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Messaggio Da francy1976 Lun Dic 20, 2010 12:45 pm

Promemoria primo messaggio :

Salve, sono una docente iscritta nella lista salvaprecari e al momento disoccupata. Ho terminato l'ultimo contratto di lavoro il 17 Giugno 2010 e fino ai primi giorni di Settembre ho percepito l'indennità di disoccupazione iniziata a Luglio 2009. Entro i 68 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto ho comunque presentato, avendone i requisiti, una nuova domanda per l'indennità di disoccupazione, da percepire non appena terminati i 240 giorni precedenti. Quest'ultima domanda è stata rigettata, così come è accaduto in tutta Italia. A seguito della nota INPS, pubblicata su questo sito il 14/12/2010, mi sono recata stamattina presso il loro sportello per ripresentare domanda per l'indennità di disoccupazione, ma mi hanno risposto che non è cambiato nulla, poichè per godere dell'indennità bisogna prima aver lavorato qualche giorno nell'anno scolastico 2010/11. Io non avevo interpretato così la nota dell'INPS......Qualcuno può darmi , per favore, maggiori chiarimenti a riguardo in brevissimo tempo, in quanto il termine per la presentazione di un'eventuale domanda scade il 31 Dicembre 2010.
Grazie

francy1976

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Messaggio Da G.Ferreri Gio Dic 23, 2010 8:42 pm

francy1976 ha scritto:
G.Ferreri ha scritto:
francy1976 ha scritto:
G.Ferreri ha scritto:
francy1976 ha scritto:Stamattina mi sono ripresentata all'INPS per presentare la domanda per l'indennità di disoccupazione, munita di copia dell'ultima nota INPS, e l'impiegato mi ha detto che la conoscevano solo da venerdi scorso (ma io ero andata lunedì e mi hanno detto che non era cambiato nulla, ma lasciamo perdere....!!!!). Comunque stavolta sono riuscita a presentare la domanda, ma quando ho chiesto dopo quanto tempo cominceranno a pagarmi l'indennità, l'impiegato mi ha risposto: "probabilmente dopo aver effettuato almeno un giorno di supplenza"!!!! Mi chiedo: ma vengono istruiti così dai loro capi per dire sciocchezze o anche questa volta io non ho capito nulla???
Aspetto chiarimento a proposito dagli esperti del forum....
Grazie.
Ti dvranno indennizzare a decorrere dall'8° giorno successivo all'ultimo giorno indennizzato dall'indennità 2009. Al termine di una eventuale supplenza dovranno riattivare automaticamente l'indennità dal giorno successivo.

Mi scuso ma forse mi sono spiegata male: ciò che intendevo sapere non è da quale giorno mi dovranno indennizzare (8° giorno successivo ecc.....) ma quando mi cominceranno a pagare la nuova indennità (tra 20 giorni, o 30 giorni, o 40 giorni e via dicendo). A dire dell'impiegato fin quando non effettuerò almeno un giorno di supplenza non percepirò nulla!!!
Adesso spero di essere stata più precisa nell'esposizione del quesito.
Grazie.
Ti sei spiegata bene e ti ho risposto compiutamente. Tra quanto tempo ti pagheranno non dipende dall'eventuale giorno di supplenza ma da altri motivi. Uno di questi lo hai già compreso dalle risposte che ti sono state date dagli impiegati. .

Mi scusi sig. Ferreri, nel caso la risposta dell'impiegato fosse giusta, e io in questo anno scolastico non dovessi fare neanche un giorno di supplenza, l'indennità non mi verrebbe corrisposta? Mi sembra che ci sia qualcosa che non torni nel ragionamento.......
Saluti.
La risposta dell'impiegato sarebbe stata giusta se non fosse stato varato il messaggio Inps n.31252 del 10/12/2010, poiché un precedente messaggio Inps n. n.23605 del 21/09/2010, ha disposto che per ottenere una nuova indennità è necessario avere instaurato un rapporto di lavoro nell'a.s. 2010/2011, e possedere il requisito contributivo, per il riconoscimento del diritto, facendo riferimento all'ultimo giorno in cui è terminato il rapporto di lavoro instaurato dopo il 1° settembre.
Tutti coloro che rientrano nei punti a), b) e c) del messaggio del 10 dicembre, otterranno l'indennità con decorrenza dalla date indicate negli stessi punti purché presentino una nuova domanda entro il 31/12, indipendentemente dal fatto che abbiano o non abbiano lavorato nell'a.s. 2010/2011. L'accertamento del requisito contributivo (52 settimane contributive), per il riconoscimento del diritto, andrà infatti accertato con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2009/2010 e, conseguentemente, anche l'importo dell'indennità mensile spettante non potrà che essere determinato sulla base della retribuzione media lorda degli ultimi 3 mesi lavorati nell'a.s. 2009/2010.
Coloro che invece non possono far valere il requisito contributivo con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2009/2010, ma lo hanno perfezionato in seguito all'attività lavorativa dell'a.s. 2010/2011, potranno presentare domanda subito dopo la scadenza contrattuale del rapporto di lavoro che è servito a perfezionare il requisito contributivo, anche dopo il 31/12. In questa fattispecie l'indennità decorrerà nei tempi ordinari, e cioè:
- dall'ottavo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 7 giorni;
- dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata entro i 68 giorni dal licenziamento;
- dalla data di rilascio al Centro per l 'Impiego della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa se questa è successiva alle due precedenti ipotesi.
Tutte le eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010–2011 (dal 1° settembre al 31 agosto) saranno considerate sospensioni della nuova indennità, la quale sarà riattivata automaticamente dal giorno successivo il termine di ogni supplenza, sino ad esaurimento dei 240 giorni spettanti (360 giorni per chi ha più di 50 anni).


Ultima modifica di G.Ferreri il Ven Dic 24, 2010 9:26 am - modificato 1 volta.

