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Messaggio Da Ospite Gio Mag 28, 2015 9:08 am

Promemoria primo messaggio :

http://www.orizzontescuola.it/news/tecnici-senato-no-chiamata-docenti-selvaggia-chieste-linee-guida-nazionali-tutto-ok-assunzioni

Si dice chiaramente che sull'art. 10 non è stato chiesto alcun cambiamento.
Mi chiedo (e me lo sto chiedendo da vari giorni) che fine abbiano fatto Di Lello e la Centemero.
Qualcuno mi sa rispondere?
Possibile che nessuno a parte Anief abbia presentato o presenterà emendamenti per anticipare la nostra assunzione, almeno quella giuridica, al 2015?
C'è di tempo fino alle ore 12.00 del 1° giugno.


Vi segnalo anche quest'articolo: http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/05/precari-scuola-idonei-concorso-grana-per-renzi-ricorso-corte-e-assunzione-gia-nel-2015-00413685.html

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Messaggio Da giada01 Sab Lug 25, 2015 8:20 pm

Credo che il miur aveva previsto una eventuale sentenza negativa del tar Lazio e un ricorso al Consiglio di Stato con sentenza positiva così come già si è espresso rispetto ad altre sentenze e in virtù di ciò ha emesso il provvedimento di scioglimento della riserva, considerando il parere positivo dell'avvocatura e la sentenza favorevole definitiva e positiva del consiglio di stato. Se avesse avuto il miur dubbi non avrebbe emesso nessun provvedimento

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Messaggio Da GG82 Sab Lug 25, 2015 8:34 pm

Se vi interessa USR Lombardia ha pubblicato le province assegnate tranne che per francese e tedesco

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_9973_24_07_2015/

queste erano le disponibilità per provincia

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2015/07/Disponibilita-concorsi-rettifica-2.pdf

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Messaggio Da tania_s Lun Lug 27, 2015 12:35 pm

Da Espresso.Repubblica.it


C'è una parolina che fa sempre vibrare l’ugola ai politici italiani, di destra e di sinistra, di centro e di lato: il merito. La declamano in tutte le interviste, la infilano nei programmi di governo, e su quella parola promettono d’edificare una società più giusta, più “meritocratica”. Dopo di che si chinano sulle loro scrivanie, vergano leggi e decreti, e puntualmente il merito genera il trionfo del demerito.

Un delitto, oltre che un inganno. Perché quella parola riassume la rivoluzione dei talenti iscritta nella Déclaration del 1789: «I cittadini sono ugualmente ammissibili a tutti gli incarichi e impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti». E perché il merito risuona nell’articolo 97 della nostra Carta, dove si prescrive la regola aurea del concorso per accedere agli uffici dello Stato. Un antidoto contro i favoritismi, disse Terracini alla Costituente: vince il più bravo, non l’amico dei padroni. Applicando peraltro una lezione che risale a Bentham, nonché al suo allievo John Stuart Mill: la procedura concorsuale assicura la scelta dei migliori, soddisfa il principio d’eguaglianza, garantisce l’imparzialità dell’amministrazione.

Ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo una leggina. O una leggiona, come quella sulla Buona Scuola battezzata dal governo. Promette l’assunzione di 100 mila precari, però lascia a piedi gli unici che uno straccio di concorso l’avevano davvero superato: 6300 povericristi, gli idonei del concorso del 2012. Un concorso bandito 13 anni dopo quello precedente, e fra i più selettivi, dato che lo passò il 7% appena dei 321 mila candidati. Senza considerare che per legge la graduatoria resta valida un triennio, tanto che l’anno scorso migliaia di idonei sono già stati immessi in ruolo. Stavolta, viceversa, viene cancellata pur avendo parzialmente esplicato i propri effetti, e pur non essendosi esaurito il suo arco di validità temporale.

Diceva Kirchmann, giurista prussiano dell’Ottocento: «Un tratto di penna del legislatore e intere biblioteche vanno al macero». Con la Buona Scuola il gabinetto Renzi accende un falò anche sui repertori di giurisprudenza, poiché il Consiglio di Stato (sentenza n. 14 del 2011) ha sancito il buon diritto degli idonei a ricoprire il posto, sempre che l’amministrazione decida d’allargare i ranghi. Ora lo fa, con una maxisanatoria dei precari. Tuttavia pescando dalle graduatorie a esaurimento, dove sono iscritti laureati e diplomati, corsisti e abilitati, nonché un gran numero di persone respinte all’ultimo concorso. E gli idonei, che avevano superato viceversa sia gli scritti che gli orali? Respinti per legge.

Siccome in Italia c’è ancora una Costituzione, questa scelta solleva qualche problemino di legittimità. Non solo rispetto alla regola del concorso, che la Consulta ha reso sempre più stringente (sentenza n. 195 del 2010). Pure dinanzi all’idea dell’eguaglianza, giacché migliaia d’idonei vanno in paradiso (quelli assunti l’anno scorso), altre migliaia piombano all’inferno. Per il principio dell’affidamento che ogni cittadino deve nutrire sugli impegni dello Stato: se una legge ti dice che la graduatoria durerà tre anni, un’altra legge non la può abrogare. O più semplicemente questa soluzione normativa è incostituzionale perché suona al contempo irrazionale, se non paradossale. La Buona Scuola stabilisce che in futuro l’assunzione dei docenti avverrà soltanto per concorso, e che le graduatorie dei concorsi durano tre anni; ma intanto contraddice il futuro disponendo sul passato. E se poi il governo deciderà con le maniere spicce, se le assunzioni interverranno per decreto, ne uscirà fuori una contraddizione al cubo. I decreti legge presuppongono un’urgenza, sarebbe come dire che è urgente violare la Costituzione.

Eppure la questione è ancora un’altra. Gli idonei sono più o meno 6 mila, i nuovi assunti saranno 100 mila: dunque una goccia nel mare, il 6% del totale. Possibile che sia impossibile trovare spazio anche per loro? Dev’esserci sotto una ragione misteriosa, magari un idoneo avrà mollato un calcio al presidente del Consiglio. Mettetelo in castigo, ma lasciate in pace tutti gli altri.

michele.ainis@uniroma3.it

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Messaggio Da tania_s Lun Lug 27, 2015 12:39 pm

Tecnica della Scuola.it


12 propone il commento del costituzionalista Ainis sul comma del DdL Scuola che rimanda al 2016 e successivi l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti "idonei" del concorso 2012.
Sono quattro le fattispecie di incostituzionalità del rinvio delle assunzioni dei docenti 'idonei' del concorso 2012:

1) l'assenza di una giustificazione alla deroga alla legge che invece impone di continuarne le assunzioni anche nel 2015,
2) anche in presenza di una giustificazione, la violazione del principio del concorso pubblico (art. 97 della Costituzione),
3) l'irragionevolezza e l'irrazionalità della norma, che va a violare il principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.),
4) la lesione del principio dell’affidamento (art. 2 Cost.).

