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Messaggio Da Ospite Mer Mar 07, 2012 1:24 pm

Promemoria primo messaggio :

In dodici anni di servizio da Assistente Amministrativo nelle Segreterie ("nelle Galee", per citare Ben-Hur) di otto distinte Scuole, dislocate in ben tre diverse provincie da nord a sud, ne ho viste di "TUTTI I COLORI": Dirigenti Scolastici, D.S.G.A, Assistenti Amministrativi NON degni neppure di AVVICINARSI all'ingresso di una Scuola Pubblica!

Ma quello che sta succedendo ai diversi livelli (MIUR, Sindacati, Uffici Scolastici Provinciali, Scuole) sulla mobilità, con riguardo alla NEGAZIONE dei BENEFICI sanciti dalla L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni, è veramente INTOLLERABILE!

L'Art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, HA ELIMINATO DEFINITIVAMENTE i precedenti requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza... MA SI CONTINUA ad infarcire C.C.N.I., O.M., MODULI e ISTRUZIONI di LACCI e LACCIUOLI in DISPREGIO DELLA LEGGE IN VIGORE!

"Referente UNICO", infatti, NON significa che si deve essere l'unico a svolgere l'assistenza: significa invece che si deve essere l'UNICO a BENEFICIARE delle agevolazioni della L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni!

Si parta da questa semplice verità e si potrà "intelligere" da soli in merito a tutti gli abusi che si stanno perpetrando a danno dei potenziali beneficiari...

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 8:04 pm

Esausta ha scritto:Sì, Intelligere, grazie x aver ugualmente avuto la pazienza di rispondermi: premesso che sia il CCNI che l'O.M. li ho letti e riletti + volte - e che proprio x questo non mi ero posta affatto il problema di mio fratello -, il fatto è che a causa dell'ansia dell'ultimo momento (io devo consegnare OGGI) avevo commesso il grave errore di andarmi ad "incartare" sfogliando qua e là la modulistica presente in rete e proposta da sindacati , ust e quant'altro - lo so, ci avevi messi tutti in guardia...!-, dimenticando che nel caos e nella poca chiarezza del momento, le uniche verità sono deducibili proprio attraverso un'attenta e diretta lettura delle fonti. Tieni presente anche che per la graduatoria interna ci sono, in più, parametri da considerare talvolta diversamente rispetto al trasferimento (pre-ruolo, servizio in altro ruolo, continuità nel Comune e nella scuola ecc.) e , ti assicuro, impazzisci, tanto + che i tempi sono ristretti...Insomma, + che "Esausta", mi rendo conto che avrei dovuto pseudonominarmi....ESAURITA!!! :-)
Grazie di tutto, grazie per l'immensa pazienza.

Grazie a te!
E' stato un piacere conversare con te.
Buona fortuna...

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Messaggio Da Esausta Mar Mar 20, 2012 8:14 pm

Grazie. Ho consegnato da un paio d'ore e mi sento...svuotata.
Cmq magari ci aggiornamo anche perchè ho letto qualche altra cosa...Ora sono veramente esausta. mi sa che vado proprio a nanna!!
A bientot

Esausta

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 8:37 pm

abak ha scritto:Ciao intelligere, e grazie per la precisione e la profondità degl interventi.
stavo compilando la domanda di trasferimento e mi sono bloccato su questo punto.
Come concili il primo punto del passaggio del CCNI seguente ove si parla di “documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;” quale requisito indispensabile per la precedenza?

Sembrerebbe che la presenza dell’altro coniuge non consenta al figlio referente unico di fatto di fruire della precedenza nella mobilità definitiva entro lo stessa provincia.
Interpreto bene ? cosa ne pensi?
grazie
Sì, interpreti bene: secondo questo "scellerato" CCNI, se non vi sono ragioni oggettive che impediscono di fatto al coniuge di prestare assistenza, non hai diritto alla precedenza nel TRASFERIMENTO (definitivo) neppure nella stessa PROVINCIA. Ti rimandano con precedenza alla ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (annuale) sia PROVINCIALE sia INTERPROVINCIALE!