G.Ferreri

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Messaggio Da hesse Gio Dic 23, 2010 10:46 pm

Gent. Dott. Ferreri, mi aiuti ancora una volta a capire!
Il 1 giugno 2010 al termine del mio ultimo rapporto di lavoro attesto il mio stato di disoccupato presso il Centro per l’impiego. Usufruisco della disoccupazione fino al 29 settembre, chiusa in questa data perché raggiunti i 240 giorni indennizzabili.
Dal 7 ottobre al 31 ottobre ho un contratto a tempo determinato per una supplenza.
Il 2 novembre 2010, certa del non rinnovo del contratto, presento domanda di ds ordinaria, attraverso l’apposito servizio online dell’Inps. Dopo diversi tentativi, attraverso diversi canali (servizio numero verde, telefono, email), cercando di avere informazioni sullo stato della domanda, oggi mi sono recata personalmente presso gli Uffici Inps, che si trovano presso la mia città di residenza e non presso la città del mio domicilio per motivi lavorativi, e scopro che è bloccata.
“Ma non è un problema la sblocchiamo subito!” dice l’impiegata. “ma mi deve portare l’attestazione del Centro per l’Impiego”.
Cerco di farle capire che ho letto da qualche parte che essendo inserita nel Salvaprecari , pare che questo avvenga in automatico…ma nulla da fare!
Vado al Centro per l’Impiego e l’impiegato si rifiuta di rilasciarmi l’attestazione perché dovrebbe essere retrodatata….in quanto dal 9 dicembre sono rioccupata fino al 8 giugno.
COSA DEVO FARE ORA?
Grazie.

hesse

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Messaggio Da G.Ferreri Ven Dic 24, 2010 12:02 am

hesse ha scritto:Gent. Dott. Ferreri, mi aiuti ancora una volta a capire!
Il 1 giugno 2010 al termine del mio ultimo rapporto di lavoro attesto il mio stato di disoccupato presso il Centro per l’impiego. Usufruisco della disoccupazione fino al 29 settembre, chiusa in questa data perché raggiunti i 240 giorni indennizzabili.
Dal 7 ottobre al 31 ottobre ho un contratto a tempo determinato per una supplenza.
Il 2 novembre 2010, certa del non rinnovo del contratto, presento domanda di ds ordinaria, attraverso l’apposito servizio online dell’Inps. Dopo diversi tentativi, attraverso diversi canali (servizio numero verde, telefono, email), cercando di avere informazioni sullo stato della domanda, oggi mi sono recata personalmente presso gli Uffici Inps, che si trovano presso la mia città di residenza e non presso la città del mio domicilio per motivi lavorativi, e scopro che è bloccata.
“Ma non è un problema la sblocchiamo subito!” dice l’impiegata. “ma mi deve portare l’attestazione del Centro per l’Impiego”.
Cerco di farle capire che ho letto da qualche parte che essendo inserita nel Salvaprecari , pare che questo avvenga in automatico…ma nulla da fare!
Vado al Centro per l’Impiego e l’impiegato si rifiuta di rilasciarmi l’attestazione perché dovrebbe essere retrodatata….in quanto dal 9 dicembre sono rioccupata fino al 8 giugno.
COSA DEVO FARE ORA?
Grazie.
Presenta una nuova domanda entro il 31 dicembre e allega a questa l'autocertificazione che posto in calce. Non dovrai rendere una nuova dichiarazione di disponibilità al CPI perché dall'1 giugno a oggi non hai superato le soglie previste dalla legge. Un contratto subordinato a termine non fa infatti decadere lo stato di disoccupazione ma lo sospende per l'intera durata del contratto se la durata del rapporto di lavoro è di:
- fino a 4 mesi se l’età del soggetto è inferiore ai 25 anni;
- fino a 4 mesi se il soggetto è laureato e ha un’età fino a 29 anni;
- fino a 8 mesi se il soggetto non è laureato ed ha un'età superiore ai 25 anni.
L'indennità decorrerà dal 1° novembre perché l'8° giorno successivo al 240° del residuo 2009 (7 ottobre) eri occupata. Dal 9 dicembre all'8 giugno verrà sospesa per essere riattivata in automatico dal 9 giugno.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

La/Il sottoscritt__ ....................................................................................
Nat__ a ..................................................................................................
Residente a ............................................................................................
Domiciliat__* a ........................................................................................
*specificare il domicilio solo se diverso dalla residenza
in (via, piazza, frazione, etc) ....................................................................
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER
COLORO CHE RENDONO ATTESTAZIONI FALSE DICHIARA DI:
- aver presentato in data ….................................... (indica la data in cui hai reso la dichiarazione di disponibilità lo scorso giugno) al Centro per l'Impiego del Comune di ............................................ la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- di essere stata occupata dal 07/10 al 31/10;
- di essere attualmente occupata con decorrenza dal 9 dicembre;
Dichiara altresì che, anche a seguito di svolgimento di attività lavorativa, non ha
perso lo stato di disoccupata.
Luogo e data______________________________Firma_____________________

N.B. Allega alla nuova domanda sia la recente nota Inps sia questo documento(clicca qui). Allega inoltre la copia della dichiarazione di disponibilità resa lo scorso giugno.

G.Ferreri

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Messaggio Da zarina Ven Dic 24, 2010 8:56 am

G.Ferreri ha scritto:
zarina ha scritto:Gent.mo dott. Ferreri, Le scrivo anch'io in merito all'ultima nota INPS relativa al salvaprecari e alla disoccupazione, pubblicata su OS il 14 c.m. Nell'a.s. 2009-2010 ho lavorato grazie al salvaprecari da febbraio a giugno. A fine supplenza ho chiesto la disoccupazione ordinaria, che sto ancora percependo da luglio. Anche in questo nuovo anno scolastico sono stata inserita nelle liste del salvaprecari, ma finora non ho lavorato nemmeno un giorno, continuando a percepire l'indennità di disoccupazione. Facendo riferimento alla nota inps citata, devo presentare la domanda di disoccupazione entro il 31/12 in virtù dell'inserimento nel salvaprecari per l'a.s 2010-2011, o è già sufficiente quella fatta e accolta a luglio? Fino a quando percepirò l'indennità di disoccupazione? Se una nuova supplenza dovesse giungere prima che abbia riscosso il periodo dovuto di disoccupazione, cosa dovrò fare una volta che questa sarà terminata? Se invece la supplenza da SP arriverà già quando non percepirò più il sussidio, una volta terminata questa, devo ripresentare nuova domanda o il periodo di lavoro sarà considerato di sospensione ed essa si riattiverà automaticamente?
Grazie mille
Il tuo caso non rientra in nessuno dei 3 punti contemplati nella recente nota. Dovrai quindi ripresentare domanda subito dopo il termine contrattuale di una eventuale supplenza superiore a 5 giorni continuativi, come previsto dal messaggio Inps n.23605 del 21 settembre 2010. Qualora la supplenza dovesse arrivare dopo la scadenza del periodo indennizzabile (240 giorni), potrai presentare domanda anche dopo la supplenza di un solo giorno. Il possesso del nuovo requisito contributivo verrà accertato con riferimento al biennio immediatamante precedente l'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2010/2011.

