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Messaggio Da Stellastellina1975 Gio Nov 19, 2015 8:08 pm

Promemoria primo messaggio :

Faccio presente che esiste un gruppo Facebook chiamato "Teoria e Azione Docenti" nel quale si afferma che il Miur non ha ancora dato un'intepretazione ufficiale del comma 108 (sulla mobilità straordinaria) e che i criteri verranno decisi durante la contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali.

Il link è questo:  https://www.facebook.com/groups/1473881016240372/

Una delle interpretazioni possibili (che PARE sia stata confermata nientepopodimeno che da Faraone in persona) sarebbe quella secondo cui la sede provvisoria dei potenziatori potrebbe essere intesa come "sede di servizio" e quindi istituto scolastico, o ambito, e non provincia provvisoria, e che il comma 108 non esplicita l'obbligatorietà della mobilità straordinaria, e se lo facesse sarebbe in netto contrasto con la normativa precedente.

Riassumendo, secondo questa interpretazione, LA MOBILITA' STRAORDINARIA SAREBBE FACOLTATIVA, NON FORZATA.

Nel gruppo suddetto potrete trovare una spiegazione molto più dettagliata di quella che ho riassunto pocanzi, e con precisi riferimenti legali, inoltre troverete la lettera da inviare al MIUR, all'ARAN e ai sindacati.
Spero che lo farete in molti!


Ultima modifica di Stellastellina1975 il Dom Nov 22, 2015 5:08 pm - modificato 3 volte.

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Messaggio Da bonovox Dom Nov 22, 2015 11:55 am

Stellastellina1975 ha scritto:Faccio presente che esiste un gruppo Facebook chiamato "Teoria e Azione Docenti" nel quale si afferma che il Miur non ha ancora dato un'intepretazione ufficiale del comma 108 (sulla mobilità straordinaria) e che i criteri verranno decisi durante la contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali.

Una delle interpretazioni possibili (che PARE sia stata confermata nientepopodimeno che da Faraone in persona) sarebbe quella secondo cui la sede provvisoria dei potenziatori potrebbe essere intesa come "sede di servizio" e quindi istituto scolastico, e non provincia provvisoria, e che il comma 108 non esplicita l'obbligatorietà della mobilità straordinaria, e se lo facesse sarebbe in netto contrasto con la normativa precedente.

Riassumendo, secondo questa interpretazione, LA MOBILITA' STRAORDINARIA SAREBBE FACOLTATIVA, NON FORZATA.

Nel gruppo suddetto potrete trovare una spiegazione molto più dettagliata di quella che ho riassunto pocanzi, e con precisi riferimenti legali, inoltre troverete la lettera da inviare al MIUR, all'ARAN e ai sindacati.
Spero che lo farete in molti!



Nella L107 è scritto che i ruoli 2014 partecipano alla mobilità straordinaria a domanda, i ruoli 2015 (fasi B e C) partecipano.
Non credo che la norma sia da interpretare.
Partecipare obbligatoriamente alla domanda non vuol dire essere obbligatoriamente trasferiti.
A mio parere la norma è chiara, ma molto verrà fatto (a correggere eventualmente il tiro) nel contratto sulla mobilità che deve essere ancora scritto.

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 11:57 am

Bonovox i ricorsi si vingono sulle ambiguità delle leggi

erik

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 11:58 am

Infatti se ne sono accorti anche i relatiri vedi dichiarazioni della on. Coscia

erik

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Messaggio Da bonovox Dom Nov 22, 2015 12:21 pm

erik ha scritto:Bonovox i ricorsi si vingono sulle ambiguità delle leggi

E ricorri.

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 12:24 pm

Non ricorro ho solo sottolineato che molti danno le cose per scontato senza prevedere le possibili variabili, anche xm se non si formano gli ambiti territoriali salta tutta la mobilità straordinaria

erik

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Messaggio Da bonovox Dom Nov 22, 2015 1:41 pm

erik ha scritto:Non ricorro ho solo sottolineato che molti danno le cose per scontato senza prevedere le possibili variabili, anche xm se non si formano gli ambiti territoriali salta tutta la mobilità straordinaria