Prima di tutto, ricordo che in base all'art. 433 c.c. il coniuge è tenuto per primo all'assistenza e solo in SUBORDINE sono tenuti i figli.
Finora, ho ripetutamente sostenuto che questo CCNI e questa OM violano la legge 183/2010.
Il tuo intervento offre l'occasione di parlare finalmente degli aspetti più profondi della questione (TUTTA la verità su mobilità e L. 104/92).
Le domande da porsi sono:
1. Se la legge 183/2010 ha abolito i precedenti requisiti della continuità e della esclusività, come è possibile che MIUR e Sindacati abbiano concordato che il coniuge deve essere in condizioni oggettive di non prestare assistenza?!?!
2. Se è vero che la legge 183/2010 consente di usufruire di agevolazioni (3 giorni di permesso, mobilità, esclusione da soprannumerari) anche in presenza di assistenza DISCONTINUA e CONCORRENTE, a condizione che sia uno solo degli assistenti a chiedere i benefici in un determinato arco di tempo (Referente unico), come è possibile che il coniuge costituisca ancora un insuperabile impedimento?!?!

Vediamo chi è in grado di leggere la VERITA'!
Secondo voi, qual'è l'argomento che MIUR e Sindacati hanno sottinteso per affermare (come hanno fatto con tanta sfacciataggine nel CCNI) che sono bastati pochi aggiustamenti per uniformarsi alla legge 183/2010????

abak ha scritto:altra cosa: il ccnn trasferimenti è del 29/02/2012 l’om è del 05/03… Quale delle due prevale in caso di discrepanze tra i due testi?
Come avevo già scritto, le norme dell'OM sono "regolamentari a carattere vincolato": l'OM deve comunque rispettare gli accordi sottoscritti con il CCNI.

Puoi specificare dove vedi le discrepanze?

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 8:43 pm

Lunyx ha scritto:Intelligere, io sono referente unico non convivente , ho un fratello anche lui non convivente. L'autocertificazione può semplicemente contenere che lui non si avvale dell'art 33 L.104 e quindi dei 3 giorni, per motivi personali o è necessario specificare i motivi?

Motivi OGGETTIVI anche per lui!

P.S.
Mi ricollego al mio precedente post riguardante il coniuge: come è possibile che un fratello/sorella (stesso ordine di obbligato all'assistenza) costituisca un simile impedimento????

Anche qui MIUR e Sindacati sottindendono la stessa motivazione (secondo loro "rispettosa" della L. 183/2010)!

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Messaggio Da abak Mar Mar 20, 2012 10:25 pm

grazie mille. intelligere.
La discrepanza è quella da te risposta.
che provo a riepilogare:
la legge non prevede l'impedimento del coniuge.
il ccni si.
l'Om no.

A me sembra una grave discrepanza del secondo rispetto al primo e al terzo

abak

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Messaggio Da abak Mar Mar 20, 2012 10:33 pm

colgo l'occasione per entrare nel dettaglio:
quale tra questi è un impedimento oggettivo valido secondo te:
- coniuge non convivente e non residente col soggetto handicappato
- coniuge ultrasettantenne
- motivi di salute del coniuge
-altro

grazie

abak

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Messaggio Da abak Mar Mar 20, 2012 11:29 pm

Credo di poter fornire un contributo molto interessante se non decisivo nella direzione di quanto sostenuto da Intell, che ho trovato poco fa:
Trattasi della Circolare INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 23 maggio 2007 n. 90
(http://www.handylex.org/stato/c230507.shtml)

Non mi è chiaro se tali principi siano stati espressi in relazioni ai tre giorni di permesso o al congedo biennale ma certo valgono in generale quali prinicpi definitori del concetto di esclusività e di altri in relazione all'assistenza a persona handicappata in situazione di gravità.