P.S.: Sappi che la normativa non permette di fruire di più di 240 giorni di indennità nell'arco dell'anno mobile. Ciò significa che non avrai diritto a più di 240 giorni di indennità tra luglio 2010 e luglio 2011.

Gent.mo dott. Ferreri, vorrei capire meglio perchè il mio caso non rientrerebbe in nessuno dei punti a) b) c) contemplati dal messaggio INPS 031252 del 10 dicembre 2010. Semplicemente perchè la mia domanda di disoccupazione è già stata presentata e sarei già tutelata? Per quale ragione non sarei però tutelata da questa nota, che recita che "Devono ritenersi ugualmente accoglibili tutte le domande presentate anche prima della pubblicazione del suddetto elenco, ma, comunque, oltre il termine ordinario di scadenza (68 gg.), poiché anche per tali lavoratori non sussisteva la certezza dell’inclusione negli elenchi degli aventi diritto.", ma dal messaggio Inps n.23605 del 21 settembre 2010, in cui si chiarisce che il requisito contributivo sarà calcolato in modo ordinario e non relativamente all'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2009-10? Lei stesso ha scritto che "Coloro che invece non possono far valere il requisito contributivo con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2009/2010 {non è il mio caso!}, ma lo hanno perfezionato in seguito all'attività lavorativa dell'a.s. 2010/2011, potranno presentare domanda subito dopo la scadenza contrattuale del rapporto di lavoro che è servito a perfezionare il requisito contributivo, anche dopo il 31/12. In questa fattispecie l'indennità decorrerà nei tempi ordinari".

Mi scuso se insisto per capire: non vorrei trovarmi in situazioni spiacevoli nell'a.s. 2010-11, ovvero nel momento in cui, una volta cessata un'eventuale futura e prima supplenza per lo stesso anno scolastico, volessi riaccedere all'indennità di disoccupazione ordinaria.
Grazie ancora per la disponibilità...

zarina

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Messaggio Da G.Ferreri Ven Dic 24, 2010 10:11 am

zarina ha scritto:Gent.mo dott. Ferreri, vorrei capire meglio perchè il mio caso non rientrerebbe in nessuno dei punti a) b) c) contemplati dal messaggio INPS 031252 del 10 dicembre 2010. Semplicemente perchè la mia domanda di disoccupazione è già stata presentata e sarei già tutelata?

Perché la prestazione richiesta con la domanda presentata a luglio non è stata chiusa ma continua a essere erogata. Coloro che invece non hanno presentato la domanda entro i 68 giorni dalla scadenza contrattuale dell’ultimo rapporto di lavoro dell’a.s. 2009/2010 posso presentarla entro il 31/12.

Per quale ragione non sarei però tutelata da questa nota, che recita che "Devono ritenersi ugualmente accoglibili tutte le domande presentate anche prima della pubblicazione del suddetto elenco, ma, comunque, oltre il termine ordinario di scadenza (68 gg.), poiché anche per tali lavoratori non sussisteva la certezza dell’inclusione negli elenchi degli aventi diritto.", ma dal messaggio Inps n.23605 del 21 settembre 2010, in cui si chiarisce che il requisito contributivo sarà calcolato in modo ordinario e non relativamente all'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2009-10?

Sarai tutelata dal messaggio Inps n. 031252 del 10 dicembre 2010 per tutto il periodo indennizzabile dalla domanda presentata a luglio. Qualora prima dell’esaurimento dei 240 giorni dovessi ottenere una supplenza superiore a 5 giorni continuativi, sarebbe tuttavia opportuno, per tutelarsi, presentare una nuova domanda subito dopo il termine del rapporto di lavoro.



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Messaggio Da Ospite Dom Dic 26, 2010 9:43 pm

Buonasera e buone feste a tutti!
Sono inserita nel SP e ho lavorato dal 14 settembre 2010 al 22 dicembre 2010.
Ho i requisiti per richiedere la disoccupazione ordinaria, sono andata al centro per l'impiego e mi sono fatta rilasciare il certificato di disponibilità.
Vorrei fare la domanda online,per evitare ore di turno, ma ho letto che è più sicura quella cartacea...
Cosa mi consigliate?
Si può presentare online anche la domanda per la requisiti ridotti ?
Grazie

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Messaggio Da orni Ven Dic 31, 2010 10:44 am

Mi sono appena registrata e spero che qualcuno mi dia qualche utile consiglio su come risolvere il mio problema. Premetto che sono inserita nel salvaprecari dall'anno scorso, e il 23 luglio 2010 ho fatto richiesta di disoccupazione ordinaria per la prima volta (avevo sempre richiesto quella con requisiti ridotti). Ho percepito regolarmente la disoccupazione nei mesi di agosto, settembre e ottobre fino al 10/!1/2010 poichè dall'11/11/2010 al 25/11/2010 ho stipulato un contratto per una supplenza breve in una scuola media. Il 29/11/2020 mi reco agli uffici inps per riattivare la disoccupazione presentando il modello ds21 e una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di disoccupazione. Avevo letto in vari messaggi del forum e varie circolari che non era necessario ritornare all'ufficio di collocamento. Purtroppo il 28/12/2010 ricevo una lettera dall'inps datata 02/12/2010 in cui mi viene richiesta una nuova iscrizione al collocamento. Mi reco all'inps il giorno seguente e scopro che l'autocertificazione non è valida perchè nel frattempo è iniziato un nuovo anno scolastico e bisognava riscriversi al collocamento. Morale: non avrei percepito la disoccupazione di tutto il mese di dicembre. Il giorno seguente ho rifatto l'iscrizione al collocamento che ho consegnato all'inps in data 30/12/2010 ma ho allegato una lettera in cui mi riservo di esigere l'erogazione della disoccupazione relativa al mese di dicembre. Un amico avvocato mi ha consigliato di fare ricorso, secondo voi ho ragione io o l'inps? Voglio precisare che l'operatore del call center mi aveva detto che io non sarei dovuta neanche andare all'inps per riattivare la disoccupazione perchè sarebbe stato comunicato automaticamente dalla scuola.