Appunto, a mio avviso non si deve dare per scontato che la norma sia suscettibile di interpretazione su questo punto.
I ruoli 2014 "partecipano a domanda" quelli 2015 (B e C) "partecipano".
Ai primi viene prospettata la possibilità e la volontarietà all'azione ai secondi no.
Quindi partecipare a domanda significa poter partecipare se lo si vuole (analogamente alle immissioni in ruolo straordinarie); partecipare significa farne parte. Chi si iscrive ad una gara ma poi non vi vuole partecipare, viene escluso a priori.
Ma a me di tutta questa storia mi interessa poco e ognuno può decidere liberamente, invece io credo che allo stesso risultato (evitare davvero la "deportazione") si possa giungere comunque con un oculato contratto sulla mobilità.
Se c'è la volontà politica di evitare troppi spostamenti, faranno partecipare tutti alla mobilità straordinaria (perché lo dice la legge) e aggiusteranno con un altro tweet o FAQ specifica. D'altro canto ne abbiamo già avuto prova.

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 2:05 pm

Vedi che mi dai ragione c'e ambiguità non certezza

erik

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 2:11 pm

Oltre alla parola partecipano non è ne meno da sottovalutare la discriminazione che si creerebbe tra docenti entrati prima e nuovi visto che lo status giuridico e lo stesso con stessi diritti

erik

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 2:13 pm

Franco molto dipede dalla classe di concorso molte non hanno avuto potenziamento vedi A059

erik

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 2:40 pm

Franco dipende quante cattedre in o.d ci saranno in mobilità e da quanti punti avrai nella stessa

erik

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Messaggio Da Ospite Dom Nov 22, 2015 3:12 pm

erik ha scritto:Oltre alla parola partecipano non è ne meno da sottovalutare la discriminazione che si creerebbe tra docenti entrati prima e nuovi visto che lo status giuridico e lo stesso con stessi diritti
erik, tralasci un aspetto non irrilevante.
Sono un dilettante della giurisprudenza, ma per quel poco che so, non ci sono entità abilitate a interpretare le norme, in modo insindacabile, al di fuori dei detentori del potere giudiziario.
È vero che gli organi tecnici e istituzionali hanno la facoltà di interpretare la norma. Sono organi tecnici e istituzionali i dirigenti, i ministeri competenti, le organizzazioni sindacali, ecc. Tuttavia l'affidabilità della loro interpretazione risiede nella competenza. Proprio perché competenti, la loro interpretazione si presume, in prima istanza, affidabile. Ma non perfetta e, come tale, impugnabile.
Se è chiamato in causa, allora entra in gioco l'interprete istituzionale della norma, il detentore del potere giudiziario. Sono le varie corti che entrano nel merito dell'interpretazione delle norme: il tribunale amministrativo in merito alle procedure, la corte di cassazione e il consiglio di stato in merito al rispetto concettuale del disposto legislativo. In sostanza, la giurisprudenza interviene nei casi in cui la legislazione è carente colmandone le lacune. Infine c'è la corte costituzionale, che interviene nel merito della stessa norma. La corte costituzionale non si limita a interpretare una norma, bensì fa le pulci alla stessa norma al fine di verificarne la compatibilità con la norma fondamentale, ovvero la Costituzione.

Allo stato attuale stiamo dibattendo sul significato intrinseco di una norma. Lo facciamo da uomini della strada, senza alcun titolo. Alla fine, a decidere saranno gli organi tecnici e istituzionali e a quello ci dovremo attenere. Salvo eventualmente ricorrere al potere giudiziario se riteniamo errata l'interpretazione della norma data dall'apparato burocratico e politico.

Gli iter procedurali hanno tuttavia dei tempi di smaltimento che non sono compatibili con la nostra sfera personale. Finché non arriva una sentenza, l'uomo della strada deve attenersi all'interpretazione data dal ministero, dai sindacati, dagli accordi sindacati-ministero. Al più può appellarsi al potere giudiziario qualora ritenga che la sua interpretazione non collimi con quella data dalle istituzioni. Se poi il conflitto va al di là dell'interpretazione ma ha radici nell'iniquità della norma, allora entra in ballo la Corte Costituzionale. Con i suoi tempi.

Alla fine dobbiamo sempre fare i conti con un tempo tiranno. Perché i tempi della giurisprudenza sono biblici. Nel frattempo dobbiamo attenerci agli organi istituzionali e dirigenziali. Perché la nostra interpretazione personale vale quanto il due di picche. Possiamo anche avere ragioni da vendere, ma finché le nostre ragioni non sono riconosciute dall'organo giudiziario competente, dobbiamo attenerci a quanto dispone chi ci precede nell'ordine gerarchico. Magari facendo in tempo ad andare in pensione prima che arrivi la sentenza di una Cassazione o il riconoscimento della lesione di un diritto costituzionale da parte della Corte Costituzionale.

