un giorno di ferie per noi supplenti: possibile?
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verolei89
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un giorno di ferie per noi supplenti: possibile?
Promemoria primo messaggio :
Ciao a tutti!
Sto lavorando come supplente in una scuola primaria: per ora il contratto è fino al 17 febbraio, ma probablmente si prolungherà.
Il 3 marzo ho un importante impegno quindi vorrei sapere se noi supplenti possiamo prenderci un giorno di ferie. Nel caso la risposta fosse positiva, dobbiamo trovare noi i colleghi che ci sostitueranno?
Grazie!
Ne approfitto per fare un'altra domanda, sembrerà stupida ma sono solo 3 mesetti scarsi che ho iniziato). Se un giorno non sto bene e non vado a scuola, devo immediatamente andare dal mio medico per farmi fare il certificato? La scuola ti controlla in un qualche modo?
Ciao a tutti!
Sto lavorando come supplente in una scuola primaria: per ora il contratto è fino al 17 febbraio, ma probablmente si prolungherà.
Il 3 marzo ho un importante impegno quindi vorrei sapere se noi supplenti possiamo prenderci un giorno di ferie. Nel caso la risposta fosse positiva, dobbiamo trovare noi i colleghi che ci sostitueranno?
Grazie!
Ne approfitto per fare un'altra domanda, sembrerà stupida ma sono solo 3 mesetti scarsi che ho iniziato). Se un giorno non sto bene e non vado a scuola, devo immediatamente andare dal mio medico per farmi fare il certificato? La scuola ti controlla in un qualche modo?
verolei89- Messaggi : 43
Data d'iscrizione : 12.11.13
Re: un giorno di ferie per noi supplenti: possibile?
Aresgr ha scritto:Salve un'informazione: le eventuali ferie maturate e non godute per noi supplenti al 30/06 saranno pagate a fine contratto o dobbiamo cercare di usarle perchè non le pagheranno?
Qualcuno mi risponde gentilmente? Regalare soldi così di questi tempi non mi andrebbe proprio....
Αρης- Messaggi : 2934
Data d'iscrizione : 26.07.12
Re: un giorno di ferie per noi supplenti: possibile?
Aresgr ha scritto:Aresgr ha scritto:Salve un'informazione: le eventuali ferie maturate e non godute per noi supplenti al 30/06 saranno pagate a fine contratto o dobbiamo cercare di usarle perchè non le pagheranno?
Qualcuno mi risponde gentilmente? Regalare soldi così di questi tempi non mi andrebbe proprio....
Nessuno mi può rispondere???
Αρης- Messaggi : 2934
Data d'iscrizione : 26.07.12
Re: un giorno di ferie per noi supplenti: possibile?
Aresgr ha scritto:Aresgr ha scritto:Aresgr ha scritto:Salve un'informazione: le eventuali ferie maturate e non godute per noi supplenti al 30/06 saranno pagate a fine contratto o dobbiamo cercare di usarle perchè non le pagheranno?
Qualcuno mi risponde gentilmente? Regalare soldi così di questi tempi non mi andrebbe proprio....
Nessuno mi può rispondere???
Ad oggi devi prendere la ferie nei giorni di interruzione di attività didattica. Se alla fine dell'anno ne hai ancora le prenderai a giugno. Non credo che vengano pagate come negli anni precedenti.
Maryangel- Messaggi : 2960
Data d'iscrizione : 16.02.13
Re: un giorno di ferie per noi supplenti: possibile?
Ciao a tutti! al momento non sono in servizio e so già di avere fra qualche giorno un importante impegno. Se dovessi ricevere nomina proprio a partire da quel giorno, cioè con telefonata qualche ora prima del mio impegno (mentre se ho supplenza nei giorni precedenti posso organizzarmi per tempo) potrei prendere servizio dal giorno immediatamente successivo, magari con certificato medico... o altro?? Credo non spetti di diritto e che sia a discrezione del singolo Istituto dare o no questa possibilità... o altro, ma confido comunque nell'esperienza (di certo più lunga della mia) di quanti mi sapranno dire meglio GRAZIE!!!
pappala- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 09.02.13
Re: un giorno di ferie per noi supplenti: possibile?
scusate, ci sono altri topic che riguardano la monetizzazione delle ferie, questo era, se ho ben capito, per riuscire a fruire del diritto alle ferie per i precari.