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Messaggio Da Dec Ven Dic 31, 2010 1:00 pm

L'operatore del call center ti ha detto una cosa inesatta perchè in effetti dovevi presentare una nuova domanda. Per quanto riguarda l'iscrizione al centro per l'impiego, G. Ferreri ci ha postato la normativa che spiega come con un contratto così breve e un reddito così basso non si perde lo stato di disoccupazione; non c'entra nulla, in questo caso, che sia iniziato un nuovo anno scolastico. Secondo me, hai ragione a fare ricorso: ti spetta la disoccupazione a partire dal 3/12.

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Disoccupazione e salvaprecari - Pagina 2 Empty Re: Disoccupazione e salvaprecari

Messaggio Da orni Ven Dic 31, 2010 3:19 pm

infatti anch'io avevo letto la normativa postata da G. Ferreri , purtroppo all'inps c'è una totale disinformazione e alla fine siamo sempre noi a pagare....grazie per la risposta

orni

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Disoccupazione e salvaprecari - Pagina 2 Empty Ecco un'altra situazione...

Messaggio Da pozzugno Sab Gen 01, 2011 11:18 am

Mia moglie ha lavorato sino al 10/06/2010 e ha richiesto indennità di disoccupazione ordinaria nei mesi estivi fino al 27/09/2010, quando ha iniziato una supplenza breve (fino al 22/12/2010) presso una scuola (tramite chiamata da GI). L'indennità è stata pagata (stendiamo un velo pietoso sul fatto che sia stata pagata anche quella di Ottobre pur avendo comunicato all'INPS nei tempi giusti e nel modo corretto il ricollocamento di mia moglie).

La titolare di cattedra ha già fatto sapere informalmente che non rientrerà e quindi il contratto dovrà essere confermato a mia moglie a Gennaio. La scuola ha consigliato di richiedere la disoccupazione nel periodo natalizio, ma ci sono delle condizioni in cui il contratto non solo dovrà essere confermato a Gennaio, ma deve essere prolungato a partire dal 23/12/2010. Ovviamente, in questa situazione, non dovremmo richiedere l'indennità di disoccupazione.

Chiedendo chiarimenti alla scuola il 28/12 su questo aspetto, hanno confermato di chiedere la disoccupazione perchè non sanno ancora cosa la titolare effettivamente faccia. Hanno consigliato di annullare la richiesta di disoccupazione se la titolare dovesse prolungare la sua assenza in modo da permettere il prolungamento del contratto sin dal 23/12. A me sembra un modo per evitare di pagare i giorni delle sospensioni natalizie, ma questo è un altro discorso.

Comunque sia, ad oggi purtroppo non abbiamo fatto né iscrizione alle liste di collocamento, né richiesta all'INPS, perchè convinti che, rientrando nel nuovo salvaprecari dell'anno scolastico 2010/2011, avessimo i requisiti per riottenere automaticamente l'indennità. Però leggendo questa discussione mi assalgono mille dubbi che non riesco a dipanare.

Prima di tutto lo status di disoccupato: nel conteggio della soglia reddituale di 8000€ devo considerare solo l'ultimo rapporto di lavoro fino al termine dell'anno solare e cioè dal 27/09/10 - 22/12/2010 (nel qual caso la soglia non viene superata e quindi non serve una ulteriore iscrizione ai CPI) oppure anche tutti gli altri rapporti di lavoro dell'anno solare 2010 e quindi anche il residuo della supplenza dell'anno scolastico 2009/2010 nel periodo 01/01/10 - 10/06/10 (nel qual caso la soglia viene superata e serve una nuova iscrizione ai CPI)?

Secondo, la presentazione di una nuova domanda di disoccupazione all'INPS: serve oppure no, considerando che mia moglie rientra nel nuovo SP dell'anno 2010/2011 (ma anche nel SP 2009/2010)? In questo caso la domanda non è automatica?

pozzugno

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Messaggio Da Dec Sab Gen 01, 2011 6:16 pm

Serve una nuova domanda all'inps. Per quanto riguarda il centro per l'impiego, in teoria non è necessario andarci, ma viste le esperienze come quella di orni secondo me conviene farlo sempre o almeno accertarsi preventivamente all'inps della propria zona che non richiedano una nuova attestazione, altrimenti si rischia di perdere molti giorni di indennità.

Dec
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Disoccupazione e salvaprecari - Pagina 2 Empty Re: Disoccupazione e salvaprecari

Messaggio Da pozzugno Sab Gen 01, 2011 7:03 pm

Dec ha scritto:Serve una nuova domanda all'inps.
Ma allora questa convenzione tra INPS e MIUR stipulata con il decreto del salvaprecari a che cosa serve? Non doveva essere automatica la comunicazione del termine del contratto da parte della scuola? Boh!

Comunque sia, ad oggi non siamo andati all'INPS per la nuova domanda e non potremo farlo prima del 3 Gennaio (Lunedì). Se nei fatidici 7 giorni dopo la data di licenziamento bisogna conteggiare anche i festivi, Lunedì sarà già trascorso questo periodo di 7 giorni (ma entro i 68 giorni) e quindi l'indennità partirebbe dal quinto giorno successivo alla domanda, cioè dall'8 Gennaio. Se nei fatidici 7 giorni non bisogna conteggiare i festivi, Lunedì penso che sia già l'ottavo giorno (l'ultimo giorno di contratto è stato il 22/12) e quindi anche in questo caso l'indennità partirebbe dall'8 Gennaio.
Considerando che mia moglie riavrà sicuramente il contratto proprio a partire dall'8 Gennaio, penso che ormai non vale più la pena fare la domanda all'INPS e l'indennità per il periodo natalizio è andata persa :-(

pozzugno

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Messaggio Da Dec Sab Gen 01, 2011 7:39 pm

pozzugno ha scritto:
Dec ha scritto:Serve una nuova domanda all'inps.
Ma allora questa convenzione tra INPS e MIUR stipulata con il decreto del salvaprecari a che cosa serve? Non doveva essere automatica la comunicazione del termine del contratto da parte della scuola? Boh!
Una nota dell'inps chiariva che essendo iniziato un nuovo anno scolastico bisognava ripresentare la domanda. Se poi ci sono successivi periodi di disoccupazione nel corso dell'anno, vale quello che hai scritto tu.

