Assistenza legge 104 e esclusione graduatoria interna
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Assistenza legge 104 e esclusione graduatoria interna
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente
la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il
genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza
(9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista
dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
Domanda: in assenza di ragioni oggettive che impediscono ciascuno dei figli di effettuare l'assistenza, nessuno dei figli può fruire della precedenza?
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente
la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il
genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza
(9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista
dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
Domanda: in assenza di ragioni oggettive che impediscono ciascuno dei figli di effettuare l'assistenza, nessuno dei figli può fruire della precedenza?
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Assistenza legge 104 e esclusione graduatoria interna
Secondo il CCNI nessuno. Oltretutto la questione "ragioni oggettive" cambia da ATP ad ATP e questo sarebbe anche un punto da sottolineare.
Facile dire "ragioni oggettive"....
Facile dire "ragioni oggettive"....
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Assistenza legge 104 e esclusione graduatoria interna
Aggiungi poi che per la richiesta dei 3 gg. al mese la legge non dice nulla sulla questione ragione oggettive degli altri familiari, né tanto meno alcun accenno nelle circolari esplicative della FP (ormai è "referente unico"), anzi diverse sentenze e perfino l'INPS hanno apertamente dichiarato che la presenza degli altri familiari non rileva, quindi non c'è bisogno di nessuna "rinuncia" all'assistenza da parte di questi ultimi.
Quindi possiamo arrivare al paradosso che ho i 3 gg al mese e presto assistenza ma poi non posso fruire della precedenza perché le autodichiarazioni degli altri familiari (non richieste dalla legge 104/92) non sono ritenute valide.
Quindi possiamo arrivare al paradosso che ho i 3 gg al mese e presto assistenza ma poi non posso fruire della precedenza perché le autodichiarazioni degli altri familiari (non richieste dalla legge 104/92) non sono ritenute valide.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Assistenza legge 104 e esclusione graduatoria interna
Quindi mi confermi che in assenza di "ragioni oggettive", nessun familiare può fruire della precedenza per assistenza?
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Assistenza legge 104 e esclusione graduatoria interna
Gianfranco ha scritto:Quindi mi confermi che in assenza di "ragioni oggettive", nessun familiare può fruire della precedenza per assistenza?
Sì.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
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