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 3:31 pm

Lo so figurati Giancarlo io spero che in mobilità non facciamo altri pasticci

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Messaggio Da bonovox Dom Nov 22, 2015 3:57 pm

erik ha scritto:Vedi che mi dai ragione c'e ambiguità non certezza

Se ti riferisci a me, veramente ho scritto l'esatto contrario!
Lo ribadisco, per me non c'è nessuna ambiguità e nulla da interpretare nella norma relativamente al fatto di partecipare o meno alla mobilità straordinaria: partecipano tutti i B e C e solo su richiesta i ruoli 2014. Punto.

Qualcosa si potrà correggere in fase di contratto sulla mobilità (percentuali, precedenze, ec), questo sì, ma qui concordo con Franco71 circa il fatto che dovranno stare molto attenti a come procedere.
Qualunque cosa decideranno (concordo ancora con Franco71) sarà comunque un successo!

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 4:33 pm

Ma sicuramente correggeranno vanno tutelati tutti anche coloro rimasti in gae

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Messaggio Da cristyIIciclo Dom Nov 22, 2015 4:35 pm

Stella scusa potresti mettere l'esatto indirizzo facebook Teoria e Azione Docenti? Non lo trovo grazie

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Messaggio Da Stellastellina1975 Dom Nov 22, 2015 4:47 pm


Ti linko il gruppo Facebook e la lettera a OS:

https://www.facebook.com/groups/1473881016240372/

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-straordinaria-non-pu-essere-obbligatoria-docenti-gae-della-fase-c-lettera


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Messaggio Da Ospite Dom Nov 22, 2015 4:51 pm

Stellastellina1975 ha scritto:

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-straordinaria-non-pu-essere-obbligatoria-docenti-gae-della-fase-c-lettera

Infatti è un'opinione personale che fa acqua in più punti.

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Messaggio Da Stellastellina1975 Dom Nov 22, 2015 5:05 pm

giobbe ha scritto:
Stellastellina1975 ha scritto:

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-straordinaria-non-pu-essere-obbligatoria-docenti-gae-della-fase-c-lettera

Infatti è un'opinione personale che fa acqua in più punti.

Può darsi che sia come dici tu. Ma allora privilegiare la scelta della prima provincia e non permettere alle scuole di scegliere le cdc ma solo di mettere in ordine le aree? Dal testo di legge non si poteva intuire niente di tutto ciò, eppure è stato fatto. Quindi tutto è ancora possibile.


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Messaggio Da cristyIIciclo Dom Nov 22, 2015 5:18 pm

Grazie...

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 5:24 pm

Giobbe non mi pare che faccia acqua se mai è il testo di legge che ha creato la falla

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Messaggio Da Ospite Dom Nov 22, 2015 6:01 pm

erik ha scritto:Giobbe non mi pare che faccia acqua se mai è il testo di legge che ha creato la falla
Due punti inesatti di quell'opinione:
Tutte le immissioni in ruolo, e queste ultime non potevano sottrarvisi, sono assegnate su sede provvisoria nel primo anno per poi avere la sede definitiva nell'anno successivo.
I posti attualmente occupati dai neo immessi in ruolo sono disponibili per i trasferimenti per l'anno prossimo.

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Messaggio Da erik Dom Nov 22, 2015 6:46 pm

Ovvio che sono provvisori devi superare l'anno di prova altrimenti sarebbero definitivi

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Messaggio Da Ospite Dom Nov 22, 2015 6:52 pm