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Disoccupazione e salvaprecari - Pagina 2 Empty Re: Disoccupazione e salvaprecari

Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 01, 2011 7:57 pm

pozzugno ha scritto:Mia moglie ha lavorato sino al 10/06/2010 e ha richiesto indennità di disoccupazione ordinaria nei mesi estivi fino al 27/09/2010, quando ha iniziato una supplenza breve (fino al 22/12/2010) presso una scuola (tramite chiamata da GI). L'indennità è stata pagata (stendiamo un velo pietoso sul fatto che sia stata pagata anche quella di Ottobre pur avendo comunicato all'INPS nei tempi giusti e nel modo corretto il ricollocamento di mia moglie).

La titolare di cattedra ha già fatto sapere informalmente che non rientrerà e quindi il contratto dovrà essere confermato a mia moglie a Gennaio. La scuola ha consigliato di richiedere la disoccupazione nel periodo natalizio, ma ci sono delle condizioni in cui il contratto non solo dovrà essere confermato a Gennaio, ma deve essere prolungato a partire dal 23/12/2010. Ovviamente, in questa situazione, non dovremmo richiedere l'indennità di disoccupazione.

Chiedendo chiarimenti alla scuola il 28/12 su questo aspetto, hanno confermato di chiedere la disoccupazione perchè non sanno ancora cosa la titolare effettivamente faccia. Hanno consigliato di annullare la richiesta di disoccupazione se la titolare dovesse prolungare la sua assenza in modo da permettere il prolungamento del contratto sin dal 23/12. A me sembra un modo per evitare di pagare i giorni delle sospensioni natalizie, ma questo è un altro discorso.

Comunque sia, ad oggi purtroppo non abbiamo fatto né iscrizione alle liste di collocamento, né richiesta all'INPS, perchè convinti che, rientrando nel nuovo salvaprecari dell'anno scolastico 2010/2011, avessimo i requisiti per riottenere automaticamente l'indennità. Però leggendo questa discussione mi assalgono mille dubbi che non riesco a dipanare.

Prima di tutto lo status di disoccupato: nel conteggio della soglia reddituale di 8000€ devo considerare solo l'ultimo rapporto di lavoro fino al termine dell'anno solare e cioè dal 27/09/10 - 22/12/2010 (nel qual caso la soglia non viene superata e quindi non serve una ulteriore iscrizione ai CPI) oppure anche tutti gli altri rapporti di lavoro dell'anno solare 2010 e quindi anche il residuo della supplenza dell'anno scolastico 2009/2010 nel periodo 01/01/10 - 10/06/10 (nel qual caso la soglia viene superata e serve una nuova iscrizione ai CPI)?

Secondo, la presentazione di una nuova domanda di disoccupazione all'INPS: serve oppure no, considerando che mia moglie rientra nel nuovo SP dell'anno 2010/2011 (ma anche nel SP 2009/2010)? In questo caso la domanda non è automatica?

A tua moglie spetta l'indennità di disoccupazione per il periodo 23/12 – 7/1, anche se non ha ripresentato la domanda entro il 31/12 (ovviamente solo se non le sarà prorogato il contratto dal 23/12). Ciò perché non sarebbe possibile indennizzare coloro che hanno presentato la domanda dopo i 68 giorni dalla scadenza dell'ultimo rapporto di lavoro dell'anno scolastico 2009/2010, e non indennizzare coloro che invece l'hanno presentata entro i 68 giorni.

N.B. La risposta ottenuta da Dec è corretta. Tuttavia ritengo che la nota Inps a cui giustamente si riferisce è stata indirettamente e parzialmente sostituita dal contenuto di questa recente nota (http://www.orizzontescuola.it/node/12768), in particolare per tutti coloro che rientrano nei punti a), b) e c) che hanno presentato domanda entro i 68 giorni successivi l'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2009/2010.

In sintesi: l'ultima nota Inps non può che avere gli stessi effetti sia per gli uni che per gli altri, ovvero sia per chi ha presentato domanda entro i 68 giorni sia per chi l'ha presentata dopo i 68 giorni ed entro il 31/12.

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Messaggio Da Dec Sab Gen 01, 2011 10:35 pm

Meglio così. Però la domanda non doveva essere presentata comunque entro il 31/12, cosa che la moglie di pozzugno non ha fatto? Intendiamoci, non è che voglio fare l'avvocato dell'inps, è solo per provare a capire. Inoltre, l'indennità parte dal 23 o ci sono comunque i 7 giorni di carenza?

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Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 01, 2011 11:42 pm

Dec ha scritto:Meglio così. Però la domanda non doveva essere presentata comunque entro il 31/12, cosa che la moglie di pozzugno non ha fatto? Intendiamoci, non è che voglio fare l'avvocato dell'inps, è solo per provare a capire. Inoltre, l'indennità parte dal 23 o ci sono comunque i 7 giorni di carenza?
La moglie di pozzugno ha presentato domanda subito dopo il termine dell'ultimo rapporto di lavoro dello scorso anno scolastico, ottenendo l'indennità sino al giorno precedente l'inizio del primo contratto dell'a.s. 2010/2011. Se non l'avesse presentata entro i 68 giorni, per ottenere il sussidio di disoccupazione con decorrenza dal 08 luglio avrebbe dovuto presentarla entro il 31/12. Giacché ritengo che lo specifico caso è assimilabile al punto a) della recente nota (personale che accede per la prima volta a questa forma di tutela), la domanda presentata lo scorso giugno dovrà essere trattata allo stesso modo delle domande presentate dopo i 68 giorni ed entro il 31/12. Ciò comporta che le supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010/2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità, come recita la recente nota Inps.
Nella nostra lingua il termine “sospensione” significa “arresto temporaneo”; nella fattispecie vuol dire che l'indennità decorsa lo scorso giugno non si interrompe definitivamente dalla prima supplenza superiore a 5 giorni dell'a.s. 2010/2011, ma riparte dal 1° giorno successivo il termine di ogni rapporto di lavoro sino ad esaurimento del max periodo indennizzabile.

