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Messaggio Da greis Sab Ago 13, 2011 12:19 pm

Ciao, ho letto vari topic per il forum ma non riesco comunque a capire.. a settembre inizio un lavoro serale in un bar, nel frattempo mi sono iscritta alla GI aspettando qualche supplenza.. ci sono dei problemi con il lavoro serale? perchè leggo che devo fare il 50% ma non capisco..se al bar faccio 20 ore settimanali e per le supplenze non so finchè ( e se) mi chiamano come faccio a fare un qualsiasi calcolo???

greis

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Messaggio Da Iaia Again Sab Ago 13, 2011 7:44 pm

lavora tranquillamente al bar.
quando ti chiameranno per una supplenza con un contratto alla mano "eventualmente" ne discuterai con il dirigente.
secondo me potresti essere in difetto qualora ti trovassi a non poter partecipare a consigli ecc in orario di lavoro del bar, ma per il resto sarebbe assurdo. al max accetterai fino a metà dell'orario completo dalla scuola.

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Messaggio Da greis Sab Ago 13, 2011 7:57 pm

fiuuuu..grazie..mi stava venendo un po' d'ansia a pensare di non accettare il lavoro serale per poi rimanere con un pugno di mosche per le supplenze!!

greis

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Ago 16, 2011 8:07 am

Non concordo con la risposta che ti è stata data.

Ti invito a leggere la guida in home page relativa alle attività incompatibili e a ciò che prescrive l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001

Oltretutto già nella circolare n. 3/97 emanata il 19/02/1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si leggeva che “le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando: 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni” e che “le attività consentite sono, comunque, un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto”.

Se il lavoro al bar e quindi presso un locale pubblico si configurasse come lavoro parasubordinato non sarebbe compatibile con lo status di pubblico dipendente a tempo pieno e quindi non sarebbe autorizzabile.

In ogni caso aspetta ovviamente di ricevere l'incarico a tempo pieno prima di porti il problema.
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Messaggio Da aurum77 Mar Ago 16, 2011 8:44 am

Anch'io mi sto ponendo in questi gg. quesiti sull'argomento.
Premetto che in passato, lalla aveva concesso a me (che in quel momento avevo il nick vmp4) una lunga e proficua discussione sull'argomento ed eravamo giunti alla conclusione che un supplente nella scuola statale a tempo pieno avrebbe potuto accettare "incarichi a progetto", purchè attinenti alla materia (nel mio caso, vista la normativa dell'E. Romagna, che un forumista esperto ci postò, indicando anche la fonte) e previa comunicazione al DS.
Vorrei partire da questo presupposto GIA' ASSODATO e chiedo: varia qualcosa sull'argomento passando a tempo indeterminato nella scuola? In particolare posso "continuare" a insegnare, con incarico A PROGETTO ( e non a tempo determinato, seconda attività NON permessa neanche prima a quelli che avevano supplenza statale a tempo pieno), la mia stessa materia in un centro di avviamento professionale?
Aggiungo 2 dati:
da insegnante supplente ho sempre notato che il modulo che compilavo (per la comunicazione di seconda attività al DS) era prestampato e si poteva crocettare la propria condizione "scegliendo fra docente di ruolo o a tempo determinato"
alcuni miei colleghi di ruolo, sia in passato che attualmente, hanno esercitato nei termini da me descritti.
Grazie.

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Messaggio Da mariel Mar Ago 16, 2011 11:41 am

Paolo1974 ha scritto:Non concordo con la risposta che ti è stata data.

Ti invito a leggere la guida in home page relativa alle attività incompatibili e a ciò che prescrive l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001

Oltretutto già nella circolare n. 3/97 emanata il 19/02/1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si leggeva che “le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando: 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni” e che “le attività consentite sono, comunque, un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto”.

Se il lavoro al bar e quindi presso un locale pubblico si configurasse come lavoro parasubordinato non sarebbe compatibile con lo status di pubblico dipendente a tempo pieno e quindi non sarebbe autorizzabile.