Attualmente, ricordiamo, i docenti sono assunti per il 50% dalla graduatoria concorsuale di merito e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento. Quest'anno, invece, il progetto di legge in discussione al Senato deroga alla legge per far assumere solo gli appartenenti alla seconda lista rimandando tutti gli altri al 2016 ed agli anni successivi.

In allegato il testo integrale del costituzionalista

tania_s

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Messaggio Da tania_s Lun Lug 27, 2015 12:43 pm


Parere pro veritate circa la legittimità costituzionale dell’art. 8 del disegno di legge 2994 (presentato dal Governo il 27 marzo 2015 presso la Camera dei deputati), nella parte in cui tale disposizione esclude dal Piano straordinario di assunzioni i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra del 2012

(reso ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra del 2012, nella persona del loro rappresentante dottor Giuseppe Curia)


Sommario: 1. I termini della questione. – 2. Il quadro normativo. – 3. L’interpretazione giurisprudenziale. – 4. Sulla posizione giuridica degli idonei nei concorsi a cattedra per gli istituti scolastici. – 5. La deroga introdotta dall’art. 8 del ddl 2994. – 6. Tre profili di incostituzionalità del ddl 2994: a) La violazione del principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.). – 7. b) L’irragionevolezza dell’esclusione degli idonei dal Piano straordinario di assunzioni (art. 3 Cost.). – 8. c) La lesione del principio dell’affidamento (art. 2 Cost.). – 9. Circa l’ipotesi che un decreto-legge assorba i contenuti del ddl 2994.


1. I termini della questione. – Il dottor Giuseppe Curia, in qualità di rappresentante dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, chiede un parere pro veritate sul disegno di legge presentato dal Governo il 27 marzo 2015 presso la Camera dei deputati (A.C. n. 2994), recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti».
Più in particolare, si tratta di valutare i profili di legittimità costituzionale dell’art. 8 del ddl 2994, dove si dispone un Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015-2016, escludendo tuttavia i c.d. «idonei» del concorso del 2012. Questi ultimi vi erano viceversa ricompresi in una prima bozza del disegno di legge, redatta dal Miur il 3 marzo 2015; peraltro in sintonia con le intenzioni manifestate dal Governo già nell’estate del 2014, attraverso la volontà d’assorbire per intero sia le graduatorie ad esaurimento, sia le graduatorie di merito relative al concorso bandito nel 2012 (cfr. l’opuscolo esplicativo del progetto La Buona Scuola, pagg. 16 e 17); e successivamente confermate dalla risposta del ministro Giannini all’interrogazione parlamentare del 19 febbraio 2015.
In via di fatto, è utile anzitutto precisare che l’art. 8 del ddl 2994 prevede l’assunzione di 100.701 unità di personale docente, fra cui 16.835 su «posti già vacanti o disponibili», 7.623 su «posti stabili già attivati (spezzoni)» (cfr. la Relazione tecnica, pag. 38); invece le previsioni di spesa contenute nella Legge di Stabilità 2015 coprivano l’assunzione di circa 148.000 docenti. Sempre in via di fatto, occorre ricordare che il concorso bandito nel 2012 intervenne dopo 13 anni dal concorso precedente, benché il Testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994, art. 400, co. 01) prescriva la cadenza triennale dei concorsi; che il bando copriva 11.542 posti e cattedre di personale docente (art. 1), prevedendo altresì la compilazione di una graduatoria di merito con l’elenco di tutti i candidati che avessero superato la prova orale (art. 13); che in base ai dati pubblicati dal Miur nel settembre 2014, a quella data i vincitori del concorso non ancora assunti e non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ammontavano a circa 1200 persone, mentre gli idonei – dopo le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2014-2015 – comprendevano all’incirca 6300 persone (cfr. la Scheda di lettura redatta dagli uffici della Camera dei deputati, 1º aprile 2015, pagg. 52 e 56); che di conseguenza migliaia di idonei del concorso del 2012, collocati nelle graduatorie di merito oltre i posti banditi, sono già stati immessi in ruolo, come d’altronde avvenne pure in seguito al concorso del 1999 (oltre 50.000 idonei reclutati in 13 anni).
In conclusione, le graduatorie di merito del concorso del 2012 – stando all’art. 8 del ddl 2994 – verrebbero soppresse pur avendo già parzialmente esplicato i propri effetti, e pur non essendosi ancora esaurito il loro arco di validità temporale, fissato in un triennio dalla normativa in vigore. Difatti, in via generale, il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione» (art. 35, co. 5-ter). Più specificamente – quanto al comparto della scuola – il d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce, da un lato, che «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente» (art. 400, co. 17), dall’altro lato che «I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale» (art. 400, co. 01). Ne deriva che tali graduatorie – in base alla normativa in vigore – conservano una validità almeno triennale; come peraltro viene confermato dal d.m. 23 maggio 2014, n. 356, emanato dal Miur, dove si dispone che gli idonei del concorso del 2012 «hanno titolo, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato». Viceversa il disegno di legge qui in esame intende amputarne l’ultimo anno di vigenza, e in alcuni casi gli ultimi 2 anni, dato che in varie Regioni (Lazio, Sicilia, Toscana) la graduatoria di merito è stata attinta solo a partire dal 2014.
Da qui i dubbi d’incostituzionalità, che la richiesta del parere articola in sette quesiti. In sintesi, si tratta d’esaminare la posizione giuridica degli idonei rispetto ai vincitori del concorso bandito nel 2012; la legittimità della loro esclusione dal Piano straordinario di assunzioni congegnato dal ddl 2994; la validità della decadenza anticipata delle graduatorie di merito, accompagnata dall’indizione di un nuovo concorso; l’ammissibilità di un decreto-legge che eventualmente assorba i contenuti del ddl 2994, quanto al Piano straordinario di assunzioni.