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Messaggio Da pozzugno Dom Gen 02, 2011 11:17 am

G.Ferreri ha scritto:La moglie di pozzugno ha presentato domanda subito dopo il termine dell'ultimo rapporto di lavoro dello scorso anno scolastico, ottenendo l'indennità sino al giorno precedente l'inizio del primo contratto dell'a.s. 2010/2011. Se non l'avesse presentata entro i 68 giorni, per ottenere il sussidio di disoccupazione con decorrenza dal 08 luglio avrebbe dovuto presentarla entro il 31/12. Giacché ritengo che lo specifico caso è assimilabile al punto a) della recente nota (personale che accede per la prima volta a questa forma di tutela), la domanda presentata lo scorso giugno dovrà essere trattata allo stesso modo delle domande presentate dopo i 68 giorni ed entro il 31/12. Ciò comporta che le supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010/2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità, come recita la recente nota Inps.
Nella nostra lingua il termine “sospensione” significa “arresto temporaneo”; nella fattispecie vuol dire che l'indennità decorsa lo scorso giugno non si interrompe definitivamente dalla prima supplenza superiore a 5 giorni dell'a.s. 2010/2011, ma riparte dal 1° giorno successivo il termine di ogni rapporto di lavoro sino ad esaurimento del max periodo indennizzabile.
Cerco di capire meglio il meccanismo contorto che le leggiucole italiane producono per poter eventualmente meglio argomentare all'Ufficio INPS.

Nella nuova nota dell'INPS, concentrandosi sul punto a), si permette ai docenti che accedono per la prima volta alla tutela della disoccupazione ordinaria (come è successo per mia moglie, trascurando una indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ricevuta nell'anno 2010 per l'anno solare 2009) di presentare tardivamente (oltre i 68 giorni, ma entro il 31/12/2010) domanda di disoccupazione all'INPS. Questa domanda attiva il pagamento dell'indennità a partire dall'ottavo giorno successivo al 01/07/10 (giorno in cui si considera virtualmente consegnata la domanda all'INPS).
Poi, con la seguente frase:
Le eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010 – 2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità ottenuta secondo le decorrenze indicate e non comportano lo spostamento del biennio da prendere in considerazione per l’accertamento del requisito contributivo.
si considerano le supplenze del 2010/2011 come sospensive dell'indennità per quei lavoratori ai punti a), b) e c) precedenti, quindi senza l'obbligo del lavoratore di rifare domanda all'INPS per riattivare il pagamento subito dopo il termine di queste supplenze.

Tu argomenti dicendo: se i docenti che presentano domanda dopo la fine dell'anno scolastico 2009/2010 oltre i 68 giorni (ma entro il 31/12) hanno il "vantaggio" di vedere le loro supplenze nell'anno scolastico 2010/2011 come sospensive del pagamento dell'indennità, perchè non dovrebbe averlo mia moglie che, "più diligentemente", ha presentato domanda regolarmente entro i 68 giorni (addirittura entro i 7 giorni)?

La cosa mi convince abbastanza, a parte un unico punto. Per far terminare il pagamento dell'indennità di disoccupazione mia moglie ha presentato il modello DS56bis a fine Settembre 2010, anche se, molto probabilmente, non sarebbe stato necessario (proprio in virtù della nota dell'INPS che automaticamente avrebbe considerata sospensiva dell'indennità la supplenza del 2010/2011, supplenza i cui termini di contratto sarebbero stati comunicati direttamente dalla scuola all'INPS secondo la convenzione del salvaprecari). Forse l'invio del DS56bis ha "chiuso" la domanda di mia moglie con la necessità di riattivare la pratica con una nuova domanda all'INPS?

A questo punto, cosa ci conviene fare? Lasciare tutto così senza interpellare l'INPS in quanto d'ufficio dovrebbero riattivare l'indennità dal 23/12 al 07/01?

Tra l'altro, per complicare le cose, l'INPS ha pagato erroneamente l'indennità di disoccupazione anche per il mese di Ottobre 2010 (quando mia moglie ha ricevuto pure lo stipendio dalla scuola e dopo aver inviato il DS56bis per comunicare il nuovo stato di occupato) e, dopo la mia segnalazione al numero verde, stiamo ancora aspettando notizie per poter ridare i soldi indietro. Forse questo è sintomo del fatto che l'INPS aspettava comunicazione del nuovo contratto di mia moglie dalla scuola (essendo inclusa negli elenchi prioritari del salvaprecari), comunicazione che è arrivata tardivamente, ignorando completamente la sua comunicazione tramite DS56bis?

Ed infine, sempre per complicare le cose, sono proprio curioso di capire che obblighi in termini di tempo ha la scuola per comunicare all'INPS la fine e l'inizio di un contratto di lavoro di un docente. Vi ricordo, infatti, che la scuola ci comunicava telefonicamete il 28/12 che ancora non sapevano cosa faceva la titolare di cattedra e, quindi, immagino che non avevano ancora comunicato all'INPS la proroga del contratto a partire dal 23/12. Dovessero farlo tardivamente a Gennaio, ci ritroveremmo nuovamente con il pagamento dello stipendio e dell'indennità durante il periodo natalizio?


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Messaggio Da Dec Dom Gen 02, 2011 1:38 pm

Mamma mia, che caos con questo salvaprecari e con queste note che si contraddicono a vicenda.
A questo punto però lo stesso dovrebbe valere per chi smette di lavorare nel 2011. Ti faccio il mio esempio, ma credo riguardi molti altri. Io attualmente sto lavorando e lo farò presumibilmente fino a metà di giugno (termine delle lezioni e scrutini). Nell'estate del 2010 ho usufruito, come probabilmente ricorderai, della riattivazione della disoccupazione del 2009 (che ancora non ho esaurito); avevo presentato anche la domanda per la nuova indennità che mi è stata prima accolta e poi bloccata. A questo punto a giugno 2011 cosa succede? Dovrò presentare un'altra domanda perdendo i primi 7 giorni (e avendo probabilmente un importo inferiore perchè avrò verosimilmente meno ore) o mi riattiveranno una vecchia disoccupazione? E quale? Quella del 2009 (che per me sarebbe ancora la più conveniente) o quella del 2010, prima accolta e poi bloccata? Se così non fosse, saremmo io e quelli che si trovano in questa situazione ad essere discriminati rispetto alla moglie di pozzugno (niente di personale, eh, non ti arrabbiare, anzi spero che vi diano l'indennità per questi giorni).
Mi sa che dobbiamo aspettare altre note inps che anzichè sbrogliare la matassa la ingarbuglieranno ancora di più.

