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Messaggio Da matisse80 Lun Ott 11, 2010 5:04 pm

Promemoria primo messaggio :

Quando l'alunno H è assente, l'insegnante di sostegno deve essere in classe o può rimanere in aula insegnanti a disposizione???

matisse80

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Messaggio Da Danessia Mer Dic 08, 2010 4:40 pm

Forse riuscirebbero ad essere applicate con l' aiuto dei genitori dei ragazzi disabili.
Il problema è che, spesso, i genitori non conoscono le leggi che tutelano i diritti dei propri figli. In questo caso, personalmente, considero doveroso, da parte dell' insegnante di sostegno, rendere partecipi i genitori.
Anche nella classe di mia figlia l' insegnante di sostegno è stato utilizzato per due volte come "supplente" in altra classe, ma io, normativa alla mano, ho parlato sia con l' insegnante che con il dirigente chiedendo che la cosa non si ripetesse più.
Mi dispiace dirlo, ma, spesso, i ragazzi disabili vengono trattati in maniera diversa in base al "tipo" di genitori che hanno ...più non si conoscono i diritti , più i dirigenti, o a volte gli stessi insegnanti di sostegno, possono fare quello che vogliono.

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Messaggio Da Emytango Gio Dic 09, 2010 12:45 pm

Hai ragione, in parte. Come la mettiamo con l'ultima nota ministeriale di Novembre 2010 che su riportato? Ormai l''ins.te di sostegno può, in casi eccezionali, uscire dalla propria classe e fare supplenza in altra...è legge e il Ds a quest'ultima si appella, o no?

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Messaggio Da kiah Gio Dic 09, 2010 3:47 pm

MA Il caso eccezionale ci sta, può succedere che (ad esempio) un giorno ci siano maree di assenti, o la neve o che so. ma deve essere apputno un caso eccezionale, non la norma.
e deve essere impossibile provvedere con altre sostituzioni.quando mi è successo di dover tamponre, lasciavo l'alunno disabile in classe, anche se i collehi volevano che me lo portassi dietro. cosi dopo un paio di volte hanno evitato, per non trovarsi da soli con il ragazzo in difficoltà

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Messaggio Da Emytango Gio Dic 09, 2010 8:39 pm

Comunque, ormai le leggi cambiano come nulla e il buon senso si va a fare benedire, si ragiona solo in termini economici, non umani, che schifo....

Emytango

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Messaggio Da Ospite Sab Gen 08, 2011 1:10 pm

Colleghi, ho un dubbio.
A chi bisogna assegnare la supplenza tra un docente a disposizione per completamento ore ed il docente di sostegno della classe?

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Messaggio Da Cinderella Lun Gen 10, 2011 12:31 am

Egle1979 ha scritto:Colleghi, ho un dubbio.
A chi bisogna assegnare la supplenza tra un docente a disposizione per completamento ore ed il docente di sostegno della classe?

Mi pare che la legge dice che il docente di sostegno debba essere individuato per la sostituzione... Ma non so se esso ha la priorità o meno... (temo di sì...)

Il buon senso direbbe che il docente a disposizione, visto che è già pagato.... dovrebbe venire a far supplenza invece di starsene a leggere il giornale in aula professori... e i due docenti di sostegno e curricolare dovrebbero essere in compresenza in quella classe... in modo da intervenire in modo più efficace...
In caso contrario il docente di sostegno potrebbe essere in difficoltà ad intervenire su Pierino se deve guardare oltre a lui anche tutta la classe...
Anche visto che molti alunni normodotati non ci considerano nemmeno degli insegnanti e non vogliono prendere ordini da noi...

Ciao da Cindy


Cinderella

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Messaggio Da Cinderella Lun Gen 10, 2011 12:40 am

kiah ha scritto:MA Il caso eccezionale ci sta, può succedere che (ad esempio) un giorno ci siano maree di assenti, o la neve o che so. ma deve essere apputno un caso eccezionale, non la norma.
e deve essere impossibile provvedere con altre sostituzioni.quando mi è successo di dover tamponre, lasciavo l'alunno disabile in classe, anche se i collehi volevano che me lo portassi dietro. cosi dopo un paio di volte hanno evitato, per non trovarsi da soli con il ragazzo in difficoltà

Io so che in casi eccezionali, ma davvero eccezionali, l'insegnante di sostegno può essere utilizzato per fare una supplenza in un'altra classe anche quando l'alunno è presente...
Esempio: telefona improvvisamente il prof. Tizio dicendo: "ho un terribile mal di denti e quindi STAMATTINA non riesco a venire. La scuola cerca un supplente per il prof. Tizio e, non trovandolo, prende un insegnante di sostegno... Per non lasciare una classe scoperta...