2. Il quadro normativo. – Come si evince dall’Analisi tecnico-normativa che accompagna il ddl 2994 (pag. 73 sg.), il Piano straordinario di assunzioni predisposto nell’art. 8 impatta su ben dieci testi normativi, e ciò di per sé ne dimostra la portata dirompente. Fra tali testi, la norma cardine è quella conservata nell’art. 399, co. 1, del Testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994): «L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401». L’art. 1, co. 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 ha poi trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (Gae), che a loro volta s’articolano in tre fasce, con una fascia aggiuntiva introdotta dall’art. 14, co. 2-ter, del d.l. n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012.
Le Gae sono strutturate su base provinciale; vi sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all’insegnamento; dal 2008 non è più possibile iscriversi in tali graduatorie, che sono pertanto destinate ad esaurirsi. È utile osservare che in origine le graduatorie permanenti attingevano alle precedenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente; successivamente nelle Gae sono via via confluite varie categorie di docenti abilitati. Fra questi, quanti fossero in possesso del vecchio diploma magistrale; i laureati in Scienze della formazione primaria; chi avesse frequentato con successo il corso di Didattica della musica o vari altri corsi speciali; i docenti abilitati con percorsi riservati a chi fosse in possesso del requisito di servizio di 2 anni. Nessuna di tali categorie ha mai superato alcuna prova concorsuale.
Da qui quattro conclusioni:
a) da vent’anni le immissioni in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali intervengono per legge con un criterio paritario fra gli iscritti nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di merito concorsuali, in base al fabbisogno valutato periodicamente dallo Stato e attingendo progressivamente dalle posizioni utili all’interno di ciascuna graduatoria;
b) gli iscritti nelle graduatorie di merito hanno quindi maturato un diritto all’assunzione, condizionato unicamente alla decisione di procedere a nuovi reclutamenti da parte dell’amministrazione scolastica;
c) la discrezionalità dell’amministrazione scolastica si consuma perciò sull’an, non sul quomodo: quest’ultima può decidere «se» assumere, ma in caso affermativo rimane vincolata sul «come», ossia ha l’obbligo d’attingere dalle graduatorie di merito la metà dei posti disponibili;
d) la disponibilità dei posti viene accertata durante il periodo di validità della graduatoria di merito, non all’atto del bando di concorso, come peraltro attesta l’art. 400, co. 19, del Testo unico in materia di istruzione («Conseguono la nomina i candidati che si collocano in posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili»).
Questi principi vennero contraddetti in un caso isolato, per effetto delle istruzioni operative dispensate nel settembre 2013 dal ministro dell’Istruzione Carrozza, che negavano l’utilizzazione delle graduatorie di merito; ma l’anno dopo il suo successore, ministro Giannini, ripristinò la vigenza della regola di legge (d.m. n. 356 del 2014). Ciò che più conta, il principio dello scorrimento delle graduatorie di merito viene enunciato a chiare lettere nel “decreto D’Alia”, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125. Recita difatti l’art. 4, co. 3: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza».
Poiché l’istituzione scolastica costituisce senza dubbio una pubblica amministrazione (G. Bottino, Il personale della scuola, in Aa.Vv., «La pubblica istruzione», a cura di E. De Marco, Padova 2007, pag. 212), come peraltro dispone espressamente l’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ne derivano due corollari:
a) in base alla normativa in vigore, non possono bandirsi nuovi concorsi nelle istituzioni scolastiche statali prima di un triennio dal concorso precedente;
b) sempre in base alle norme vigenti, non si possono indire nuove procedure concorsuali se non vengano prima assorbiti gli idonei delle tornate concorsuali precedenti.


3. L’interpretazione giurisprudenziale. – Questi principi sono confermati, ed anzi resi ancora più stringenti, dalla giurisprudenza che si è depositata sulla legislazione in vigore. In un primo tempo, l’orientamento giurisprudenziale prevalente negava il diritto all’immissione in ruolo da parte degli idonei dei concorsi pubblici, in nome della discrezionalità amministrativa: si riteneva cioè che la nomina degli idonei in graduatoria costituisse una mera facoltà in capo all’amministrazione, e che quest’ultima perciò fruisse di ampia discrezionalità nell’indizione di nuove procedure concorsuali, anche in presenza di graduatorie valide ed efficaci (così, ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5320 del 2006; sez. V, nn. 743 e 8369 del 2009; sez. IV, n. 4911 del 2010; sez. V, n. 4072 del 2010; e in precedenza anche la Cassaz., sez. lav., sentenza n. 3252 del 2003).
Sennonché nel 2011 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato segna un punto di svolta, ribaltando la giurisprudenza preesistente. È qui utile citare alcuni passi della sentenza n. 14 del 2011 (resa per l’appunto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato), allo scopo di mostrarne l’iter argomentativo. In primo luogo, s’osserva che «l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei», la cui efficacia è stata progressivamente estesa da una serie di normative succedutesi senza soluzioni di continuità: l’art. 15, co. 7, del d.p.r. n. 487 del 1994, che ha consentito l’uso delle graduatorie per un tempo di 18 mesi dalla loro data di pubblicazione; l’art. 91, co. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, che ha stabilito una validità di 3 anni delle graduatorie dei concorsi banditi dagli enti locali; l’art. 3, co. 87, della legge n. 244 del 2007, secondo cui in ogni amministrazione pubblica le graduatorie rimangono vigenti per 3 anni dalla data di pubblicazione.
Dunque già prima della legge n. 125 del 2013 (richiamata nel § 2) il nostro ordinamento normativo aveva codificato il principio dello scorrimento delle graduatorie; nel 2011 il Consiglio di Stato ne prese atto, traendone una doppia conclusione: «a) La determinazione relativa all’an della copertura del posto vacante ha contenuto ampiamente discrezionale, in quanto riconducibile al novero delle scelte organizzative di pertinenza del soggetto pubblico; b) la decisione riguardante il quomodo della provvista del posto (scorrimento o indizione di un nuovo concorso), invece, resta soggetta ad un più stringente dovere di motivazione e vede circoscritti gli spazi discrezionali riservati all’apprezzamento dell’amministrazione» (punto 30). Si legge inoltre al punto 31 di tale pronunzia: «Ferma restando la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso».
Infine, la medesima sentenza del Consiglio di Stato affronta la compatibilità del principio dello scorrimento delle graduatorie rispetto alla regola costituzionale del concorso: un aspetto decisivo, ai fini del presente parere pro veritate. Si legge infatti nel punto 43: «La previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale. Al contrario, si tratta di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel rispetto dei principi costituzionali, diretta all’individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli. Questa considerazione vale a superare, in radice, i possibili sospetti di legittimità costituzionale delle discipline che hanno introdotto, e poi ampliato, l’istituto dello scorrimento». Sicché il termine triennale di vigenza delle graduatorie deve «reputarsi del tutto congruo, in relazione alle esigenze organizzative dell’amministrazione, e lascia comunque spazio adeguato alla possibilità di optare per l’indizione di un nuovo concorso».
Da qui la conclusione (punto 50): «Ne deriva, quindi, che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico».
L’indirizzo interpretativo inaugurato nel 2011 dal Consiglio di Stato è stato poi ribadito in più occasioni (per esempio Cons. Stato, sez. V, sentenze nn. 4329 del 2012 e 4361 del 2014), fino al punto da manifestare una preferenza per lo scorrimento della graduatoria anche rispetto alla mobilità volontaria, per la maggiore rapidità con cui la prima procedura soddisfa l’interesse pubblico (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 178 del 2014). Anzi: in una recente decisione (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3407 del 2014), la graduatoria è stata considerata valida perfino dinanzi a una novella legislativa che aveva cambiato i contenuti delle prove d’esame; sicché ne è scaturito l’annullamento del concorso già bandito. Ed è importante rilevare che tale indirizzo poggia su vari principi di rilievo costituzionale:
a) le finalità di contenimento della spesa pubblica che viceversa comporta ogni nuovo concorso, rispetto all’utilizzazione della graduatoria preesistente;
b) oltre all’economicità, anche l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, per il risparmio di tempo e di energie di cui la pubblica amministrazione s’avvantaggia evitando di dover gestire una nuova procedura concorsuale;
c) i principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, dal momento che i nominativi dei soggetti in graduatoria sono ben noti a tutti, sicché il loro mancato assorbimento si presta al sospetto di un minore “gradimento” da parte dell’ente che dovrebbe assumerli;
d) quanto al settore della pubblica istruzione, l’assorbimento del precariato dei docenti, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 41 del 2011, punto 3.2 della motivazione);
e) ma soprattutto la valorizzazione dei più meritevoli, principio sancito dall’art. 97 Cost.
A quest’ultimo riguardo, suona quantomai eloquente – per la sua diretta applicazione al caso da cui trae origine il presente parere – l’argomento utilizzato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3407 del 2014, poc’anzi richiamata (punto 13 della motivazione): «L’utilizzazione delle graduatorie non reca deroga alla regola costituzionale del concorso atteso che, casomai, ne consente la massima applicazione. Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d’esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è accaduto è solo per una contingenza di tipo “accidentale”, e cioè per l’insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno (a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all’assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace».
E ancora: «In via puramente astratta, se è pur vero che i soggetti idonei seguono in graduatoria i vincitori sicché, nell’ambito della stessa tornata concorsuale, tra i primi ed i secondi sussiste una differenza sul piano del diverso “merito” ad ottenere il posto (tant’è che nell’immediato vengono appunto assunti, di regola, soltanto i vincitori), alle medesime conclusioni non è possibile pervenire, quantomeno nei medesimi termini di certezza, se si prendono in esame distinte tornate concorsuali. Si vuol dire, in sostanza, che su un piano teorico, un soggetto idoneo in una tornata concorsuale non si trova necessariamente in una posizione deteriore, quanto al “merito”, rispetto al vincitore di altro concorso, posto che potrebbe avere ottenuto, in tesi, un maggior punteggio nei titoli e nelle prove d’esame».
In ultimo, è pressoché superfluo aggiungere che tali massime giurisprudenziali – nel caso delle istituzioni scolastiche – s’attagliano agli idonei inseriti nelle graduatorie di merito, ma non anche ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.