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Messaggio Da G.Ferreri Dom Gen 02, 2011 3:02 pm

pozzugno ha scritto:
G.Ferreri ha scritto:La moglie di pozzugno ha presentato domanda subito dopo il termine dell'ultimo rapporto di lavoro dello scorso anno scolastico, ottenendo l'indennità sino al giorno precedente l'inizio del primo contratto dell'a.s. 2010/2011. Se non l'avesse presentata entro i 68 giorni, per ottenere il sussidio di disoccupazione con decorrenza dal 08 luglio avrebbe dovuto presentarla entro il 31/12. Giacché ritengo che lo specifico caso è assimilabile al punto a) della recente nota (personale che accede per la prima volta a questa forma di tutela), la domanda presentata lo scorso giugno dovrà essere trattata allo stesso modo delle domande presentate dopo i 68 giorni ed entro il 31/12. Ciò comporta che le supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010/2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità, come recita la recente nota Inps.
Nella nostra lingua il termine “sospensione” significa “arresto temporaneo”; nella fattispecie vuol dire che l'indennità decorsa lo scorso giugno non si interrompe definitivamente dalla prima supplenza superiore a 5 giorni dell'a.s. 2010/2011, ma riparte dal 1° giorno successivo il termine di ogni rapporto di lavoro sino ad esaurimento del max periodo indennizzabile.
Cerco di capire meglio il meccanismo contorto che le leggiucole italiane producono per poter eventualmente meglio argomentare all'Ufficio INPS.

Nella nuova nota dell'INPS, concentrandosi sul punto a), si permette ai docenti che accedono per la prima volta alla tutela della disoccupazione ordinaria (come è successo per mia moglie, trascurando una indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ricevuta nell'anno 2010 per l'anno solare 2009) di presentare tardivamente (oltre i 68 giorni, ma entro il 31/12/2010) domanda di disoccupazione all'INPS. Questa domanda attiva il pagamento dell'indennità a partire dall'ottavo giorno successivo al 01/07/10 (giorno in cui si considera virtualmente consegnata la domanda all'INPS).
Poi, con la seguente frase:
Le eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010 – 2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità ottenuta secondo le decorrenze indicate e non comportano lo spostamento del biennio da prendere in considerazione per l’accertamento del requisito contributivo.
si considerano le supplenze del 2010/2011 come sospensive dell'indennità per quei lavoratori ai punti a), b) e c) precedenti, quindi senza l'obbligo del lavoratore di rifare domanda all'INPS per riattivare il pagamento subito dopo il termine di queste supplenze.

Tu argomenti dicendo: se i docenti che presentano domanda dopo la fine dell'anno scolastico 2009/2010 oltre i 68 giorni (ma entro il 31/12) hanno il "vantaggio" di vedere le loro supplenze nell'anno scolastico 2010/2011 come sospensive del pagamento dell'indennità, perchè non dovrebbe averlo mia moglie che, "più diligentemente", ha presentato domanda regolarmente entro i 68 giorni (addirittura entro i 7 giorni)?

La cosa mi convince abbastanza, a parte un unico punto. Per far terminare il pagamento dell'indennità di disoccupazione mia moglie ha presentato il modello DS56bis a fine Settembre 2010, anche se, molto probabilmente, non sarebbe stato necessario (proprio in virtù della nota dell'INPS che automaticamente avrebbe considerata sospensiva dell'indennità la supplenza del 2010/2011, supplenza i cui termini di contratto sarebbero stati comunicati direttamente dalla scuola all'INPS secondo la convenzione del salvaprecari). Forse l'invio del DS56bis ha "chiuso" la domanda di mia moglie con la necessità di riattivare la pratica con una nuova domanda all'INPS?

A questo punto, cosa ci conviene fare? Lasciare tutto così senza interpellare l'INPS in quanto d'ufficio dovrebbero riattivare l'indennità dal 23/12 al 07/01?

Tra l'altro, per complicare le cose, l'INPS ha pagato erroneamente l'indennità di disoccupazione anche per il mese di Ottobre 2010 (quando mia moglie ha ricevuto pure lo stipendio dalla scuola e dopo aver inviato il DS56bis per comunicare il nuovo stato di occupato) e, dopo la mia segnalazione al numero verde, stiamo ancora aspettando notizie per poter ridare i soldi indietro. Forse questo è sintomo del fatto che l'INPS aspettava comunicazione del nuovo contratto di mia moglie dalla scuola (essendo inclusa negli elenchi prioritari del salvaprecari), comunicazione che è arrivata tardivamente, ignorando completamente la sua comunicazione tramite DS56bis?

Ed infine, sempre per complicare le cose, sono proprio curioso di capire che obblighi in termini di tempo ha la scuola per comunicare all'INPS la fine e l'inizio di un contratto di lavoro di un docente. Vi ricordo, infatti, che la scuola ci comunicava telefonicamete il 28/12 che ancora non sapevano cosa faceva la titolare di cattedra e, quindi, immagino che non avevano ancora comunicato all'INPS la proroga del contratto a partire dal 23/12. Dovessero farlo tardivamente a Gennaio, ci ritroveremmo nuovamente con il pagamento dello stipendio e dell'indennità durante il periodo natalizio?

Tua moglie altrettanto diligentemente ha presentato il mod. DS56bis nei termini previsti, dal momento che alla data non poteva conoscere quanto varato successivamente dalla direzione centrale Inps (messaggio Inps n. 31252 del 10/12/2010). Di conseguenza la presentazione del modello di interruzione perde di efficacia perché é precedente alle disposizioni con efficacia retroattiva varate successivamente.
Ti suggerisco di attendere gli eventi e solo dopo, se occorre, agire di conseguenza per far valere il legittimo ragionamento che abbiamo argomentato.