In ogni caso aspetta ovviamente di ricevere l'incarico a tempo pieno prima di porti il problema.
io sto lavorando in un call center 4 ore al pomeriggio con contratto interinale...e mi chiamassero da scuola, anche solo per poche ore, non potrei più farlo?
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Messaggio Da aurum77 Mar Ago 16, 2011 7:08 pm

aurum77 ha scritto:Anch'io mi sto ponendo in questi gg. quesiti sull'argomento.
Premetto che in passato, lalla aveva concesso a me (che in quel momento avevo il nick vmp4) una lunga e proficua discussione sull'argomento ed eravamo giunti alla conclusione che un supplente nella scuola statale a tempo pieno avrebbe potuto accettare "incarichi a progetto", purchè attinenti alla materia (nel mio caso, vista la normativa dell'E. Romagna, che un forumista esperto ci postò, indicando anche la fonte) e previa comunicazione al DS.
Vorrei partire da questo presupposto GIA' ASSODATO e chiedo: varia qualcosa sull'argomento passando a tempo indeterminato nella scuola? In particolare posso "continuare" a insegnare, con incarico A PROGETTO ( e non a tempo determinato, seconda attività NON permessa neanche prima a quelli che avevano supplenza statale a tempo pieno), la mia stessa materia in un centro di avviamento professionale?
Aggiungo 2 dati:
da insegnante supplente ho sempre notato che il modulo che compilavo (per la comunicazione di seconda attività al DS) era prestampato e si poteva crocettare la propria condizione "scegliendo fra docente di ruolo o a tempo determinato"
alcuni miei colleghi di ruolo, sia in passato che attualmente, hanno esercitato nei termini da me descritti.
Grazie.

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Ago 16, 2011 7:17 pm

aurum77 ha scritto:
aurum77 ha scritto:Anch'io mi sto ponendo in questi gg. quesiti sull'argomento.
Premetto che in passato, lalla aveva concesso a me (che in quel momento avevo il nick vmp4) una lunga e proficua discussione sull'argomento ed eravamo giunti alla conclusione che un supplente nella scuola statale a tempo pieno avrebbe potuto accettare "incarichi a progetto", purchè attinenti alla materia (nel mio caso, vista la normativa dell'E. Romagna, che un forumista esperto ci postò, indicando anche la fonte) e previa comunicazione al DS.
Vorrei partire da questo presupposto GIA' ASSODATO e chiedo: varia qualcosa sull'argomento passando a tempo indeterminato nella scuola? In particolare posso "continuare" a insegnare, con incarico A PROGETTO ( e non a tempo determinato, seconda attività NON permessa neanche prima a quelli che avevano supplenza statale a tempo pieno), la mia stessa materia in un centro di avviamento professionale?
Aggiungo 2 dati:
da insegnante supplente ho sempre notato che il modulo che compilavo (per la comunicazione di seconda attività al DS) era prestampato e si poteva crocettare la propria condizione "scegliendo fra docente di ruolo o a tempo determinato"
alcuni miei colleghi di ruolo, sia in passato che attualmente, hanno esercitato nei termini da me descritti.
Grazie.

up!

Se vuoi posso approfondire l'argomento e porre un quesito, per le vie brevi, anche al miur.

Da quello che io so, anche attraverso numerosi confronti con dirigenti (di scuola e di AT) e sindacati nazionali la differenza tra nomina a TD e TI non sussiste. Questo perché si parla di "dipendenti pubblici", senza alcuna distinzione.

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Messaggio Da aurum77 Mer Ago 17, 2011 12:31 am

Ti ringrazio moltissimo, Paolo.
Anch'io penso non ci sia differenza. Ti sarei davvero grato se tu ponessi il quesito.
Vedi tu se la cosa non è troppo impegnativa per te, sia come perdita di tempo che come costo psicologico verso coloro cui potresti rivolgerti.
Grazie.

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Messaggio Da mariel Mer Ago 17, 2011 11:52 am

mariel ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:Non concordo con la risposta che ti è stata data.

Ti invito a leggere la guida in home page relativa alle attività incompatibili e a ciò che prescrive l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001

Oltretutto già nella circolare n. 3/97 emanata il 19/02/1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si leggeva che “le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando: 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni” e che “le attività consentite sono, comunque, un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto”.

Se il lavoro al bar e quindi presso un locale pubblico si configurasse come lavoro parasubordinato non sarebbe compatibile con lo status di pubblico dipendente a tempo pieno e quindi non sarebbe autorizzabile.