4. Sulla posizione giuridica degli idonei nei concorsi a cattedra per gli istituti scolastici. – La rassegna giurisprudenziale e normativa fin qui rapidamente esaminata mostra come la figura dell’«idoneo» in un concorso pubblico non sia affatto un fantasma giuridico, né una semplificazione giornalistica per indicare una categoria sconosciuta al mondo del diritto. Al contrario, vi si riferiscono vari testi di legge, e soprattutto l’art. 4 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che obbliga le amministrazioni pubbliche a procedere alla loro assunzione, ove intendano coprire nuovi posti in organico nel triennio di vigenza della graduatoria concorsuale; nel settore della docenza scolastica, vi fa riferimento in ultimo il decreto Miur 23 maggio 2014, n. 356, che per l’appunto ha provveduto a una corposa immissione in ruolo di idonei del concorso del 2012; infine, la tutela della loro posizione giuridica è stata riconosciuta dalla giurisprudenza più recente, a partire dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 14 del 2011.
Da qui la distinzione fra «idonei» e vincitori» di un concorso pubblico, cui si riferisce per esempio la sentenza costituzionale n. 41 del 2011, usando la locuzione «idonei non vincitori». Ma tale distinzione attiene alla minore meritevolezza dell’idoneo rispetto al vincitore che lo precede nella graduatoria del concorso, non già all’assenza di meritevolezza in assoluto dell’idoneo. Viceversa, quest’ultimo è per definizione meritevole di ricoprire il posto messo a bando, avendo superato tutte le prove concorsuali; e infatti, nelle premesse del decreto Miur n. 356 del 2014, correttamente si rileva come l’art. 400 del Testo unico in materia di istruzione non distingua fra coloro che si sono collocati in graduatoria come vincitori o come idonei. L’unica differenza tra le due categorie sta nel fatto che i primi figurano nella graduatoria concorsuale entro il numero dei posti messi a bando, i secondi oltre tale numero; e tuttavia un reclutamento successivo, ove l’amministrazione lo decida nel tempo di validità della graduatoria, riallinea – di fatto e di diritto – le due posizioni.
L’idoneo è dunque «meritevole», come ancora una volta dichiara il decreto Miur n. 356 del 2014, e come ha affermato espressamente il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 14 del 2011. Se non viene assunto immediatamente, è solo per la limitatezza dei posti messi a bando, non per la sua incapacità di ricoprire il posto. E tuttavia, siccome la disponibilità dei posti viene accertata durante il triennio di validità della graduatoria, può considerarsi anch’egli un vincitore potenziale del concorso, come si evince dall’art. 400, co. 19, del Testo unico in materia di istruzione: «Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili».
In conclusione, l’idoneo è un aspirante qualificato in graduatoria che attende la concreta disponibilità del posto. Da qui la tutela che l’ordinamento giuridico vigente attribuisce alla sua legittima aspettativa.