In questo caso mi hanno detto che la supplenza è lecita perché è una situazione improvvisa e che l'unico modo di risolverla è ricorrere all'insegnante di sostegno... Lecito a patto che DAVVERO non ci fosse proprio nessun altro disponibile a disposizione oppure a pagamento...

Caso diverso è quando il prof. Tizio telefona a scuola e dice: "Lunedì prossimo devo andare dal dentista... e quindi mi assenterò"
In questo caso la supplenza NON è lecita... perché la scuola in quei tot giorni doveva attivarsi per trovare il sostituto...

Ciao da cindy

Cinderella

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Messaggio Da forza Dom Mar 13, 2011 8:10 pm

scuolanelcaos ha scritto:Salve a tutti ...

ho bisogno di un consiglio.
Sono insegnante di sostegno in una piccola scuola .
Vorrei sapere da voi , perchè ho letto vari post, ma ho ancora le idee confuse : "quando siamo OBBLIGATI a fare supplenza?". Ho letto le linee guide e varie circolari .. ma trovo ancora delle lacune ...

Vi espongo vari casi che capitano nella mia scuola :

1)manca il docente Caio nella classe 1 , io sono nella classe 2 e vengo spedita lì a fare supplenza perchè è una classe dove ho un alunno.


2) manca il docente Caio nella classe 3 (dove io non go la contitolarità) , il docente Tizio che è in classe con me viene mandato nella classe 3 e io rimango dove mi trovo a fare supplenza a tutta la classe.


3)manca il docente Caio nella classe 1 , io sono nella classe 2, c'è un altro insegnante di sostegno nella classe 3 ... si decide che SEMPRE io debba fare la supplenza nella classe 1, perchè io ho la contitolarità ( ma allora perchè non si lascia per lo stesso modo di pensare l'insegnante di sostegno nella classe 3 e si manda il curricolare nella classe 1 dato che ci insegna ?)

Grazie a chi vorrà rispondermi!

.
forza
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Messaggio Da forza Dom Mar 13, 2011 8:12 pm

petrucci69@tiscali.it
scusa se mi inserisco nel post ma aggiungo due mie richieste:

1 - sono insegnante di sostegno della classe 1 mi chiedono di posticipare l'ora dalla I alla II (la prima ora sono in classe con l'insegnante curricolare mentre la II rimango da solo a fare supplenza)
2 - sono insegnante di sostegno nella classe 1 l'alunna è assente e mi mandano come supplente in una classe x (non è la mia classe e non sono presenti alunni con sostegno)
.
scuolanelcaos

Speriamo che questo thread possa aiutare a fare chiarezza su TANTE situazioni che avvengono a scuola e che molte volte sono ambigue . Perchè non sempre riusciamo a capire come comportarci e in quali situazioni possiamo "impuntarci" dicendo : "No, in questo caso non tocca a me sostituire il collega assente!" .

Io , per quanto legga le varie circolari o le linee guida, non trovo mai CHIAREZZA ...

.
kiah
.diciamo che molti dei casi che hai posto non si pongono. ti spiego: se tu sei in altra classe, sarai pure cotitolare, ma in quel momento il fatto che ti tolgano dalla classe x per andare nella y si configura coem reato di interruzione di pubblico servizio.
l'unico accettabile è che il docente di materia con cui sei in compresenza venga spostato nella classe scoperta e che tu rimanga dove stai svlgendo il tuo orario, sebbene in qs caso sia il collega che interrompe ingiustificatamente il suo servizio.
l'ideale sarebbe mandare in una classe scoperta docenti liberi. l'unico caso in cui accetto di lasciare il mio servizio sos per fare una supplenza è quando c'è urgenza di coprire una classe e per carenze di docenti o perchè si è saputo all'ultimo minuto è difficile organizzarsi altrimenti.
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Messaggio Da Ospite Mar Mar 15, 2011 4:00 pm

[quote="Cinderella"]
Egle1979 ha scritto:

....Anche visto che molti alunni normodotati non ci considerano nemmeno degli insegnanti e non vogliono prendere ordini da noi...


Beh ... mal comune mezzo gaudio.
E dire che a volte penso proprio che sia "colpa" mia quando per attirare l'attenzione della classe (delle "mie" classi!) devo impegnarmi 10 volte i curriculari
Tanto che quando ogni tanto (e dico davvero "ogni tanto", lo sanno che sennò mi rifiuto) mi mandano a fare qualche supplenza in altre classi non dico più che sono "di sostegno", e tiro fuori la mia disciplina. Allora, va decisamente meglio.
Mah.