Questi i criteri:
"...
In base a tale orientamento giurisprudenziale ormai consolidato appare improcrastinabile che l'Istituto riveda le precedenti indicazioni fornite alle strutture territoriali in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, ispirandosi ai seguenti nuovi criteri:

1. che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario; (1)

2. che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - possa liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;

3. che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità; (2)

4. che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale -, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente; (3) (4)

5. che il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;

6. che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;

7. che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;

8. che l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

9. che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione diverificare sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato al lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l'attribuzione.

Si dispone,pertanto, che fin da adesso le Sedi adottino nel procedimento di concessione dei benefici in questione i sopra esposti criteri.

Il Direttore Generale
Crecco

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 11:38 pm

abak ha scritto:grazie mille. intelligere.
La discrepanza è quella da te risposta.
che provo a riepilogare:
la legge non prevede l'impedimento del coniuge.
il ccni si.
l'Om no.

A me sembra una grave discrepanza del secondo rispetto al primo e al terzo

No, per me sul punto:

1. CCNI e OM non sono in discrepanza tra di loro.

2. CCNI e OM non rispettano la legge 183/2010.

3. MIUR e Sindacati credono invece di rispettare comunque la legge 183/2010.

Io chiedo:
perché non è vero quello che credono MIUR e Sindacati?



Ultima modifica di Intelligere il Mer Mar 21, 2012 12:14 am - modificato 1 volta.

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 11:52 pm

abak ha scritto:colgo l'occasione per entrare nel dettaglio:
quale tra questi è un impedimento oggettivo valido secondo te:
- coniuge non convivente e non residente col soggetto handicappato
- coniuge ultrasettantenne
- motivi di salute del coniuge
-altro

grazie

In questo stesso thread è stato linkato il Verbale della riunione tra UST e Sindacati di Foggia, che dà indicazioni sul punto:
http://csa-fg.org/WEBPROVVEDITORATO/Circolari/Dirigente/2012/13-03%20Verbale%20UST-Sindacati%20Scuola%20-%20mobilita%202012-13.pdf

Personalmente, non ne condivido diverse parti: sono troppo stringenti!
A mio avviso, infatti, dovrebbe essere intesa in senso ampio ogni possibile causa giustificativa: ogni volta che il coniuge è per qualsiasi ragione giustificato nel non potere adempiere INTERAMENTE e TOTALMENTE il suo dovere di assistenza (art. 433 c.c.), deve potere esserci ASSISTENZA CONCORRENTE dei figli.

Chi tra coniuge, figlio maggiore, figlio intermedio, figlio minore ecc. è colui che diviene "punto di riferimento dei bisogni del disabile grave" ed unico ad usufruire dei benefici L. 104/92 è il Referente unico.

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Messaggio Da Ospite Ven Mar 23, 2012 12:21 pm

giulia boffa ha scritto:è chiaro che non bisogna confidare solo nell'interprovinciale, va sempre fatta anche domanda provinciale per chi è neo immesso

elfoka ha scritto:grazie intelligere ora tutto mi è più chiaro, l'unica cosa che non mi è chiara è se davvero si possano fare due domande una per la sede definitiva e poi presentarne una nuova per il trasferimento interprovinciale?Si può fare? E' previsto?

giulia boffa ha scritto:certo che si può, infanzia primaria e medie su due moduli distinti per due province, superiori su un solo modulo per tutte le province che vuoi, ovviamente devi inserire la tua del ruolo per prima: il trasferimento interprovinciale, in caso ti venga concesso perché c'è il posto, prevarrà sul provinciale

ATTENZIONE:
Purtroppo, ci avevo creduto anch'io!
Fidandomi (anche perché nel Modello di domanda vi è un apposito spazio), mi ero espresso anch'io negli stessi termini.
Adesso sono costretto a rettificare: ho fatto male a non riscontrare di persona direttamente nell'OM!