5. La deroga introdotta dall’art. 8 del ddl 2994. – Rispetto alla vicenda normativa qui in esame, potrebbe obiettarsi tuttavia che se la tutela degli idonei ha fonte nella legge, una legge successiva può pur sempre revocarla. Lex posterior derogat priori: la legge posteriore abroga quella anteriore. Sennonché in uno Stato costituzionale di diritto il legislatore non è assolutamente libero di fare e di disfare; il celebre aforisma di J.H. Kirchmann (Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1847: «un tratto di penna del legislatore e intere biblioteche vanno al macero») valeva durante l’Ottocento, ma non può valere in sistemi retti da una Costituzione rigida, che pone limiti precisi alla discrezionalità legislativa.
A tale riguardo, un primo elemento di criticità costituzionale deriva dalla struttura giuridica della norma contenuta nell’art. 8 del ddl 2994. Il co. 4 dell’articolo reca infatti una deroga espressa all’art. 399 del Testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994), dove si stabilisce che il reclutamento dei docenti attinga per il 50% dalle graduatorie concorsuali; il co. 10 del medesimo art. 8 esclude dal Piano straordinario di assunzioni gli idonei collocati nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, disponendo che dal 1º settembre 2015 tali graduatorie «perdono efficacia», e derogando perciò alla regola che ne stabilisce la validità triennale. Peraltro nel caso di specie si tratta d’una deroga una tantum, poiché il co. 12 dell’art. 8 prescrive che le future graduatorie siano valide «fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».
Ora, già di per sé nuoce alla stabilità dei rapporti giuridici la pioggia di riforme cui il settore della scuola – non meno di altri settori nevralgici per il rendimento complessivo del Paese – viene sottoposto ormai da lungo tempo. A ogni riforma immancabilmente segue la riforma della legge di riforma, ogni ministro rovescia gli indirizzi dettati dal ministro precedente, sicché il sistema resta sottoposto a uno stress continuo e permanente, che gli impedisce d’operare con un grado accettabile d’efficienza complessiva. A ciò s’aggiunga l’abitudine a inoculare eccezioni e deroghe nel corpo delle norme preesistenti: alla data del luglio 2012 potevano contarsi ben 63.194 deroghe, perlustrando la legislazione statale, quella regionale, nonché le fonti secondarie (M. Ainis, Privilegium, Milano 2012, pag. 142).
Tuttavia – in uno Stato di diritto – ogni deroga è ammissibile a tre condizioni. Primo: che valga per il futuro, non per il passato. Che insomma non sia retroattiva. Questo perché l’eccezione scuote le aspettative dei cittadini, li coglie per così dire alla sprovvista; sarebbe troppo pretendere che i suoi destinatari le obbedissero già da prima che fosse formulata. Secondo: l’episodicità. Il numero delle deroghe non può mai sopravanzare quello delle regole. Anzi: deve trattarsi d’un fenomeno saltuario e marginale, giustificato da particolari circostanze. L’eccezione è tale se si traduce anche in un’eccezione statistica. Altrimenti, di nuovo, la deroga finisce per assumere le veci della regola. Ma purtroppo, in Italia, questa inversione logica si è già consumata, il legislatore derogante ha preso il sopravvento sul legislatore regolante.
E c’è poi un terzo requisito, la cui assenza rende ogni deroga, se non illegittima, quantomeno di dubbia legittimità costituzionale: la motivazione, la giustificazione. Come scrisse tempo addietro Gustavo Zagrebelsky (Alla Corte vinceranno i giudici, in «La Stampa», 3 maggio 1993), «despota è colui che può sottrarsi alle regole senza doversi giustificare». Ora, è pur vero che la legge – a differenza dell’atto amministrativo – non necessita di motivazione espressa (Corte cost., sentenza n. 14 del 1964); non però quando l’atto legislativo nasca all’insegna d’interventi speciali, derogatori, eccezionali. E infatti non a caso l’art. 15 della legge n. 400 del 1988 richiede che i decreti-legge siano sempre motivati, così come – per fare un altro esempio – le ordinanze di necessità adottate ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992.
Viceversa la Relazione illustrativa che accompagna il ddl 2994 è assolutamente reticente circa le motivazioni della deroga inflitta alle regole di legge, sulle quali poggiano le aspettative degli idonei del concorso bandito nel 2012: essa si limita a parafrasare gli enunciati dell’art. 8, senza offrire alcuna spiegazione sulla scelta operata in quell’articolo. Da qui la segnalazione critica – molto autorevole, perché recata da una fonte ufficiale – che può leggersi nella Scheda di lettura redatta il 1º aprile 2015 dagli uffici della Camera dei deputati (pag. 56): «con riferimento alla perdita di efficacia delle graduatorie del concorso del 2012 a partire dal 1º settembre 2015, appare necessario un chiarimento in relazione a quanto previsto dal DM 356/2014». E non è senza significato che la medesima esigenza sia stata ribadita dalla relatrice Maria Coscia sul ddl 2994, nel suo intervento presso la VII Commissione permanente della Camera dei deputati durante la seduta del 10 aprile 2015, come attesta il verbale: «Con riferimento alla perdita di efficacia delle graduatorie del concorso del 2012 a partire dal 1º settembre 2015, segnala che è necessario un chiarimento in relazione al fatto che il decreto ministeriale c.d. Giannini n. 356 del 2014 aveva previsto che gli idonei hanno titolo ad essere destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori».


6. Tre profili di incostituzionalità del ddl 2994: a) La violazione del principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.). – L’assenza di motivazione circa le ragioni della deroga introdotta dall’art. 8 del ddl 2994 potrebbe già configurare un vizio autonomo d’incostituzionalità. Benché la giurisprudenza costituzionale non abbia ancora maturato chiari orientamenti su questo specifico profilo, è tuttavia possibile ravvisare un precedente nella sentenza n. 310 del 2011. In quel caso era stata denunziata una legge della Regione Campania che aveva introdotto deroghe al principio costituzionale del concorso, restringendo la platea dei concorrenti ai soli dipendenti regionali; e la Consulta provvide ad annullarla perché nella legge in questione non erano «menzionate specifiche necessità funzionali», perché insomma quella scelta normativa interveniva «senza alcuna specificazione e giustificazione».
In ogni caso, la violazione del principio del concorso pubblico rappresenta il primo, e il più evidente, profilo d’illegittimità costituzionale della norma qui in esame. Tale principio si conserva nell’art. 97 della Costituzione («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge») e viene ribadito dall’art. 34, che di nuovo stabilisce l’attribuzione «per concorso» delle borse di studio agli studenti meritevoli. Nel 1947 fu così costituzionalizzato il merit system (S. Battini, Il personale, in «Trattato di diritto amministrativo», a cura di S. Cassese, «Diritto amministrativo generale», Milano 2003, I, pagg. 475 ss.), già affermatosi in Europa durante l’Ottocento, e preannunziato dal celebre art. 6 della Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen del 1789 («I cittadini sono ugualmente ammissibili a tutti gli incarichi e impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti»). Questo perché la procedura concorsuale assicura la scelta dei migliori, soddisfa il principio d’eguaglianza, garantisce il buon andamento, l’indipendenza e l’imparzialità dell’amministrazione (C. Pinelli, Articolo 97, in «Commentario della Costituzione», a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma 1994, pagg. 323 ss.).
La giurisprudenza costituzionale è univoca nel sottoporre a uno «scrutinio stretto» le normative che dispongono eccezioni al principio del concorso. Anzi: negli ultimi tempi, tale giurisprudenza è diventata sempre più severa, come mostra la recente sentenza 30 gennaio 2015, n. 7. In sintesi, la Corte costituzionale considera il concorso pubblico «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni», necessario non soltanto per assumere soggetti precedentemente estranei all’amministrazione, bensì pure nel caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (per richiamare soltanto le pronunzie più recenti: sentenze nn. 134 del 2014; 3, 28, 137 e 277 del 2013; 99, 177 e 212 del 2012). Ne deriva che la facoltà del legislatore d’introdurre deroghe al principio del concorso pubblico va «delimitata in modo rigoroso», sicché le deroghe risultano ammissibili solo dinanzi a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenze nn. 134 del 2014; 217 del 2012; 310 del 2011; 9 del 2010). Tali esigenze, a loro volta, devono essere ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere; devono riferirsi a specifiche «necessità funzionali» dell’amministrazione; devono desumersi dalle funzioni svolte dal personale reclutato (sentenze nn. 195 del 2010; 215 e 293 del 2009; 81 e 363 del 2006).
Nessuna di tali esigenze ricorre nel caso di specie. Gli idonei del concorso del 2012 sono più qualificati rispetto ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, non meno qualificati. E oltretutto il loro numero rappresenta il 6% appena della platea dei nuovi assunti, sicché resta insondabile il motivo che ne giustificherebbe l’esclusione. Quale che sia il motivo, e ammesso che ne sussista uno, questa scelta contrasta con l’art. 97 Cost., e configura quindi un vizio di legittimità costituzionale. Come dimostra ulteriormente la sentenza costituzionale n. 242 del 2011 (e in precedenza la sentenza n. 41 dello stesso anno), riferita per l’appunto alla docenza scolastica. In quella fattispecie, una norma dello Stato privilegiava l’anzianità nell’iscrizione in graduatoria rispetto ai titoli posseduti dai docenti; e la Corte costituzionale ne decretò l’annullamento, giacché ne derivava «il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica» (punto 7 della motivazione).
In ultimo, va menzionata la sentenza resa il 26 novembre 2014 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), che ha condannato l’Italia per abuso di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della docenza scolastica. In tale decisione (punto 111) si coglie infatti una censura nei confronti della normativa nazionale, poiché quest’ultima «non riserva l’accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale vincitore di concorso», permettendo viceversa «l’immissione in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione», qual è il caso dei docenti iscritti nelle Gae.


