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Messaggio Da h725 Sab Apr 28, 2012 12:19 pm

Salve a tutti. Ho un contratto su maternità, quindi pagato dal tesoro, che terminerà alla fine delle attività didattiche. In segreteria mi hanno detto che per gli scrutini avrò un contratto ex novo pagato dalla scuola e che quindi i giorni tra il nove giugno e i giorni degli scrutini non sarò pagata. E' corretto questa procedura? O mi dovrebbero semplicemente prorogare il contratto che già ho?

Una mia amica è in una situazione analoga ma il 9 giugno lei avrà 179 giorni di servizio nella stessa scuola. I giorni del contratto per gli scrutini le potranno valere per arrivare a 180 giorni per un eventuale salvaprecari del prossimo anno, anche se tra il nove giugno e gli scrutini ci sono dei giorni non coperti da contratto?
Spero di essere stata chiara e grazie per l'aiuto.

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Apr 28, 2012 12:21 pm

h725 ha scritto:Salve a tutti. Ho un contratto su maternità, quindi pagato dal tesoro, che terminerà alla fine delle attività didattiche.

Terminerà alla "fine delle lezioni" non delle attività.

In segreteria mi hanno detto che per gli scrutini avrò un contratto ex novo pagato dalla scuola e che quindi i giorni tra il nove giugno e i giorni degli scrutini non sarò pagata. E' corretto questa procedura? O mi dovrebbero semplicemente prorogare il contratto che già ho?

http://www.orizzontescuola.it/node/21895. Ultima faq


Una mia amica è in una situazione analoga ma il 9 giugno lei avrà 179 giorni di servizio nella stessa scuola. I giorni del contratto per gli scrutini le potranno valere per arrivare a 180 giorni per un eventuale salvaprecari del prossimo anno, anche se tra il nove giugno e gli scrutini ci sono dei giorni non coperti da contratto?

Valgono

Spero di essere stata chiara e grazie per l'aiuto.
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Messaggio Da h725 Sab Apr 28, 2012 12:32 pm

Sì, termine delle lezioni, giusto.
Quindi per gli scrutini visto che la titolare è in maternità e non rientrerà è come mi hanno detto in segreteria.
Grazie Paolo, come sempre tempestivo nelle risposte.

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Messaggio Da Dec Sab Apr 28, 2012 1:43 pm

Dipende dai giorni di assenza della titolare, se sono più o meno di 150 consecutivi, come Paolo ha spiegato nella faq.

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Messaggio Da h725 Sab Apr 28, 2012 4:48 pm

La titolare sarà assente per più di 150 giorni consecutivi e non rientrerà. Quindi fine del contratto il 9 giugno e ulteriore contratto per gli scrutini, giusto Dec?

h725

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Messaggio Da Dec Sab Apr 28, 2012 5:35 pm

No, ti spetta la proroga dall'ultimo giorno di scuola all'ultimo giorno degli scrutini, quindi anche con eventuale pagamento dei giorni in cui non sei impegnata.

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Messaggio Da h725 Sab Apr 28, 2012 6:08 pm

Nell'ultima faq del link leggo:
"La differenza, però, tra il docente che arriva al termine delle lezioni in sostituzione di un titolare rientrato dopo il 30 aprile e un altro che invece sostituisce un titolare assente ad altro titolo è questa:
I supplenti dei docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile vengono mantenuti in servizio fino al termine degli scrutini e delle valutazioni finali con un contratto di proroga che va dal termine delle lezioni fino al giorno di conclusione delle operazioni di scrutinio/esami;
Gli altri supplenti, nominati fino al termine delle lezioni, ma non in sostituzione dei docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile, beneficiano di un ulteriore contratto che va dal primo all’ultimo giorno di presenza dei docenti stessi nelle attività di scrutinio e valutazione finale delle classi loro assegnate (in questo caso non si tratterà però di una proroga contrattuale dal giorno successivo al termine delle lezioni fino al giorno conclusivo delle operazioni ma di un contratto per i soli giorni “necessari”).

La questione dei 150 giorni è posta nella faq precedente in merito al fatto se la supplenza debba decadere io meno se il titolare rientra prima di 150 giorni consecutivi di assenza.
Sono comunque correlate le due cose?
Mi è sfuggito qualcosa?