Ecco, invece, come stanno veramente le cose nell'OM:
-ART. 8 -
DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA
1. I docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
2. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.
3. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.

Tanto dovevo, per amore di verità!

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Messaggio Da elfoka Ven Mar 23, 2012 9:27 pm

Pensa " intelligere"che anche il sindacato mi aveva detto che si poteva, poi per altri motivi che tu sai non potevo partecipare alla prima fase dei movimenti e ho rinunciato ad indagare.....
secondo te o chiunque tra lalla o giulia che abbia voglia di rispondermi,
- posso avere almeno i requisiti per richiedere i 3 gg alla scuola?
- Posso partecipare all'assegnazione provvisoria?
grazie

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Messaggio Da sirek Ven Mar 23, 2012 10:48 pm

Io usufruisco della 104 per mia madre invalida. Vorrei inserire la preferenza nella domanda di mobilità, ma la scuola del comune di residenza sarebbe la seconda nella mia lista di preferenze.
Da 3 anni lavoro in una scuola in un comune limitrofo e vorrei rimanere lì.
Nell'assegnazione della cattedra seguono le preferenze indicate nella lista, oppure, se hai la 104, ti assegnano in ogni caso la scuola del tuo comune?
Grazie per l'aiuto.

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Messaggio Da giulia boffa Sab Mar 24, 2012 4:42 am

elfoka ha scritto:Pensa " intelligere"che anche il sindacato mi aveva detto che si poteva, poi per altri motivi che tu sai non potevo partecipare alla prima fase dei movimenti e ho rinunciato ad indagare.....
secondo te o chiunque tra lalla o giulia che abbia voglia di rispondermi,
- posso avere almeno i requisiti per richiedere i 3 gg alla scuola?
- Posso partecipare all'assegnazione provvisoria?
grazie

puoi chiedere subito trasferimento se hai 104,anche senza sede definitiva; se sei referente unico puoi chiedere 104 e partecipare ad assegnazione provvisoria

ecco cosa dice mantova

http://www.orizzontescuola.it/node/22935


Ultima modifica di giulia boffa il Sab Mar 24, 2012 6:33 am - modificato 1 volta.
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Messaggio Da giulia boffa Sab Mar 24, 2012 4:44 am

sirek ha scritto:Io usufruisco della 104 per mia madre invalida. Vorrei inserire la preferenza nella domanda di mobilità, ma la scuola del comune di residenza sarebbe la seconda nella mia lista di preferenze.
Da 3 anni lavoro in una scuola in un comune limitrofo e vorrei rimanere lì.
Nell'assegnazione della cattedra seguono le preferenze indicate nella lista, oppure, se hai la 104, ti assegnano in ogni caso la scuola del tuo comune?
Grazie per l'aiuto.

se chiedi l'avvicinamento al disabile sei costretta a mettere come prima preferenza il comune di titolarità dell'assistito, altrimenti la tua precedenza decade
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Messaggio Da Morgan Sab Mar 24, 2012 7:07 am

giulia boffa ha scritto:
elfoka ha scritto:Pensa " intelligere"che anche il sindacato mi aveva detto che si poteva, poi per altri motivi che tu sai non potevo partecipare alla prima fase dei movimenti e ho rinunciato ad indagare.....
secondo te o chiunque tra lalla o giulia che abbia voglia di rispondermi,
- posso avere almeno i requisiti per richiedere i 3 gg alla scuola?
- Posso partecipare all'assegnazione provvisoria?
grazie

puoi chiedere subito trasferimento se hai 104,anche senza sede definitiva; se sei referente unico puoi chiedere 104 e partecipare ad assegnazione provvisoria

ecco cosa dice mantova

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Scusami Giulia, se ho letto bene una domanda va inviata alla scuola dove si presta servizio che la invierà all'UST della stessa provincia, ma quella interprovinciale a chi? Sempre alla scuola che la invierà all'UST di altra provincia o io devo inviarla al diverso UST?!?!!?