7. b) L’irragionevolezza dell’esclusione degli idonei dal Piano straordinario di assunzioni (art. 3 Cost.). – Il secondo profilo d’illegittimità costituzionale manifestato dall’art. 8 del ddl 2994 consiste nella sua irragionevolezza, e insieme nella sua irrazionalità. Com’è noto, quest’ultima comporta una rottura della coerenza interna dell’ordinamento giuridico, quindi di un valore strutturale del diritto, che discende dal principio di non contraddizione; invece l’irragionevolezza si configura quando il legislatore appresta trattamenti diversi a situazioni eguali, o trattamenti eguali a situazioni diverse. In entrambi i casi la disposizione costituzionale violata ha sede nell’art. 3, che custodisce il principio d’eguaglianza (G. Zagrebelsky-V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna 2012, pagg. 195 ss.), e che a sua volta esprime il parametro più usato nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (già nel 2002 vi aveva fatto ricorso in oltre 8000 pronunzie: M. Cariglia, L’operatività del principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Aa.Vv., «La ragionevolezza nel diritto», a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino 2002, pag. 177).
Nel caso di specie, l’art. 8 del ddl 2994 delinea in primo luogo una norma irrazionale, un precetto che entra in opposizione con se stesso. Da un lato, ribadisce la validità triennale delle graduatorie concorsuali (co. 12); dall’altro lato, amputa il triennio di validità della graduatoria di merito relativa al concorso del 2012 (co. 10). Non solo. Da un lato, questa disposizione normativa conferma la regola del concorso come strumento di reclutamento della docenza scolastica, ed anzi la rafforza, disponendo che in futuro l’assunzione avverrà «esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami» (co. 12); dunque, a regime, le uniche graduatorie previste dal nostro ordinamento consisteranno nelle graduatorie di merito, non vi sarà più spazio per altre graduatorie. Tuttavia la stessa norma (co. 4 e 10) attinge – esclusivamente, anche in questo caso – dalla graduatoria ad esaurimento per il Piano straordinario di assunzioni.
Sicché il legislatore vuole e disvuole: vuole il concorso pubblico per assumere i docenti, ma disvuole l’unico concorso pubblico bandito dallo Stato negli ultimi tre lustri. Un concorso, peraltro, altamente selettivo, con rigidi requisiti d’ammissione, con una prova di preselezione computer-based, con esami scritti e orali (cfr. il bando di concorso di cui al decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 2012); tant’è che venne superato soltanto dal 7% dei circa 321.000 candidati iniziali. Fra i candidati respinti rientrano molti iscritti alle Gae, i quali otterrebbero adesso l’assunzione, mentre non la otterrebbero gli idonei di quel medesimo concorso: una scelta irrazionale, oltre che ingiusta.
In secondo luogo, l’art. 8 del ddl 2994 dà luogo a una scelta normativa irragionevole, nel senso che distingue fra situazioni eguali, assoggettandole a un trattamento differenziato. Anzi: tale scelta risulta doppiamente irragionevole. Perché la graduatoria di merito del concorso del 2012 ha già procurato l’assunzione in ruolo di migliaia di idonei, attraverso il “decreto Giannini” n. 356 del 2014, applicato nell’anno scolastico 2014-2015: dunque una parte dei docenti idonei riscuote il proprio diritto al reclutamento, un’altra parte riscuote unicamente una discriminazione. E perché inoltre il co. 10 dell’articolo fa salve le graduatorie di merito concernenti il personale docente della scuola dell’infanzia e il personale educativo: un’eccezione all’eccezione. Ma anche l’ennesima distinzione tra figli e figliastri, l’ennesima discriminazione fra partecipanti al medesimo concorso.
A tale riguardo, è utile richiamare la sentenza costituzionale n. 249 del 1986, che decise un caso per molti aspetti analogo a quello qui in esame. Una legge del 1982 (n. 270), allo scopo d’assorbire il precariato nella scuola, aveva stabilito l’immissione in ruolo di varie categorie di supplenti, estromettendone però altre con requisiti di servizio analoghi; e la Consulta – adottando una pronunzia «additiva» – corresse la discriminazione. Peraltro pure in quella fattispecie la penalizzazione derivava da un fattore temporale, oltre che dal tipo di istituzione scolastica in cui i supplenti avrebbero dovuto ottenere l’assunzione.
In ultimo, va ancora ricordata la sentenza costituzionale n. 248 del 1996. In quel caso il dubbio di costituzionalità investiva una legge del 1994 (n. 24), che ammetteva alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare i candidati ammessi con riserva al concorso del 1992, ma non anche quelli ammessi con riserva al concorso del 1990, benché entrambe le graduatorie fossero ancora efficaci. Il verdetto reso nella circostanza dalla Corte costituzionale suona come un precedente e un monito anche rispetto all’attuale contingenza: «La riconduzione della disciplina di settore ai principi comuni della legislazione scolastica, una volta affermata con estensione ai rapporti pendenti, non può essere ragionevolmente limitata solo ad alcuni di essi, differenziando la posizione di candidati egualmente ammessi, ai due concorsi, con riserva e dotati dei medesimi titoli; candidati che, in entrambi i casi, hanno superato le prove e possono essere utilmente collocati in graduatorie ancora valide per la nomina in ruolo. Ciò tanto più che l’esclusione non opera né secondo la disciplina successiva, né secondo la disciplina che immediatamente precede quella considerata» (punto 4 della motivazione). In altre parole, il legislatore non può cancellare gli effetti di una graduatoria per privilegiarne un’altra.