Il testo di legge, oltre a presentare delle imperfezioni che lasciano aperte soluzioni applicative anche drasticamente alternative, richiede comunque un regolamento attuativo. Infatti un contesto operativo necessita della definizione dettagliata delle procedure, cosa che non il testo di legge, in genere, non può offrire quando il contesto operativo è complesso.
La mobilità è uno di quei casi di contesti operativi complessi. La legge fissa le direttive, ma la sua attuazione richiede una regolamentazione tecnica, attraverso un decreto o un'ordinanza o anche una semplice circolare emanati dal ministro. Ovviamente questa regolamentazione dovrà rispettare la sostanza della norma fondamentale.
Dire come si svolgerà la mobilità sulla base di nostre interpretazioni è prematuro, perché ad un testo non esplicito si possono formulare più interpretazioni.
Limitiamoci per semplicità al solo verbo "partecipare".
"Partecipano" è meno esplicito di "devono partecipare" o "possono partecipare" o "non partecipano". C'è un vuoto che deve essere colmato con una regolamentazione. Ebbene, la regolamentazione non può sancire il divieto di partecipazione perché nel testo di legge non c'è scritto "non partecipano". In questo caso l'applicazione della norma sarebbe in contrasto con la stessa norma. Tuttavia può optare alternativamente per l'obbligatorietà o per la facoltatività della partecipazione, in quanto l'assenza della forma modale del verbo lascia aperte entrambe le interpretazioni.

Un altro esempio è il difetto esplicativo del periodo (sempre nel comma 108) che sancisce la mobilità straordinaria:
Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai
sensi del comma 98, lettere b) e c)
Un errore interpretativo che si sta facendo da un sacco di tempo è il significato che si vuole attribuire alla locuzione "per tutti i posti vacanti e disponibili".
Questo non significa necessariamente che sarà messo a disposizione il 100% dei posti vacanti e disponibili. Infatti, la prosecuzione della frase lascia intendere che "tutti" possa riferirsi al fatto che saranno oggetto di destinazione anche i posti dell'organico di potenziamento e non solo quelli dell'organico di diritto. Ma questo non implica che tutti i posti vacanti e disponibili saranno occupati dalla mobilità straordinaria!
Pensiamo all'analogia con l'attuale sistema: la domanda di trasferimento interprovinciale si svolge per tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto: ciascun posto vacante e disponibile può essere destinato ad un trasferimento interprovinciale. Ma il trasferimento interprovinciale si attua solo su una quota dei posti vacanti e disponibili, perciò resta sempre una parte dei posti da destinare alle immissioni in ruolo.

Come si potrebbe applicare il comma 108? Questo è un esempio:
1) in sede di domanda, gli immessi in fase C possono esprimere preferenze nell'ambito provinciale ma anche nell'ambito nazionale (facoltà prevista nel comma 108 in deroga al vincolo triennale. Non necessariamente un obbligo perché non c'è scritto "devono partecipare")
2) alla mobilità straordinaria viene riservato il 25% di tutti i posti vacanti e disponibili sia del diritto sia del potenziamento (il contingentamento è compatibile con la legge perché il comma 108 non prescrive esplicitamente che sia messo a disposizione il 100% dei posti)
3) le domande di mobilità dei pre-2015 saranno trattate prioritariamente. Questo significa che - in teoria - il 25% dei posti sarà occupato dalla mobilità interprovinciale (compatibile con il testo della legge perché il comma 108 prescrive che la mobilità straordinaria sia trattata prima della mobilità dei neoimmessi in fase B e C)
4) in una fase successiva saranno trattate le domande di mobilità degli immessi 2015.

Questo schema di regolamento non è per niente incompatibile con quanto disposto dal comma 108:
- tutti i posti, di diritto e di potenziamento, possono essere oggetto di destinazione per la mobilità straordinaria
- la mobilità straordinaria precede quella dei neoimmessi
- i neoimmessi partecipano alla mobilità in ambito nazionale

È ovvio che - nella simulazione che ho fatto - il 25% dei neoimmessi risulterà in esubero e dovrà perciò essere trasferito in altre province. A questo punto, chi sarà trasferito di quel 25%?
Secondo il mio modello di simulazione la chiave è la lista di preferenze e il punteggio. Resteranno in provincia quelli che hanno un punteggio più alto, non hanno espresso preferenze verso altre province e le loro preferenze sono conciliabili con il 75% dei posti residui dopo la mobilità straordinaria. Andranno via sicuramente quelli che hanno espresso come prima preferenza l'ambito di un'altra provincia. Gli altri, quelli esclusi dal 75% dei posti residui, andranno via. Se hanno espresso delle preferenze verso altre province saranno "accontentati" in questa destinazione. Se non hanno espresso preferenze interprovinciali saranno invece trasferiti d'ufficio nella prima provincia viciniore che offre posti disponibili.

Ovviamente è tutto da vedere, ma anche questo è uno scenario che non è affatto in contrasto con il dettato del comma 108.

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