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Messaggio Da mariarosaria64 Sab Mar 24, 2012 7:13 am

Trasferita come suvrannumeraria su DOP da 2 anni, fruisco dei benefici previsti dalla L. 104, art. 33 commi 5 e 7 per assistere mio padre. Posso far valere entrambe le precedenze per il trasferimento? Grazie

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Messaggio Da elfoka Sab Mar 24, 2012 8:56 am

purtroppo a me manca un requisito per partecipare ai trasferimenti subito....cioè il coniuge non ha motivi oggettivi...e di conseguenza la segreteria scolastica mi sta facendo difficoltà per i 3 gg....non vogliono concedermeli perchè c'è mia madre che potrebbe assistere mio padre...perciò chiedevo se almeno l'assegnazione provvisoria era fattibile...grazie

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Messaggio Da giulia boffa Sab Mar 24, 2012 11:16 am

Morgan ha scritto:
giulia boffa ha scritto:
elfoka ha scritto:Pensa " intelligere"che anche il sindacato mi aveva detto che si poteva, poi per altri motivi che tu sai non potevo partecipare alla prima fase dei movimenti e ho rinunciato ad indagare.....
secondo te o chiunque tra lalla o giulia che abbia voglia di rispondermi,
- posso avere almeno i requisiti per richiedere i 3 gg alla scuola?
- Posso partecipare all'assegnazione provvisoria?
grazie

puoi chiedere subito trasferimento se hai 104,anche senza sede definitiva; se sei referente unico puoi chiedere 104 e partecipare ad assegnazione provvisoria

ecco cosa dice mantova

http://www.orizzontescuola.it/node/22935

Scusami Giulia, se ho letto bene una domanda va inviata alla scuola dove si presta servizio che la invierà all'UST della stessa provincia, ma quella interprovinciale a chi? Sempre alla scuola che la invierà all'UST di altra provincia o io devo inviarla al diverso UST?!?!!?

la provinciale alla scuola di servizio, l'interprovinciale all'AT della provincia in cui chiedi di ricongiungerti
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Messaggio Da Ospite Sab Mar 24, 2012 11:59 am

giulia boffa ha scritto:puoi chiedere subito trasferimento se hai 104,anche senza sede definitiva; se sei referente unico puoi chiedere 104 e partecipare ad assegnazione provvisoria

ecco cosa dice mantova

http://www.orizzontescuola.it/node/22935

Art. 7, comma 1, punto V, del CCNI:
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a
coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

Ma siete proprio sicuri che l'UST di Mantova si riferisca anche ai figli di disabile grave????

Guardate che continuate a fere sempre lo stesso errore: in realtà, si riferisce solo ai "coniugi" e ai "genitori" di disabile grave (l'articolo del CCNI riportato sopra, gli IMPEDISCE di potersi riferire ANCHE ai figli di disabile grave)!!!!

Poi fate come vi pare: ve ne accorgerete a vostre spese...


Ultima modifica di Intelligere il Sab Mar 24, 2012 12:35 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da Morgan Sab Mar 24, 2012 12:31 pm

giulia boffa ha scritto:
Morgan ha scritto:
giulia boffa ha scritto:
elfoka ha scritto:Pensa " intelligere"che anche il sindacato mi aveva detto che si poteva, poi per altri motivi che tu sai non potevo partecipare alla prima fase dei movimenti e ho rinunciato ad indagare.....
secondo te o chiunque tra lalla o giulia che abbia voglia di rispondermi,
- posso avere almeno i requisiti per richiedere i 3 gg alla scuola?
- Posso partecipare all'assegnazione provvisoria?
grazie

puoi chiedere subito trasferimento se hai 104,anche senza sede definitiva; se sei referente unico puoi chiedere 104 e partecipare ad assegnazione provvisoria

ecco cosa dice mantova

http://www.orizzontescuola.it/node/22935

Scusami Giulia, se ho letto bene una domanda va inviata alla scuola dove si presta servizio che la invierà all'UST della stessa provincia, ma quella interprovinciale a chi? Sempre alla scuola che la invierà all'UST di altra provincia o io devo inviarla al diverso UST?!?!!?