Faccio il punto della situazione che sto vivendo e che ho illustrato sopra: il mio ds mi ha risposto sempre oralmente, malgrado mie comunicazioni scritte, e in forma generica. Ad oggi non ha ricevuto risposta dall'ufficio scolastico regionale e solleciterà. Sostiene però che addirittura potrei essere in debito di giornate lavorative con la scuola una volta sottratti ai giorni di ferie maturati quelli di festività e chiusura per calamità naturali. Gli ho risposto che non so dove ciò sia scritto e lui ha taciuto. Trovo tutto deprimente. La mia richiesta risale a un mese fa e oggi ne ho aggiunta un'altra per un secondo giorno. Mi dite se esistono riferimenti normativi ai quali il ds si appella? Qualche esperto può farmi capire se la questione è realmente controversa o se il ds si sta accanendo verso di me? Io cerco di usufruire di un diritto residuo. Qualche esperto mi aiuti, grazie.
Faccio il punto della situazione che sto vivendo e che ho illustrato sopra: il mio ds mi ha risposto sempre oralmente, malgrado mie comunicazioni scritte, e in forma generica. Ad oggi non ha ricevuto risposta dall'ufficio scolastico regionale e solleciterà. Sostiene però che addirittura potrei essere in debito di giornate lavorative con la scuola una volta sottratti ai giorni di ferie maturati quelli di festività e chiusura per calamità naturali. Gli ho risposto che non so dove ciò sia scritto e lui ha taciuto. Trovo tutto deprimente. La mia richiesta risale a un mese fa e oggi ne ho aggiunta un'altra per un secondo giorno. Mi dite se esistono riferimenti normativi ai quali il ds si appella? Qualche esperto può farmi capire se la questione è realmente controversa o se il ds si sta accanendo verso di me? Io cerco di usufruire di un diritto residuo. Qualche esperto mi aiuti, grazie.
meide- Messaggi : 485
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: un giorno di ferie per noi supplenti: possibile?
Rispetto al conteggio a fine anno scolastico del nr di giorni di ferie per il personale a TD, inserisco una risposta data nel forum dell'ANP
"Fruizione delle ferie del personale a t.d.
Quesito del 25/09/2013
Da quanto emerge dalle ultime note del MEF, mi sembra di aver capito che per i docenti supplenti brevi e saltuari, le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni, qualora i contratti stipulati comprendano periodi di sospensione delle lezioni.
- il computo delle ferie va fatto da ogni singola scuola al termine di ogni contratto o sarà compito dell'ultima scuola in cui il supplente ha prestato o presta servizio, dopo aver calcolato tutti i periodi che il docente ha lavorato?
- da quando scatta l'applicazione della norma? Mi sembra di capire già dal settembre 2012 a seguito dell'entrata in vigore del DL. 95/2012.
Risposta
Alla luce della legge 135 del 2012 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 228 del 2012, rimane in vigore il divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, ma con una deroga, limitata al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Per effetto di tale nuova disposizione, i giorni di sospensione delle lezioni saranno scomputati dal numero di giorni di ferie maturati da detto personale nel periodo contrattuale corrispondente. Quindi, se i giorni di ferie maturati saranno in numero superiore ai giorni di sospensione delle lezioni dello stesso periodo di tempo si pagherà la differenza relativa ai giorni di ferie non usufruiti. Se, invece, il supplente avrà maturato giorni di ferie in numero pari o inferiore a quelli di sospensione delle lezioni, non vi sarà ovviamente pagamento.
Per “periodi di sospensione delle lezioni” non si intendono le festività del calendario civile (per esempio, il giorno di Natale, il 26 dicembre, il 1° gennaio e così via, né, ovviamente, le domeniche). Si intendono invece i giorni “feriali” compresi in un periodo di sospensione delle lezioni non coperti da servizio, come ad esempio le vacanze natalizie e pasquali; inoltre per i docenti, tra tali giorni di sospensione delle lezioni si ritiene possano rientrare anche quelli compresi tra la fine della lezioni e il 30 giugno, a condizione che essi non siano impegnati in scrutini, esami o altre attività previste nel piano delle attività della scuola.
In sintesi, al personale a t.d. tutte le ferie dovute già per l’a.sc. 2012/2013 (dal 1/09/2012 al 31/08/2013) sono soggette alle disposizioni dell’art. 5/8 della legge 135/12, come integrata dal comma 55 della legge 228/12: pertanto si ribadisce che i giorni di sospensione delle lezioni non coperti da servizio saranno scomputati dal numero di giorni di ferie maturati nel periodo contrattuale corrispondente. Quindi, se i giorni di ferie maturati saranno in numero superiore ai giorni di sospensione delle lezioni dello stesso periodo di tempo si pagherà la differenza relativa ai giorni di ferie non fruiti. Se, invece, il supplente avrà maturato giorni di ferie in numero pari o inferiore a quelli di sospensione delle lezioni, non vi sarà ovviamente pagamento.