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Messaggio Da Dec Sab Apr 28, 2012 7:37 pm

In effetti questa faq, secondo me, non è chiara; con Paolo ne abbiamo parlato anche in altri topic: secondo lui, così si capisce che conta il fatto di rientrare nell'art. 37 (se non sbaglio), ma io se leggessi non capirei questo. Comunque sono ragionevolmente sicuro di quello che ho scritto (tra l'altro è capitato anche a me l'anno scorso e la segreteria, dopo un'accurata ricerca, è arrivata alle stesse conclusioni). Lascio a Paolo1974 altre eventuali precisazioni. Ma secondo me, con tutta la stima che ho per lui, questa faq dovrebbe riscriverla meglio:-)

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Apr 28, 2012 7:47 pm

Dec ha scritto:In effetti questa faq, secondo me, non è chiara; con Paolo ne abbiamo parlato anche in altri topic: secondo lui, così si capisce che conta il fatto di rientrare nell'art. 37 (se non sbaglio), ma io se leggessi non capirei questo. Comunque sono ragionevolmente sicuro di quello che ho scritto (tra l'altro è capitato anche a me l'anno scorso e la segreteria, dopo un'accurata ricerca, è arrivata alle stesse conclusioni). Lascio a Paolo1974 altre eventuali precisazioni. Ma secondo me, con tutta la stima che ho per lui, questa faq dovrebbe riscriverla meglio:-)

Nella faq mi sono attenuto alle indicazioni del MIUR della nota del 17 giugno 2009.

"A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale."

Effettivamente tale dicitura potrebbe creare delle interpretazioni, cioè a dire "bastano i 150 gg (90 se classi terminali) oppure il titolare deve "effettivamente" rientrare a scuola a disposizione dopo il 30 aprile"?

Quindi ho voluto utilizzare la stessa dicitura pur concordando con Dec. E accetto molto volentieri le sue "critiche".

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Messaggio Da Dec Sab Apr 28, 2012 9:29 pm

Modesta osservazione, non critica:-)
Il problema è che il Miur è noto per scrivere in modo incomprensibile, quindi noi ci aspettiamo che tu sia più chiaro:-)

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Messaggio Da So delicate Sab Apr 28, 2012 10:04 pm

Scusate, io ho letto più volte ma continuo a non capire. Potreste spiegarmelo di nuovo, come se fossi un bambino?

Io lavoro da dicembre in una scuola che mi ha fatto - da dicembre ad oggi - quattro contratti attaccati.

L'ultimo contratto scadrà il 10 giugno e poi vogliono farmi un contratto isolato e staccato di un giorno per gli scrutini.

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Messaggio Da Dec Dom Apr 29, 2012 1:33 am

E' sbagliato. Dato che il/la titolare è assente da più di 150 giorni consecutivi senza mai essere rientrato/a nemmeno durante le vacanze di Natale o Pasqua, hai diritto ad una proroga dall'11 all'ultimo giorno degli scrutini.

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 29, 2012 9:14 am

Dec ha scritto:Modesta osservazione, non critica:-)
Il problema è che il Miur è noto per scrivere in modo incomprensibile, quindi noi ci aspettiamo che tu sia più chiaro:-)

Hai ragione, anche perché ai colleghi li abbiamo "abituati" bene...eh eh
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 29, 2012 9:16 am

So delicate ha scritto:Scusate, io ho letto più volte ma continuo a non capire. Potreste spiegarmelo di nuovo, come se fossi un bambino?

Io lavoro da dicembre in una scuola che mi ha fatto - da dicembre ad oggi - quattro contratti attaccati.

L'ultimo contratto scadrà il 10 giugno e poi vogliono farmi un contratto isolato e staccato di un giorno per gli scrutini.


La condizione della proroga sono i giorni di assenza, non il rientro a disposizione della titolare.

Anche se, come detto, l'interpretazione letterale della norma può dare adito ad interpretazioni.
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Messaggio Da h725 Dom Apr 29, 2012 3:40 pm

Confesso di essere ancora un pò confusa e provo a mettere ordine (fermo restando che mi fido pienamente di Paolo e Dec) ma vorrei dare dei riferimenti in segreteria dove tutti erano molto sicuri del fatto che il contratto si debba interrompere.

Ricapitolando:
Art.37:"1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

Ho poi trovato due note ministeriali commentate da Lalla:
La nota del 10 giugno 2009 afferma

"2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione [...]comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami

nota del 17 giugno 2009, in cui a chiarimento e parziale rettifica della precedente, afferma

"al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale"

Lalla spiega poi che:

"- il mantenimento in servizio, con proroga del contratto dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all'ultimo giorno di scrutini e/o esami spetta al docente che sostituisce il collega che rientra dopo il 30 aprile, come indicato dall'art. 37 del CCNL"
"- il contratto per i giorni necessari agli scrutini e/o agli esami solo per i docenti supplenti temporanei che non rientrano nell'ipotesi dell'art. 37" (quindi che non raggiungono i 150 giorni, giusto?)

