Professione docente e incompatibilità
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Professione docente e incompatibilità
Inserisco questo argomento tra le immissioni in ruolo in quanto insegnante di scuola primaria neo-immessa in ruolo a tempo pieno dal 1 settembre 2014.
Prima del ruolo ho lavorato per diversi anni presso un'agenzia immobiliare con molte soddisfazioni. Adesso che sono un'insegnante mi farebbe comunque piacere continuare a collaborare con l'agenzia presso la quale ho lavorato e sto cercando di capire se questo sia possibile.
Il riferimento normativo sull'incompatibilità dei dipendenti pubblici è l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (TU sul pubblico impiego) nel quale, al primo comma, si prevedono alcune deroghe a quanto disciplinato dall'art. stesso. In particolare si fa riferimento all'art. 508 del D. Lgs. 297/1994, il cui comma 15 dice che: "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".
Avendo l'abilitazione all'esercizio della professione di agente immobiliare, posso esercitare la professione se ottengo l'autorizzazione del dirigente scolastico?
Ho scambiato delle email con un avvocato, il quale mi ha detto che la norma vale soltanto per i docenti universitari ma credo che si sbagli.
Ho chiesto ad un sindacato ma non ha saputo rispondermi.
Qualcuno di voi può darmi delucidazioni in merito?
In rete ho trovato siti di alcune scuole che tra la modulistica presentano proprio modelli di richiesta allo svolgimento della libera professione per gli insegnanti quindi mi sembra assolutamente possibile.
Grazie mille.
Prima del ruolo ho lavorato per diversi anni presso un'agenzia immobiliare con molte soddisfazioni. Adesso che sono un'insegnante mi farebbe comunque piacere continuare a collaborare con l'agenzia presso la quale ho lavorato e sto cercando di capire se questo sia possibile.
Il riferimento normativo sull'incompatibilità dei dipendenti pubblici è l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (TU sul pubblico impiego) nel quale, al primo comma, si prevedono alcune deroghe a quanto disciplinato dall'art. stesso. In particolare si fa riferimento all'art. 508 del D. Lgs. 297/1994, il cui comma 15 dice che: "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".
Avendo l'abilitazione all'esercizio della professione di agente immobiliare, posso esercitare la professione se ottengo l'autorizzazione del dirigente scolastico?
Ho scambiato delle email con un avvocato, il quale mi ha detto che la norma vale soltanto per i docenti universitari ma credo che si sbagli.
Ho chiesto ad un sindacato ma non ha saputo rispondermi.
Qualcuno di voi può darmi delucidazioni in merito?
In rete ho trovato siti di alcune scuole che tra la modulistica presentano proprio modelli di richiesta allo svolgimento della libera professione per gli insegnanti quindi mi sembra assolutamente possibile.
Grazie mille.
Ultima modifica di misia113 il Mar Set 09, 2014 10:31 am - modificato 1 volta.
Felicitas- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 03.07.13
Re: Professione docente e incompatibilità
Sì, il dirigente scolastico può concedere, dietro richiesta, autorizzazione allo svolgimento della libera professione. L'autorizzazione è valida solo per l'anno in corso, pertanto la domanda va eventualmente rinnovata. Attenzione, comunque, al tipo di contratto di collaborazione con l'agenzia immobiliare: deve trattarsi di un rapporto di collaborazione non subordinata, altrimenti è incompatibile.
Come norme fai riferimento al D.Legisl. 165 del 2001 e al Testo Unico sulla scuola (Decreto 297 del 1994)
Come norme fai riferimento al D.Legisl. 165 del 2001 e al Testo Unico sulla scuola (Decreto 297 del 1994)
Ospite- Ospite
Re: Professione docente e incompatibilità
Grazie Gian, era quello che pensavo. Quello che mi ha fuorviato è stata la risposta dell'avvocato cui avevo chiesto un parere ma ho imparato a non fidarmi mai di nessuno e dunque faccio molta ricerca per conto mio.
So benissimo che non posso svolgere attività alle dipendenze di privati, quello che mi interessa è poter collaborare saltuariamente e comunque nelle ore libere da obblighi scolastici.
So benissimo che non posso svolgere attività alle dipendenze di privati, quello che mi interessa è poter collaborare saltuariamente e comunque nelle ore libere da obblighi scolastici.
Felicitas- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 03.07.13
Re: Professione docente e incompatibilità
Puoi farlo come libero professionista, io per esempio lo faccio come Dottore Commercialista.
E' escluso l'attività di impresa e il lavoro dipendente.
Verifica se l'agenzia immobiliare fa parte delle professioni o è attività di impresa.
p.s. Cambia Avvocato
E' escluso l'attività di impresa e il lavoro dipendente.
