obbligo corso formazione coordinatori ed. civica
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obbligo corso formazione coordinatori ed. civica
I docenti coordinatori di classe per l'educazione civica sono obbligati a seguire i corsi di formazione tenuti dal referente di istituto di ed. civica (per il quale invece la formazione è obbligatoria)? Grazie
puer2- Messaggi : 731
Data d'iscrizione : 05.11.14
Re: obbligo corso formazione coordinatori ed. civica
Dal quadro di riferimento normativo nello specifico Nota 19479 del 16.07.2020, i destinatari, le forme, i contenuti e le risorse disponibili per attuare quanto previsto dalla L. 92/2019, individuano tra le figure da coinvolgere in prima battuta un docente coordinatore referente d’Istituto. I percorsi formativi organizzati dalle scuole polo per la formazione, a livello territoriale, sono indirizzati e ufficialmente riconosciuti per il referente e non per ciascun coordinatore per l’educazione civica di ogni singola classe. Ogni modulo non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore con almeno 10 ore di lezione on line, su piattaforme etc.; le restanti 30 ore coinvolgeranno sempre i referenti d’Istituto per svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni di appartenenza. Da questo forse si può dedurre che l’obbligo di formazione esiste per il referente d’Istituto per portare a termine il modulo formativo di 40 ore e non per i docenti. Aggiungo che se non si esplicita chiaramente che la formazione e l’aggiornamento dei docenti sono attività funzionali all’insegnamento, quindi da considerare obbligatorie fino a 40 o eventualmente retribuite se svolte oltre tale soglia, il coinvolgimento nei processi di aggiornamento e formazione rimane un diritto dei docenti e non un obbligo.
carlo vasca- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 12.07.13
Re: obbligo corso formazione coordinatori ed. civica
carlo vasca ha scritto:Dal quadro di riferimento normativo nello specifico Nota 19479 del 16.07.2020, i destinatari, le forme, i contenuti e le risorse disponibili per attuare quanto previsto dalla L. 92/2019, individuano tra le figure da coinvolgere in prima battuta un docente coordinatore referente d’Istituto. I percorsi formativi organizzati dalle scuole polo per la formazione, a livello territoriale, sono indirizzati e ufficialmente riconosciuti per il referente e non per ciascun coordinatore per l’educazione civica di ogni singola classe. Ogni modulo non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore con almeno 10 ore di lezione on line, su piattaforme etc.; le restanti 30 ore coinvolgeranno sempre i referenti d’Istituto per svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni di appartenenza. Da questo forse si può dedurre che l’obbligo di formazione esiste per il referente d’Istituto per portare a termine il modulo formativo di 40 ore e non per i docenti. Aggiungo che se non si esplicita chiaramente che la formazione e l’aggiornamento dei docenti sono attività funzionali all’insegnamento, quindi da considerare obbligatorie fino a 40 o eventualmente retribuite se svolte oltre tale soglia, il coinvolgimento nei processi di aggiornamento e formazione rimane un diritto dei docenti e non un obbligo.
Non è proprio così:
Art. 66 CCNL 2018 /art.1, co. 124 Legge 107
kelila- Messaggi : 521
Data d'iscrizione : 13.07.19
Re: obbligo corso formazione coordinatori ed. civica
Qui si parla di docenti coordinatori di classe per l'educazione civica: se dobbiamo confrontarci sulle attività di formazione e aggiornamento docenti così come previste dal CCNL SCUOLA 2018 e dalla legge 107/2015, sono prontissimo. Non ho capito che cosa intendi con "non è proprio cosi" Certo io ho utilizzato 10 righe e mi sembravano poche ma vedo risposte di appena mezzo rigo
carlo vasca- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 12.07.13
Re: obbligo corso formazione coordinatori ed. civica
Non è corretto quanto hai specificato:
"se non si esplicita chiaramente che la formazione e l’aggiornamento dei docenti sono attività funzionali all’insegnamento, quindi da considerare obbligatorie fino a 40 o eventualmente retribuite se svolte oltre tale soglia, il coinvolgimento nei processi di aggiornamento e formazione rimane un diritto dei docenti e non un obbligo".
Le attività di aggiornamento e formazione, pertanto, sono attività funzionali all'insegnamento ma non rientrano tra le 40+40 cui fai riferimento. L'art. che segue (del CCNL 2007) è tuttora vigente.
ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore
annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in
modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
E' il collegio che definisce il piano delle attività di agg. e form. anche in termini di ore. Nessun limite (40 ore).
ART.66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti
coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed
opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
personale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati
o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
• promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
• progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in
collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le
associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti
accreditati.
Mi scuso in anticipo se ho risposto utilizzando più di 2 o 10 righe.
"se non si esplicita chiaramente che la formazione e l’aggiornamento dei docenti sono attività funzionali all’insegnamento, quindi da considerare obbligatorie fino a 40 o eventualmente retribuite se svolte oltre tale soglia, il coinvolgimento nei processi di aggiornamento e formazione rimane un diritto dei docenti e non un obbligo".
Le attività di aggiornamento e formazione, pertanto, sono attività funzionali all'insegnamento ma non rientrano tra le 40+40 cui fai riferimento. L'art. che segue (del CCNL 2007) è tuttora vigente.
ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore
annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in
modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
E' il collegio che definisce il piano delle attività di agg. e form. anche in termini di ore. Nessun limite (40 ore).
ART.66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti
coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed
opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
personale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati
o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
• promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
• progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in
collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le
associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti
accreditati.
Mi scuso in anticipo se ho risposto utilizzando più di 2 o 10 righe.
kelila- Messaggi : 521
Data d'iscrizione : 13.07.19
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