fruiscano del congedo parentale
previsto nei primi 8 anni del bambino abbiano diritto alla retribuzione intera per i primi 30
giorni, indipendentemente dal fatto che il congedo sia richiesto nei primi 3 anni o nei successivi
5 anni di età del figlio.

Vero è che in data 20 dicembre 2007 il MPI ha emanato la nota prot. n. 24109 nella quale,
su parere del MEF, intervenuto in seguito a rilievi mossi alle istituzioni scolastiche da alcune
ragionerie provinciali, avrebbe chiarito che la retribuzione intera spetta solo se il 1° mese di
congedo parentale venga fruito entro il 3° anno di età del bambino.

Si reputa tuttavia la detta nota un mero atto unilaterale privo di incidenza su un dato
contrattuale, l’art. 12, comma 4, di per sè chiaro.

La contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ha determinato infatti la
decadenza del potere autoritativo dell’amministrazione in materia di rapporto di lavoro.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che la nota ministeriale denoti un comportamento, quello del
MPI, inaccettabile, in quanto contrasta con le norme contrattuali, mette in discussione
l’autonomia contrattuale e negoziale delle parti, disconosce il ruolo del Governo che ha
autorizzato la sottoscrizione del nuovo CCNL, e degli stessi organismi di controllo che pure
hanno registrato il Contratto.

Ricordando al MPI che le interpretazioni possono essere “esternate” solamente dalle
parti contraenti (ARAN e OO.SS), si garantisce ai nostri iscritti che eventuali ricorsi contro
decisioni delle istituzioni scolastiche “puntigliosamente” pedisseque delle recenti disposizioni
ministeriali vedranno il pieno sostegno della Gilda degli Insegnanti di Foggia che chiederà ai
giudici il ripristino del diritto violato.

Foggia, 28 dicembre 2007

Prof. Gina Spadaccino
Vice coordinatore provinciale"
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