la provinciale alla scuola di servizio, l'interprovinciale all'AT della provincia in cui chiedi di ricongiungerti

quindi ho sbagliato ad indirizzare on line entrambe ala scuola di servizio!!!!
Visto che faccio ancora intempo on line rifaccio quella interprovinciale cambiando e inserendo come desitnatiario l'AT della provincia diversa ( e visto che devo mandare anche cartaceeo 104 spedisco anche quello?
Mdò Giulia da qualche parte avevo letto che era la scuola a smistare la domanda....
uff

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Messaggio Da giulia boffa Sab Mar 24, 2012 12:51 pm

la domanda interprovinciale come neo immesso parte da docente senza sede di appoggio per la provincia interessata, quindi la domanda va fatta all'AT di destinazione; se la domanda è interna alla provincia allora è la sede di servizio di quella provincia che invia al suo AT provinciale
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Messaggio Da Morgan Sab Mar 24, 2012 1:42 pm

quindi tutti i neo immessi in ruolo (in serivizo quindi dal 09/2011) se fanno domanda interprovinciale (per motivi 104) devono indirizzarla all'AT di destinazione ho capito bene?
Se mi confermi allora on line rifaccio la domanda cambiando la destinazione (credo me la faccia inserire) e spedisco solo la certificazione cartacea 104 all'AT di destinazione (essendo scuola doc. di media è tutt on line).

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Messaggio Da margherita60 Sab Mar 24, 2012 3:02 pm

Non so se il sistema istanze on line permetta di inviare la domanda a due province diverse. Quando ho inviato la domanda è comparso autonomaticamente l'indirizzo mail cui dovevo inoltrarla e non credo sia possibile modificarlo! Ma io sono di ruolo da tanti anni ed è quindi possibile che il sistema abbia previsto delle modalità di invio diverse...Sono però molto scettica...almeno questo mi sarà cmq risparmiato!

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Messaggio Da Ospite Sab Mar 24, 2012 4:40 pm

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Docenti neo immessi in ruolo figli di disabile grave:
fateci sapere se l'UST interprovinciale vi convalida la domanda...

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Messaggio Da alymary Dom Mar 25, 2012 10:31 am

buongiorno sono un'insegnante di sostegno e sono stata assunta a tempo indeterminato per nomina del u. s.p. il 01-09-2011 ora mi ritrovo a compilare la domanda di mobilità e ho una difficoltà circa la preferenza che dovrei avere per il ricongiungimento al coniuge militare. Dopo aver compilato la domanda e aggiunto gli allegati mi sono accorta che le preferenze vanno consegnate in modo cartacea alla segreteria della scuola di servizio e fin qui ci sono ma a questo punto mi viene un dubbio. Oltre all'autocertificazione da parte del coniuge che dichiari la convivenze l'altro documento da consegnare è il certificato che attesti il servizio prestato dal coniuge. riguardo quest'ultimo documento basta un autocertificazione o necessariamente c'è bisogno di un certificato rilasciato dal corpo militare di appartenenza del coniuge? il mio dubbio nasce dopo aver letto l'art. 15 della legge 183/2011che ha apportato modifiche al D.P.R. 445 del 2000 secondo cui tra enti pubblici ( quali in questo caso corpo militare e istituzione scolastica)è obbligatorio presentare solo autocertificazioni. Vorrei sapere gentilmente cosa devo consegnare, due autocertificazioni (convivenza e servizio del coniuge) o certificato rilasciato dal corpo militare insieme alla autocertificazione di convivenza? grazie aspetto risposta.

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