In ogni caso aspetta ovviamente di ricevere l'incarico a tempo pieno prima di porti il problema.
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Messaggio Da Jole83 Mer Ago 17, 2011 4:20 pm

anch'io ho un lavoro part-time di pomeriggio, ma non credo ci sia incompatibilità....So addirittura di alcuni che la mattina insegnano le materie giuridiche a scuola e il pomeriggio aprono il proprio studio legale...In ogni caso ci porremo tutti il problema qualora ci dovessero chiamare per qualche supplenza...
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Messaggio Da jeje2011 Mer Ago 17, 2011 4:24 pm

E' possibile ottenere l'autorizzazione del D.S.
Ecco una riforma necessaria ed urgente: incompatibilità assoluta per gli insegnanti con qualunque altra attività.
Gli avvocati difenderebbero meglio i clienti, i docenti insegnerebbero meglio agli allievi ed i posti di lavoro si moltiplicherebbero. Idem per ingegneri, agronomi, ...

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Ago 17, 2011 9:04 pm

aurum77 ha scritto:Anch'io mi sto ponendo in questi gg. quesiti sull'argomento.
Premetto che in passato, lalla aveva concesso a me (che in quel momento avevo il nick vmp4) una lunga e proficua discussione sull'argomento ed eravamo giunti alla conclusione che un supplente nella scuola statale a tempo pieno avrebbe potuto accettare "incarichi a progetto", purchè attinenti alla materia (nel mio caso, vista la normativa dell'E. Romagna, che un forumista esperto ci postò, indicando anche la fonte) e previa comunicazione al DS.
Vorrei partire da questo presupposto GIA' ASSODATO e chiedo: varia qualcosa sull'argomento passando a tempo indeterminato nella scuola? In particolare posso "continuare" a insegnare, con incarico A PROGETTO ( e non a tempo determinato, seconda attività NON permessa neanche prima a quelli che avevano supplenza statale a tempo pieno), la mia stessa materia in un centro di avviamento professionale?
Aggiungo 2 dati:
da insegnante supplente ho sempre notato che il modulo che compilavo (per la comunicazione di seconda attività al DS) era prestampato e si poteva crocettare la propria condizione "scegliendo fra docente di ruolo o a tempo determinato"
alcuni miei colleghi di ruolo, sia in passato che attualmente, hanno esercitato nei termini da me descritti.
Grazie.


Nel postarti la risposta di una persona che ti segnalo come "autorevole", ti metto in evidenza quelle che sono le cose che ti possono interessare.

"Come noto l’art. 53 del D.lvo 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici (sia a tempo determinato che indetermianto) la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Sono previste alcune deroghe, la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Lo stesso articolo prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Nel caso prospettato non si parla di una prestazione occasionale, che è astrattamente compatibile con il pubblico impiego, ma di una collaborazione a progetto. Tale forma di collaborazione è stata introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. legge Biagi) ed ha sostituito in ambito privato la preesistente collaborazione coordinata e continuativa. Più in particolare la definizione di lavoro a progetto, con la relativa disciplina, è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto summenzionato.

Con Circolare n. 1 del 08/04/2004 avente ad oggetto la “ Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/03”, il Ministero del Lavoro ha dato diverse indicazioni in merito alla suddetta tipologia contrattuale. Significativo appare inoltre quanto contenuto nella circolare n. 3/97 emanata in data 19 febbraio 1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale può leggersi che “le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando: 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni” e che “le attività consentite sono, comunque, un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto”.

Giova infine ricordare che se è vero che “Il contratto di lavoro a progetto ex art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non costituisce un "tertium genus" tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ma rientra a pieno titolo nell'ambito del lavoro autonomo, ove il progetto o programma non costituiscono l'oggetto dell'obbligazione, ma dati estrinseci alla stessa o mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa.”(Tribunale di Pavia, 13 febbraio 2007), è altrettanto vero che “va esclusa l'esistenza del progetto, del programma o della fase di esso al cospetto di un'attività strumentale e continuativa, attinente al normale ciclo produttivo dell'impresa e rispetto alla quale non sia prospettabile il raggiungimento di un risultato concreto e definito” e che in tali casi “ il rapporto va considerato dall'origine di lavoro subordinato” .”(Tribunale d Roma, 5 giugno 2007)."
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Messaggio Da melanie Mer Ago 17, 2011 9:32 pm

In parole semplici, il punto è l'incompatibilità di un impiego al bar o altrove da "messo in regola" (qualunque sia il monte ore) con l'incarico a scuola (qualunque sia il monte ore)?
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Messaggio Da FlyAway Mer Ago 17, 2011 9:37 pm

Cioè uno dovrebbe lasciare un impiego part-time e un seppur minimo stipendio in attesa di una chiamata che neanche si sa se arriverà? Aiuto, non mi ero posta il problema per niente!!