Verifica se l'agenzia immobiliare fa parte delle professioni o è attività di impresa.
p.s. Cambia Avvocato
gialappaband- Messaggi : 56
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: Professione docente e incompatibilità
gialappaband ha scritto:p.s. Cambia Avvocato
ROTFL, sottoscrivo il suggerimento al 100%
Ospite- Ospite
Re: Professione docente e incompatibilità
Grazie gialappaband! Tu che sei commercialista non sapresti dirmi se l'agente immobiliare è considerata una libera professione o attività d'impresa?
Ho cercato la legge di riferimento per gli agenti d'affari in mediazione (L. 39/1989) e mi si è adesso presentato il problema alla rovescia. Se la PA per cui lavoro mi permette di svolgere la libera professione di agente immobiliare, la libera professione di agente immobiliare non mi permette di svolgere attività in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione.
Onestamente benché trovi queste leggi sulle incompatibilità necessarie in alcuni casi di conflitto di interessi, mi sembrano totalmente assurde in altri contesti.
Mi sa che non c'è niente da fare.... Esistono altre opzioni?
Ho cercato la legge di riferimento per gli agenti d'affari in mediazione (L. 39/1989) e mi si è adesso presentato il problema alla rovescia. Se la PA per cui lavoro mi permette di svolgere la libera professione di agente immobiliare, la libera professione di agente immobiliare non mi permette di svolgere attività in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione.
Onestamente benché trovi queste leggi sulle incompatibilità necessarie in alcuni casi di conflitto di interessi, mi sembrano totalmente assurde in altri contesti.
Mi sa che non c'è niente da fare.... Esistono altre opzioni?
Felicitas- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 03.07.13
Re: Professione docente e incompatibilità
gian ha scritto:gialappaband ha scritto:p.s. Cambia Avvocato
ROTFL, sottoscrivo il suggerimento al 100%
Ah ah! Sì, ci avevo già pensato.
Felicitas- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 03.07.13
Re: Professione docente e incompatibilità
La questione è complessa e sono giorni che sto cercando di capirci qualcosa.
Prima di tutto la normativa fa una prima distinzione tra docenti a tempo parziale inferiore al o uguale al 50% del tempo pieno, e docenti a tempo pieno. Per i primi, il regime di incompatibilità è un po' meno limitato, tanto che possono anche svolgere lavori di tipo subordinato alle dipendenze di privati.
Per i docenti a tempo pieno, invece, le restrizioni sono maggiori.
In pratica esistono alcune attività assolutamente incompatibili, altre libere ed altre compatibili previa autorizzazione del dirigente.
Tra le attività incompatibili abbiamo:
- lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- l'esercizio di attività d’impresa, commerciale e professionale.
Tra quelle libere o compatibili troviamo:
-le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
-le attività che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l’obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione;
- l’utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.
Tra quelle soggette a preventiva autorizzazione del dirigente abbiamo:
- la libera professione;
- incarichi retribuiti (sto appunto cercando di capire che cosa intenda il legislatore con questo punto).
Le attività autorizzabili devono avere le seguenti caratteristiche:
- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
- l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
In realtà la parte relativa agli incarichi autorizzabili sembra lasciare ampio spazio di manovra al dirigente scolastico, che con la sua decisione di autorizzare l'esercizio di un'attività la renderebbe lecitamente eseguibile da parte del lavoratore pubblico. Questo ovviamente per quelle attività non esplicitamente dichiarate incompatibili dal legislatore.
Prima di tutto la normativa fa una prima distinzione tra docenti a tempo parziale inferiore al o uguale al 50% del tempo pieno, e docenti a tempo pieno. Per i primi, il regime di incompatibilità è un po' meno limitato, tanto che possono anche svolgere lavori di tipo subordinato alle dipendenze di privati.
Per i docenti a tempo pieno, invece, le restrizioni sono maggiori.
In pratica esistono alcune attività assolutamente incompatibili, altre libere ed altre compatibili previa autorizzazione del dirigente.
Tra le attività incompatibili abbiamo:
- lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- l'esercizio di attività d’impresa, commerciale e professionale.
Tra quelle libere o compatibili troviamo:
-le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
-le attività che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l’obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione;
- l’utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.
Tra quelle soggette a preventiva autorizzazione del dirigente abbiamo:
- la libera professione;
- incarichi retribuiti (sto appunto cercando di capire che cosa intenda il legislatore con questo punto).
Le attività autorizzabili devono avere le seguenti caratteristiche:
- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
- l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
In realtà la parte relativa agli incarichi autorizzabili sembra lasciare ampio spazio di manovra al dirigente scolastico, che con la sua decisione di autorizzare l'esercizio di un'attività la renderebbe lecitamente eseguibile da parte del lavoratore pubblico. Questo ovviamente per quelle attività non esplicitamente dichiarate incompatibili dal legislatore.
Felicitas- Messaggi : 149
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