Quello di cui si deve tener conto per la nota del 17 giugno 2009 è quel "al di fuori delle ipotesi di cui all'art.37", per cui questo passaggio vale solo se non si rientra in questo articolo, ossia se il titolare si è assentato per meno di 150 giorni consecutivi.
E' giusto così?

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Messaggio Da Dec Dom Apr 29, 2012 3:49 pm

Sì.

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Messaggio Da h725 Dom Apr 29, 2012 3:54 pm

Bene, grazie mille!

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Messaggio Da maria guarino Lun Apr 30, 2012 10:59 am

buon giorno a tutti, posso chiedere anch'io una informazione?

lavoro su sostegno 12 ore 6 in prima e 6 in terza, ho un contratto fino al 24 maggio, se la collega che sostituisco non rientra, mi prorogano il contratto fino a termine delle lezioni e poi mi pagano i giorni aggiuntivi degli esami, giusto? Me li pagano solo sulle sei ore in terza visto che la terza e' una?
La collega e' assente da febbraio e io lavoro dal mese dopo, marzo (per un mese non hanno chiamato nessuno); se rientra il 25, sara' lei a seguire i ragazzi o viene messa a disposizione e continuo io?

Scusatemi per la confusione e l'ansia ma vorrei riuscire a capire se avro' o meno le settimane necessarie alla disoccupazione ord.
grazie

maria guarino

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Messaggio Da Dec Lun Apr 30, 2012 12:18 pm

maria guarino ha scritto:La collega e' assente da febbraio e io lavoro dal mese dopo, marzo (per un mese non hanno chiamato nessuno); se rientra il 25, sara' lei a seguire i ragazzi o viene messa a disposizione e continuo io?
Direi che viene messa a disposizione e continui tu perchè i 90 giorni di assenza ci sono. Però deve rientrare in prima perchè non è assente da 150 giorni. Quindi la tua proroga sarà solo per sei ore. Vediamo se Paolo1974 o altri confermano.

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Apr 30, 2012 1:29 pm

credo che il caso sia questo:

http://www.orizzontescuola.it/node/21895

Se un docente titolare insegna in due classi, una I o II media (o comunque una classe non terminale) e una terza media (o un V superiore), e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni, al suo rientro dopo il 30 aprile la sua messa a disposizione in quali classi avverrà e come verrà utilizzato il supplente che l’ha sostituito?

Se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, nella classe non terminale, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni, dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento solo nella classe terminale.

Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale.

Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale decade dalla supplenza.
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Messaggio Da alepy Lun Apr 30, 2012 5:00 pm

Salve, vorrei approfittare della vs disponibilità per esporvi il mio caso: Ho un incarico al 31 agosto (scuola primaria) e sono stata in obbligatoria fino alla metà di gennaio. Poi ho usufruito di malattia mia/bambino e congedo, il tutto frazionato ma coprendo tutti i periodi...fino al 13 aprile (in questo modo la supplente ha potuto fare 180 gg di servizio). Da lunedì 16 ho preso altri periodi di assenza cercando stavolta di recuperare qualche sabato e domenca compreso questo ponte... Dal 2 maggio se io non rientro tocca di nuova alla stessa supplente? grazie!!!

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Messaggio Da Dec Mar Mag 01, 2012 12:43 am

Sì, certo, finchè non rientri in classe la supplente rimane. Però avendo interrotto per i sabati e le domeniche, se tu rientri prima della fine dell'anno scolastico, devi andare in classe (e lei va a casa) e non rimani a disposizione.

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Messaggio Da alepy Mar Mag 01, 2012 9:08 pm

Dec ha scritto:Sì, certo, finchè non rientri in classe la supplente rimane. Però avendo interrotto per i sabati e le domeniche, se tu rientri prima della fine dell'anno scolastico, devi andare in classe (e lei va a casa) e non rimani a disposizione.

Ho interrotto solo a partire da sabato 14 aprile...vuol dire che da lunedì 16 (nuova motivazione di assenza) la segreteria ha ricominciato a contare i 150 gg? Ho interrotto anche per questo ponte, quindi stesso discorso, se ho ben capito...Significa che quando rientrerò alla fine di maggio o il primo giugno potrò andare in classe e non a disposizione...è così? Grazie ancora!

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Messaggio Da Dec Mer Mag 02, 2012 12:46 am

Esatto.

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Messaggio Da alepy Mer Mag 02, 2012 6:16 pm

Intanto grazie...e comunque la segreteria sostiene che poichè la supplente aveva già maturato i 150 gg quando io ho cominciato a frazionare, spetta a lei finire l'anno sulla classe...tu che dici?

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