8. c) La lesione del principio dell’affidamento (art. 2 Cost.). – Il terzo vizio d’incostituzionalità dal quale è affetto l’art. 8 del ddl 2994 deriva dalla lesione del principio dell’affidamento, che a sua volta discende dalla legittima aspettativa degli idonei a ottenere l’assunzione, ove l’amministrazione scolastica decida nuovi reclutamenti durante il triennio di validità delle graduatorie di merito. L’aspettativa consiste in una situazione giuridica attiva, che in vari casi il diritto positivo tutela espressamente (v. già l’art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1755, in materia di concessione di acque pubbliche). In tale posizione si riflette un principio cardine dello Stato di diritto: l’affidamento verso gli impegni dello Stato.
A sua volta, il principio dell’affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede (che plasma i rapporti fra i privati) ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. Ma che cos’è la buona fede? Una direttiva di condotta, che risale al diritto romano (Fides supremum rerum humanarum vinculum est), e che ovviamente rappresenta il contrario della mala fede, la quale poi consiste nell’«agire sleale o scorretto in danno di altri» (L. Carraro, Il valore attuale della massima «fraus omnia corrumpit», in «Studi Carnelutti», 1950, vol. III, pag. 436); e tale comportamento viene sempre sanzionato dall’ordinamento giuridico. È questa la ragione – per esempio – in base alla quale l’art. 2941 c.c. sospende la decorrenza della prescrizione «tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto»; in caso contrario, infatti, la reticenza fraudolenta del primo cadrebbe a svantaggio del secondo, facendo venir il valore tutelato dal principio di buona fede, ovvero il minimum etico necessario alle esigenze della vita in comune (A. Levi, Sul concetto di buona fede, Genova 1912).
È appena il caso di rammentare che alla buona fede si richiamano circa settanta disposizioni del codice civile (S. Romano, Buona fede (dir. priv.), in «Enc. dir.», vol. V, 1959, pag. 677); e che inoltre la buona fede orienta l’azione amministrativa, estendendosi al campo del diritto pubblico (F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, Milano 2001). Qui, per l’appunto, la buona fede si converte nella tutela dell’affidamento dei cittadini. Se ne rintraccia un’eco normativa nello Statuto dei diritti del contribuente: «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede» (art. 10, co. 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212). Ma la protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell’intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).
Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, con nota di P. Carnevale, Al fuggir di giovinezza… nel doman s’ha più certezza (Brevi riflessioni sul processo di valorizzazione del principio di affidamento nella giurisprudenza costituzionale), in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.). Tanto che, in nome del principio d’affidamento, in una celeberrima sentenza (n. 364 del 1988) la Consulta ha stemperato perfino il vincolo d’osservanza delle leggi (Ignorantia iuris non excusat). Mentre in materia tributaria si è riferita in vari casi all’«affidamento del contribuente» (sentenze nn. 263 e 542 del 1987, 229 del 1999, 16 del 2002, 360 del 2003). E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).
Questi principi calzano come un guanto al caso qui in esame. Da un lato, la Corte costituzionale ha già collegato, sia pure en passant, le graduatorie scolastiche alla situazione giuridica dell’«aspettativa» (sentenza n. 11 del 2007); dall’altro lato, e con accenti espliciti, il Consiglio di Stato si è riferito alle «posizioni di legittimo affidamento in capo ai soggetti idonei figuranti in una graduatoria ancora valida ed efficace» (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3407 del 2014, punto 6). Il tradimento delle loro aspettative offende quindi i «diritti inviolabili» evocati dall’art. 2 Cost.; ma offende soprattutto il principio di lealtà, e insieme il senso stesso della legalità. Sussiste infatti, e non a caso, un’assonanza tra «leale» e «legale». Sicché la legalità subisce una ferita quando la legge stessa è falsa, ingannatrice. Quando la legge tradisce le promesse della legge, raggirando il cittadino che vi aveva confidato. In questi casi la decisione normativa diventa una prepotenza, una sopraffazione; ma i principi costituzionali le si oppongono. Perché ogni Costituzione, dopotutto, ha un unico scopo: è un ombrello contro gli abusi del potere.


9. Circa l’ipotesi che un decreto-legge assorba i contenuti del ddl 2994. – L’ultimo quesito sottoposto al presente parere – ovvero l’ammissibilità di un decreto-legge che eventualmente assorba le prescrizioni del ddl 2994, quanto al Piano straordinario di assunzioni – non richiede lunghi svolgimenti. La Costituzione (art. 77) consente l’uso dei decreti soltanto «in casi straordinari di necessità e d’urgenza»; ma non può mai essere urgente violare la Costituzione stessa. Tanto più se questo ipotetico decreto-legge pretendesse di racchiudere l’intero contenuto del ddl 2994, che ha l’ambizione di dettare una riforma di sistema, come annuncia ufficialmente il sito web del Governo (www.governo.it, nel dossier La Buona Scuola). La Corte costituzionale ha infatti dichiarato «la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l’immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale» (sentenza n. 220 del 2013, punto 12.1 della motivazione; ma v. anche la sentenza n. 22 del 2012, e in dottrina, per tutti, G. Di Cosimo, Come non si deve usare il decreto legge, in «Le Regioni», 2013, pagg. 1163 ss.).
In realtà l’unica condizione legittimante l’uso del decreto-legge è esattamente opposta a quella qui ipotizzata: il decreto sarebbe ammissibile per consentire l’assunzione degli idonei del concorso del 2012, non già per escluderli. E dunque, se l’esame parlamentare del ddl 2994 si protraesse fino ai primi mesi dell’estate, impedendo il reclutamento dei docenti in tempi utili per l’apertura del prossimo anno scolastico, il Governo potrebbe ben dettare un decreto-legge allo scopo di fronteggiare tale urgenza, però includendo gli idonei iscritti nelle graduatorie di merito ancora valide. Oppure, se il Parlamento approvasse viceversa il ddl 2994 nel testo attualmente all’esame della Camera dei deputati, escludendo perciò gli idonei, anche in questo caso si giustificherebbe un decreto-legge del Governo per sanare la discriminazione, prima che quest’ultima produca i propri effetti. In altre parole, l’uso del decreto-legge è ammissibile al solo scopo di riallineare l’art. 8 del ddl 2994 ai principi costituzionali.