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Messaggio Da melanie Mer Ago 17, 2011 9:42 pm

FlyAway ha scritto:Cioè uno dovrebbe lasciare un impiego part-time e un seppur minimo stipendio in attesa di una chiamata che neanche si sa se arriverà? Aiuto, non mi ero posta il problema per niente!!

Al limite lo lasci quando la chiamata arriva e se ne val la pena. M'incuriosisce sapere però se la quantità di ore dell'uno e dell'altro impiego ha incidenza.
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Messaggio Da desperate teacher Mer Ago 17, 2011 9:47 pm

Negli anni 2008-2009-2010 ho lavorato full time d'estate, in quanto priva di incarico da scuola e in intermittenza tre mesi alla volta presso una grande multinazionale che si occupa di radiodiagnostica, lavoravo il sabato e la domenica 6 ore al giorno, scrivevo referti ... e il Miur aveva risposto alla multinazionale che era compatibile in quanto la scuola era chiusa, io avevo un contratto con la società IN JOB, interinale e non superavo le 40 ore settimanali, sarebbe stato possibile accettare un part-time a scuola a t.d. ed essere assunta a tempo indeterminato part-time nella multinazionale.

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Ago 17, 2011 9:49 pm

melanie ha scritto:
FlyAway ha scritto:Cioè uno dovrebbe lasciare un impiego part-time e un seppur minimo stipendio in attesa di una chiamata che neanche si sa se arriverà? Aiuto, non mi ero posta il problema per niente!!

Al limite lo lasci quando la chiamata arriva e se ne val la pena. M'incuriosisce sapere però se la quantità di ore dell'uno e dell'altro impiego ha incidenza.

Il quesito di aurum partiva dal presupposto di un incarico a scuola a tempo pieno, per questo non si sono date altre specificazioni.

Io ti aggiungo che i divieti non si applicano nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall’impiego, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 61, della legge n. 662 del 23/12/1996 (finanziaria 1997).
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Ago 17, 2011 9:51 pm

melanie ha scritto:In parole semplici, il punto è l'incompatibilità di un impiego al bar o altrove da "messo in regola" (qualunque sia il monte ore) con l'incarico a scuola (qualunque sia il monte ore)?

Se a tempo parziale, ok.

Altrimenti per essere autorizzata l'attività retribuita di collaborazione saltuaria nel bar, deve essere davvero occasionale e dunque non prefigurabile come un rapporto a tempo determinato, né di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

In via generale è così.
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Messaggio Da Betta10 Mer Ago 17, 2011 9:56 pm

Ma in pratica, previa autorizzazione del ds, cosa si può fare? Cosa resta di compatibile con l'insegnamento per un docente a tempo pieno?

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Ago 17, 2011 10:02 pm

Betta10 ha scritto:Ma in pratica, previa autorizzazione del ds, cosa si può fare? Cosa resta di compatibile con l'insegnamento per un docente a tempo pieno?

Fonte CGIL:

"Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

• le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,

• le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);

• le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

• l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

• la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;

• tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;

• gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

• gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;

• la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);

• gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
• le collaborazioni plurime con altre scuole;

• la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;

• l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;

• gli incarichi presso le commissioni tributarie;

• gli incarichi come revisore contabile.

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l'esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre l'esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche

2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

Infine perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).

I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140)."

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Messaggio Da melanie Mer Ago 17, 2011 10:10 pm

In poche parole, i liberi professionisti-docenti (avvocati, ingegneri per citare qualche categoria) sono tutti dei fuorilegge?
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Ago 17, 2011 10:12 pm

melanie ha scritto:In poche parole, i liberi professionisti-docenti (avvocati, ingegneri per citare qualche categoria) sono tutti dei fuorilegge?

Perché?
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Messaggio Da melanie Mer Ago 17, 2011 10:17 pm

Paolo1974 ha scritto:
melanie ha scritto:In poche parole, i liberi professionisti-docenti (avvocati, ingegneri per citare qualche categoria) sono tutti dei fuorilegge?

Perché?

“le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando: 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni” e che “le attività consentite sono, comunque, un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità.
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Messaggio Da penny Mer Ago 17, 2011 10:23 pm

Ho letto la discussione, ma non ho capito se è obbligatorio dichiarare al DS di essere convolto in una delle attività compatibili sopraelencate anche per una supplenza di pochi giorni (seppur a tempo pieno, la supplenza!).

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