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Messaggio Da G.Ferreri Dom Gen 02, 2011 3:09 pm

Dec ha scritto:Mamma mia, che caos con questo salvaprecari e con queste note che si contraddicono a vicenda.
A questo punto però lo stesso dovrebbe valere per chi smette di lavorare nel 2011. Ti faccio il mio esempio, ma credo riguardi molti altri. Io attualmente sto lavorando e lo farò presumibilmente fino a metà di giugno (termine delle lezioni e scrutini). Nell'estate del 2010 ho usufruito, come probabilmente ricorderai, della riattivazione della disoccupazione del 2009 (che ancora non ho esaurito); avevo presentato anche la domanda per la nuova indennità che mi è stata prima accolta e poi bloccata. A questo punto a giugno 2011 cosa succede? Dovrò presentare un'altra domanda perdendo i primi 7 giorni (e avendo probabilmente un importo inferiore perchè avrò verosimilmente meno ore) o mi riattiveranno una vecchia disoccupazione? E quale? Quella del 2009 (che per me sarebbe ancora la più conveniente) o quella del 2010, prima accolta e poi bloccata? Se così non fosse, saremmo io e quelli che si trovano in questa situazione ad essere discriminati rispetto alla moglie di pozzugno (niente di personale, eh, non ti arrabbiare, anzi spero che vi diano l'indennità per questi giorni).
A mio avviso la recente nota ha efficacia solo per chi rientra nei punti a), b) e c) e ha presentato la domanda entro il 31/12, a prescindere se prima o dopo i 68 giorni successivi l'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2009/2010. Di conseguenza, chi ha presentato domanda subito dopo la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro dell'a.s. 2009/2010 o comunque entro il 31 dicembre, avrà diritto alla riattivazione della stessa dal giorno successivo il termine di ogni rapporto di lavoro instaurato nell'a.s. 2010/2011. Se così non fosse sarebbe illegittimo, dal momento che a essere premiati sarebbero solo coloro che hanno presentato la domanda tardivamente.
Dec ha scritto:Mi sa che dobbiamo aspettare altre note inps che anzichè sbrogliare la matassa la ingarbuglieranno ancora di più.
Non ho alcun dubbio che sarà così.

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Messaggio Da pozzugno Dom Gen 02, 2011 3:35 pm

G.Ferreri ha scritto:Tua moglie altrettanto diligentemente ha presentato il mod. DS56bis nei termini previsti, dal momento che alla data non poteva conoscere quanto varato successivamente dalla direzione centrale Inps (messaggio Inps n. 31252 del 10/12/2010). Di conseguenza la presentazione del modello di interruzione perde di efficacia perché é precedente alle disposizioni con efficacia retroattiva varate successivamente.
Ti suggerisco di attendere gli eventi e solo dopo, se occorre, agire di conseguenza per far valere il legittimo ragionamento che abbiamo argomentato.
In effetti, hai ragione ancora una volta.

Per ora ti ringrazio per la pazienza e ti faccio i miei complimenti per la tua preparazione sull'argomento. Nel frattempo, noi incrociamo le dita.

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Messaggio Da orni Dom Gen 02, 2011 4:45 pm

Gentile Ferreri, ho esposto il mio problema con un messaggio inviato il 31 dicembre che può leggere alla pagina 3.....anche lei mi conferma, come il gentile Dec, che è giusto fare ricorso per la mancata erogazione della disoccupazione ordinaria del mese di dicembre?
Grazie

orni

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Messaggio Da G.Ferreri Dom Gen 02, 2011 5:54 pm

orni ha scritto:Mi sono appena registrata e spero che qualcuno mi dia qualche utile consiglio su come risolvere il mio problema. Premetto che sono inserita nel salvaprecari dall'anno scorso, e il 23 luglio 2010 ho fatto richiesta di disoccupazione ordinaria per la prima volta (avevo sempre richiesto quella con requisiti ridotti). Ho percepito regolarmente la disoccupazione nei mesi di agosto, settembre e ottobre fino al 10/!1/2010 poichè dall'11/11/2010 al 25/11/2010 ho stipulato un contratto per una supplenza breve in una scuola media. Il 29/11/2020 mi reco agli uffici inps per riattivare la disoccupazione presentando il modello ds21 e una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di disoccupazione. Avevo letto in vari messaggi del forum e varie circolari che non era necessario ritornare all'ufficio di collocamento.

Non era necessario rendere una nuova dichiarazione di disponibilità al CPI perché ha ancora efficacia quella resa lo scorso luglio.
orni ha scritto:Purtroppo il 28/12/2010 ricevo una lettera dall'inps datata 02/12/2010 in cui mi viene richiesta una nuova iscrizione al collocamento. Mi reco all'inps il giorno seguente e scopro che l'autocertificazione non è valida perchè nel frattempo è iniziato un nuovo anno scolastico e bisognava riscriversi al collocamento. Morale: non avrei percepito la disoccupazione di tutto il mese di dicembre.Il giorno seguente ho rifatto l'iscrizione al collocamento che ho consegnato all'inps in data 30/12/2010 ma ho allegato una lettera in cui mi riservo di esigere l'erogazione della disoccupazione relativa al mese di dicembre.
Al CPI non hai rinnovato l'iscrizione; semmai ti è stata rilasciata un'attestazione dalla quale si evince che hai mantenuto l'anzianità di disoccupazione decorsa dal mese di luglio, la quale ha la stessa identica efficacia dell'autocertificazione che hai presentato all'Inps precedentemente.
orni ha scritto:Un amico avvocato mi ha consigliato di fare ricorso, secondo voi ho ragione io o l'inps?
Hai ragione tu senza alcun dubbio. Ha torto l'Inps a non accettare l'autocertificazione e il CPI qualora ti avesse costretta a rendere una nuova dichiarazione di disponibilità.
In ogni caso, stante il contenuto del messaggio Inps n. 31252 del 10/12/2010 hai diritto all'indennizzo di tutti i periodi di disoccupazione tra una supplenza e l'altra dell'a.s. 2010/2011 (compreso il periodo di disoccupazione iniziato il 26/11), sino ad esauriemnto del periodo massimo erogabile.

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Messaggio Da orni Dom Gen 02, 2011 6:19 pm

Grazie G. Ferreri....effettivamente il centro per l'impiego ha attestato: Anzianità di disoccupazione espressa in mesi: 5.
L'impiegata dell'Inps alla quale avevo chiesto un chiarimento, mi aveva anche consigliato di recuperare il mese di dicembre presentando la domanda per disoccupazione con requisiti ridotti.....
Allora procedo.........

orni

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Messaggio Da G.Ferreri Dom Gen 02, 2011 6:32 pm

orni ha scritto:Grazie G. Ferreri....effettivamente il centro per l'impiego ha attestato: Anzianità di disoccupazione espressa in mesi: 5.
L'impiegata dell'Inps alla quale avevo chiesto un chiarimento, mi aveva anche consigliato di recuperare il mese di dicembre presentando la domanda per disoccupazione con requisiti ridotti.....
Allora procedo.........
Al momento non è necessario far nulla perché con molta probabilità ti pagheranno dal 26/11. Qualora ciò non dovesse accadere, solo dopo presenterai il necessario ricorso.

G.Ferreri

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