Michele Ainis

Dato in Roma, 16 aprile 2015

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Messaggio Da tania_s Mar Lug 28, 2015 12:30 pm

Informazioni relative al piano straordinario di reclutamento dei docenti anno 2015

http://www.istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/faq.shtml

.

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Messaggio Da Nivea Mer Lug 29, 2015 2:41 pm

Scusate: forse non c'entra niente col topic. Ma chi ha ha firmato per la fase zero non deve compilare nessun modulo del mite vero? Deve solo sceiere a fine mese la sede!? Giusto?

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Messaggio Da Nivea Mer Lug 29, 2015 2:42 pm

* miur

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Messaggio Da paola760 Mer Lug 29, 2015 3:02 pm

si nivea non deve compilare nessuna domanda ormai e' in ruolo

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Messaggio Da paola760 Mer Lug 29, 2015 3:03 pm

si nivea non deve compilare nessuna domanda ormai e' in ruolo

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Messaggio Da Nivea Mer Lug 29, 2015 4:10 pm

Grazie Paola!!:-) :-*

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Messaggio Da luigino39 Mer Lug 29, 2015 4:36 pm

E' corretto secondo la Buona scuola che chi non ha ottenuto una sentenza favorevole da un tribunale entro il 30/06 non può partecipare al piano di assunzione?
Ho contato quasi 200/1200 inseriti con riserva nella cdc infanzia campania è un numero significativo come fare a sapere se hanno titolo ad essere assunti?
grazie.

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Messaggio Da luigino39 Mer Lug 29, 2015 4:52 pm

Indiscrezioni sulle cdc che verranno bandite per il concorso 2015?

Ormai risulta chiaro che senza riforma 0-6 non solo la cdc infanzia GaE ma anche la corrispondente GM2012 non verrà affatto esaurita (ecco perchè mi piaceva molto di più il testo licenziato alla camera...). Si immoleranno sull'altare del populismo 26-27.000 persone persone illuse dal Governo.: le ricordate no le parole di Renzi, le assumiamo dopo...solo che la Buona Scuola ancora una volta tutela solo le GaE e, se non si fa a tempo a fare riforma 0-6, e contestualmente si bandirà concorso su cdc infanzia i trombati saranno 3.000-4000 idonei.
C'è un disegno dietro a tutto ciò? In pratica anche se nel piano assunzioni sono stati reinsiriti al Senato gli idonei, la maggioranza, per indisponibilità (senza riforma 0-6), rimarrà fuori? Devi essere proprio diabolico per mettere in pratica un disegno criminale di questo tipo a danno di GM2012. Nuova battaglia...
Ora è chiaro che neanche in fase B ci sono posti (nel senso che ci sono 0 posti disponibili) per cdc infanzia. Che si fà? Ci teniamo la posta? C'è da mangiarsi le mani!

luigino39

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Messaggio Da paola760 Mer Lug 29, 2015 5:03 pm

Luigi dici che non ci saranno posti nella fase b per noi? Di male in peggio. Quando si parla dei riservisti che nella fase a non verranno chiamati si fa riferimento solo agli iscritti in gae o anche agli idonei del concorso?

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Messaggio Da luigino39 Mer Lug 29, 2015 5:37 pm

partecipano entrambi per cui il problemi è di entrambi.
Più grave per cdc infanzia non avendo fase C!!!!

ben descritto in questa tabella la situazione.

Ormai la frittata è fatta.

luigino39

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Messaggio Da pointbreak Ven Lug 31, 2015 4:12 pm

Sabrina, Mauro, Luigi, Tania, Ady-72, Nivea e tutti gli amici e moderatori del forum di orizzonte scuola "Esclusione idonei"!MADAMOLENSKA è in ruolo da GM regione Veneto. Fase zero.

In bocca al lupo a tutti voi!!!

Un abbraccio.

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Messaggio Da paola760 Ven Lug 31, 2015 4:28 pm

auguri!!!!!!!

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Messaggio Da tania_s Ven Lug 31, 2015 4:30 pm

Congratulazioni!!!!!

.

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Messaggio Da emmedue Ven Lug 31, 2015 5:37 pm

Congratulazioni a Madamolenska!

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Messaggio Da Sabrina 74 Ven Lug 31, 2015 11:06 pm

Scusate la latitanza....per quanto riguarda i colleghi di infanzia che causa la mancanza dell'organico di potenziamento non riusciranno ad entrare in ruolo si lavorerà per chiedere la loro entrata nel piano 0-6 che ci sia o no il concorso per la suddetta cdc. Anche il gruppo su FB che fa capo a Curia è assolutamente fermo su questo aspetto......"fino all'ultimo idoneo"

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Messaggio Da paola760 Sab Ago 01, 2015 9:26 am

bentornata Sabrina. Non sono iscritta a facebook ma sono solidale con il gruppo. Ho saputo anche grazie ai moderatori che per la fase b ci sarebbero pochi posti o addirittura nessuno. E noi idonei infanzia che fine facciamo? Chi ci garantisce un ruolo nel progetto 0-6? Io poi non ho alcuna intenzione di rifare il concorso..

paola760

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Messaggio Da Sabrina 74 Sab Ago 01, 2015 9:36 am

Ciao Paola....ci impegneremo come è stato sempre fatto per fare in modo che chi della cdc infanzia resta fuori dalle assunzioni sia inserito nel piano 0-6. Molti dei diplomati magistrali ante 2001 stanno ricorrendo a tutt'oggi con Anief per esserr inseriti in gae così da garantirsi un canale di immissione che di sicuro non va a decadere. I tribunali velocemente stanno approvando tutti i ricorsi favorevolmente, c'è anche articolo su OS; anche sul gruppo FB si è invitato tempo addietro a precorrere questa strada chi può. .......per tutti non molliamo e su farà un lavoro serrato come questi mesi. Vi garantisco che Curia e i suoi colleghi admin del gruppo FB su questo fronte sono decisi a portare avanti il diritto di tutti gli iscritti in gm al fine dell'assunzione in ruolo.

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Messaggio Da Sabrina 74 Sab Ago 01, 2015 9:37 am

Ricordo ancora una volta che ho creato gruppo wathsapp. ..se avete piacerr e avete wathsapp inviatemi in numero alla solita mail idoneiconcorso2012@yahoo.it. ...che io vi inserisco!!!!

Sabrina 74

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Messaggio Da Nivea Sab Ago 01, 2015 4:58 pm

Grazie mille Sabrina!! Grazieee

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Messaggio Da Nivea Lun Ago 03, 2015 7:22 am

Buongiorno a tutti! Scusate leggevo questo articolo di OS
http://m.orizzontescuola.it/news/governo-ha-fallito-piano-assunzioni-ma-colpa-sar-dei-precari-non-lultimo-treno
In che senso per evitare l'esodo di sarebbero potuto unire le fasi B e C?
Non ci sarebbe stato ugualmente l'esodo!?

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