Pari trattamento andrà disposto per il corrente a.sc. 2013/2014.
In assenza di specifiche disposizioni ministeriali, si ritiene che tale conteggio vada effettuato dall’ultima scuola di servizio a conclusione dell’a.sc. e non dopo ogni periodo di supplenza, per non creare disparità di trattamento tra i diversi supplenti."
Fonte
Forum ANP
In aggiunta il testo del comma di legge, da cui lettura non emerge il divieto di poter chiedere la fruizione fino a 6 gg di ferie durante i periodi di attività didattica (fatte salve le condizioni che conosciamo).
L. 135/2012, art 1 comma 54
"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
"Fruizione delle ferie del personale a t.d.
Quesito del 25/09/2013
Da quanto emerge dalle ultime note del MEF, mi sembra di aver capito che per i docenti supplenti brevi e saltuari, le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni, qualora i contratti stipulati comprendano periodi di sospensione delle lezioni.
- il computo delle ferie va fatto da ogni singola scuola al termine di ogni contratto o sarà compito dell'ultima scuola in cui il supplente ha prestato o presta servizio, dopo aver calcolato tutti i periodi che il docente ha lavorato?
- da quando scatta l'applicazione della norma? Mi sembra di capire già dal settembre 2012 a seguito dell'entrata in vigore del DL. 95/2012.
Risposta
Alla luce della legge 135 del 2012 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 228 del 2012, rimane in vigore il divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, ma con una deroga, limitata al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Per effetto di tale nuova disposizione, i giorni di sospensione delle lezioni saranno scomputati dal numero di giorni di ferie maturati da detto personale nel periodo contrattuale corrispondente. Quindi, se i giorni di ferie maturati saranno in numero superiore ai giorni di sospensione delle lezioni dello stesso periodo di tempo si pagherà la differenza relativa ai giorni di ferie non usufruiti. Se, invece, il supplente avrà maturato giorni di ferie in numero pari o inferiore a quelli di sospensione delle lezioni, non vi sarà ovviamente pagamento.
Per “periodi di sospensione delle lezioni” non si intendono le festività del calendario civile (per esempio, il giorno di Natale, il 26 dicembre, il 1° gennaio e così via, né, ovviamente, le domeniche). Si intendono invece i giorni “feriali” compresi in un periodo di sospensione delle lezioni non coperti da servizio, come ad esempio le vacanze natalizie e pasquali; inoltre per i docenti, tra tali giorni di sospensione delle lezioni si ritiene possano rientrare anche quelli compresi tra la fine della lezioni e il 30 giugno, a condizione che essi non siano impegnati in scrutini, esami o altre attività previste nel piano delle attività della scuola.
In sintesi, al personale a t.d. tutte le ferie dovute già per l’a.sc. 2012/2013 (dal 1/09/2012 al 31/08/2013) sono soggette alle disposizioni dell’art. 5/8 della legge 135/12, come integrata dal comma 55 della legge 228/12: pertanto si ribadisce che i giorni di sospensione delle lezioni non coperti da servizio saranno scomputati dal numero di giorni di ferie maturati nel periodo contrattuale corrispondente. Quindi, se i giorni di ferie maturati saranno in numero superiore ai giorni di sospensione delle lezioni dello stesso periodo di tempo si pagherà la differenza relativa ai giorni di ferie non fruiti. Se, invece, il supplente avrà maturato giorni di ferie in numero pari o inferiore a quelli di sospensione delle lezioni, non vi sarà ovviamente pagamento.
Pari trattamento andrà disposto per il corrente a.sc. 2013/2014.
In assenza di specifiche disposizioni ministeriali, si ritiene che tale conteggio vada effettuato dall’ultima scuola di servizio a conclusione dell’a.sc. e non dopo ogni periodo di supplenza, per non creare disparità di trattamento tra i diversi supplenti."
Fonte
Forum ANP
In aggiunta il testo del comma di legge, da cui lettura non emerge il divieto di poter chiedere la fruizione fino a 6 gg di ferie durante i periodi di attività didattica (fatte salve le condizioni che conosciamo).
L. 135/2012, art 1 comma 54
"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
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