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Guida disoccupazione su Orizzonte Scuola di Ferreri: errore?

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Messaggio Da pozzugno Sab Gen 01, 2011 11:43 am

Leggendo il paragrafo "Se mi rioccupo per un periodo superiore a 5 giorni, per poter ripresentare la domanda di disoccupazione devo rendere nuovamente al CPI la dichiarazione di disponibilità?" della suddetta guida, leggo il seguente esempio:
2) L'insegnante che rende la dichiarazione di disponibilità al CPI il 1° luglio 2010, gode dell'indennità di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto e si impiega nuovamente a tempo pieno dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, è obbligato a presentare l'anno successivo al CPI nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. In tale fattispecie, l'obbligo di nuova iscrizione scaturisce sia perché nell'anno solare 2010 (dall' 1/1 al 30/6) il reddito da lavoro avrà superato la soglia degli 8.000 euro, sia perché il rapporto di lavoro avrà avuto una durata superiore al periodo previsto dalla legge che consente di sospendere e non interrompere lo stato di disoccupato, ossia 4 o 8 mesi (D.Lgs 181/2000 e successive modifiche e integrazioni, apportate con D.Lgs 297/2002).
Non capisco perchè si considera il reddito nel periodo 01/01/10 - 30/06/10 per capire se l'iscrizione al CPI sia ancora valida oppure sia necessaria un'altra dichiarazione.
Infatti in un altro punto dello stesso paragrafo si specifica che bisogna considerare il reddito nel solo periodo a partire dalla data di iscrizione al CPI e fino al 31/12.
Relativamente al reddito da non superare (8.000 euro), questo va considerato per anno solare. Ciò vuol dire che, in un rapporto di lavoro a cavaliere tra due anni solari, il reddito da prendere in considerazione per non superare gli 8.000 euro è quello maturato dalla data di iscrizione al CPI fino al 31/12, escludendo dal computo il reddito derivante dall'indennità di disoccupazione, ovvero considerando solo quello da lavoro.
Nell'esempio, la data di iscrizione al CPI è il 01/07/2010.

pozzugno

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Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 01, 2011 6:33 pm

pozzugno ha scritto:Leggendo il paragrafo "Se mi rioccupo per un periodo superiore a 5 giorni, per poter ripresentare la domanda di disoccupazione devo rendere nuovamente al CPI la dichiarazione di disponibilità?" della suddetta guida, leggo il seguente esempio:
2) L'insegnante che rende la dichiarazione di disponibilità al CPI il 1° luglio 2010, gode dell'indennità di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto e si impiega nuovamente a tempo pieno dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, è obbligato a presentare l'anno successivo al CPI nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. In tale fattispecie, l'obbligo di nuova iscrizione scaturisce sia perché nell'anno solare 2010 (dall' 1/1 al 30/6) il reddito da lavoro avrà superato la soglia degli 8.000 euro, sia perché il rapporto di lavoro avrà avuto una durata superiore al periodo previsto dalla legge che consente di sospendere e non interrompere lo stato di disoccupato, ossia 4 o 8 mesi (D.Lgs 181/2000 e successive modifiche e integrazioni, apportate con D.Lgs 297/2002).
Non capisco perchè si considera il reddito nel periodo 01/01/10 - 30/06/10 per capire se l'iscrizione al CPI sia ancora valida oppure sia necessaria un'altra dichiarazione.
Infatti in un altro punto dello stesso paragrafo si specifica che bisogna considerare il reddito nel solo periodo a partire dalla data di iscrizione al CPI e fino al 31/12.
Relativamente al reddito da non superare (8.000 euro), questo va considerato per anno solare. Ciò vuol dire che, in un rapporto di lavoro a cavaliere tra due anni solari, il reddito da prendere in considerazione per non superare gli 8.000 euro è quello maturato dalla data di iscrizione al CPI fino al 31/12, escludendo dal computo il reddito derivante dall'indennità di disoccupazione, ovvero considerando solo quello da lavoro.
Nell'esempio, la data di iscrizione al CPI è il 01/07/2010.
Perché la soglia di reddito si considera per anno solare a partire dalla data di acquisizione dello stato di disoccupato al CPI.

Nel primo esempio è implicito che tra il 1° luglio e il 31 dicembre non avrà superato la soglia degli 8000 euro; soglia che invece supererà nel periodo 1 gennaio – 30 giugno.

Esempio: poniamo che un docente di scuola media di 2° grado, di età superiore a 29 anni, termini di lavorare il 30 giugno e dal 1° luglio acquisisca lo stato di disoccupato al CPI. Se nell'a.s. successivo si rioccupa per 6 mesi, dal 7 novembre al 7 aprile, mantiene lo status di disoccupato sia perché tra il 1° luglio e il 31 dicembre e tra il 1° gennaio e il 7 aprile non avrà superato per singolo periodo la soglia annua di 8000 euro, sia perché la durata complessiva del rapporto di lavoro non supera la soglia degli 8 mesi.
Qualora il docente avesse avuto un'età inferiore a 29 anni, avrebbe perso lo stato di disoccupato perché il rapporto di lavoro complessivo è superiore a 4 mesi.

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Messaggio Da pozzugno Sab Gen 01, 2011 6:53 pm

G.Ferreri ha scritto:Perché la soglia di reddito si considera per anno solare a partire dalla data di acquisizione dello stato di disoccupato al CPI.

Nel primo esempio è implicito che tra il 1° luglio e il 31 dicembre non avrà superato la soglia degli 8000 euro; soglia che invece supererà nel periodo 1 gennaio – 30 giugno.
Ma quindi, nell'esempio originale, la frase:
In tale fattispecie, l'obbligo di nuova iscrizione scaturisce sia perché nell'anno solare 2010 (dall' 1/1 al 30/6) il reddito da lavoro avrà superato la soglia degli 8.000 euro...
contiene un errore, nel senso che il periodo 1/1 30/06 considerato è quello dell'anno solare 2011 e non 2010, giusto?

Il secondo esempio è chiarissimo.

pozzugno

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Messaggio Da G.Ferreri Sab Gen 01, 2011 7:09 pm

pozzugno ha scritto:
G.Ferreri ha scritto:Perché la soglia di reddito si considera per anno solare a partire dalla data di acquisizione dello stato di disoccupato al CPI.

Nel primo esempio è implicito che tra il 1° luglio e il 31 dicembre non avrà superato la soglia degli 8000 euro; soglia che invece supererà nel periodo 1 gennaio – 30 giugno.
Ma quindi, nell'esempio originale, la frase:
In tale fattispecie, l'obbligo di nuova iscrizione scaturisce sia perché nell'anno solare 2010 (dall' 1/1 al 30/6) il reddito da lavoro avrà superato la soglia degli 8.000 euro...
contiene un errore, nel senso che il periodo 1/1 30/06 considerato è quello dell'anno solare 2011 e non 2010, giusto?

Il secondo esempio è chiarissimo.

Sì, l'anno solare a cui mi riferivo è il 2011.

G.Ferreri

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