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Messaggio Da hogarth Gio Mar 17, 2011 8:47 pm

Mi inserisco in questo post per chiedere un altro chiarimento: è normale che un insegnante di sostegno sia spesso e volentieri impegnato ad accompagnare alunni in uscita per attività sportive, lasciando i suoi alunni privi delle ore di sostegno a cui avrebbero diritto? Nella mia scuola succede più di qualche volta, ma io non lo trovo giusto. Naturalmente gli alunni con disabilità seguiti da questo docente non partecipano a queste attività, quindi restano senza docente. Ma non dovrebbero essere loro ad averne più diritto?

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Messaggio Da titifra Gio Mar 17, 2011 8:56 pm

hogarth ha scritto:Mi inserisco in questo post per chiedere un altro chiarimento: è normale che un insegnante di sostegno sia spesso e volentieri impegnato ad accompagnare alunni in uscita per attività sportive, lasciando i suoi alunni privi delle ore di sostegno a cui avrebbero diritto? Nella mia scuola succede più di qualche volta, ma io non lo trovo giusto. Naturalmente gli alunni con disabilità seguiti da questo docente non partecipano a queste attività, quindi restano senza docente. Ma non dovrebbero essere loro ad averne più diritto?
Non è normale...
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Messaggio Da stefi81 Ven Mar 18, 2011 9:10 pm

Salve, ho visto la normativa Nota ministeriale 8 novembre 2010, prot. n. 9839 e non ho chiara una cosa..cosa si intende per "contemporaneità non programmata"? Ho fatto una ricerca ma non trovo risposta. Mi potete aiutare, per favore? avrei una certa urgenza perchè sto avendo problemi col dirigente della mia scuola, in quanto non comunico l'assenza del bambino disabile. Io so che non sono obbligata a comunicarlo visto che la nota suddetta parla di non utilizzazione dei docenti di sostegno.. quel che mi preoccupa è il "tranne in casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Mar 19, 2011 10:33 am

stefi81 ha scritto:Salve, ho visto la normativa Nota ministeriale 8 novembre 2010, prot. n. 9839 e non ho chiara una cosa..cosa si intende per "contemporaneità non programmata"? Ho fatto una ricerca ma non trovo risposta. Mi potete aiutare, per favore? avrei una certa urgenza perchè sto avendo problemi col dirigente della mia scuola, in quanto non comunico l'assenza del bambino disabile. Io so che non sono obbligata a comunicarlo visto che la nota suddetta parla di non utilizzazione dei docenti di sostegno.. quel che mi preoccupa è il "tranne in casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

Intende ciò che è possibile fare dalla scuola in base ai commi 5 e 6 dell'art 28 del CCNL:


5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello
regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella
scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore
settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali
di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore
da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti
interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle
22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o
per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche
con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria
eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno
destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo
di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.


6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da
realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi
collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi
didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola
dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione
in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per
attività parascolastiche ed interscolastiche



Per ciò che riguarda i casi "eccezionali non altrimenti risolvibili" la nota fa sicuramente riferimento al fatto che se l'ultima soluzione è quella di dividere le classi, cioè in quell'ora quindi non si può risolvere altrimenti il "caso", allora si ricorre all'insegnante di sostegno. Io la leggo così.

Comunque sulla questione leggi anche ciò che a questo proposito dice l'USR della Basilicata.

Qui ti puoi fare un'idea complessiva della questione.

http://www.gildains.it/news/elenco.asp?area=&tag=nota%209839/10&idtag=601
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Messaggio Da stefi81 Gio Mar 24, 2011 2:43 pm

grazie per la risposta..nel frattempo sono stata convocata dal dirigente per risolvere la questione..vedremo i risvolti..

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Messaggio Da yoshi Ven Apr 08, 2011 2:32 pm

Salve, io vorrei sapere ,se e' corretto invece fare sostituzioni in altre classi quando ne' l'alunno H ne' la classe sono presenti.
mi e' successo oggi che la classe ,compreso il ragazzo che seguo , sono andati in gita ed avendo io 3 ore mi hanno dato 2 ore di sostituzione in una classe e 1 ora in un'altra. Io credo sia corretto, ma ho appena cominciato sul sostegno e volevo conferma.grazie
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Messaggio Da forza Ven Apr 08, 2011 6:29 pm

è corretto visto ke tu sei restata a scuola a disposizione
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Messaggio Da honeymilk Gio Apr 21, 2011 8:49 am

A me invece è successo che una collega, avendo già usufruito dei 3gg per motivi familiari disponibili per gli insegnanti di ruolo, usufruisca delle ore quando ci sono io per prendersi giorni di ferie!Capita infatti che ungionro ha 2 ore con un'altra collega di sos in una classe, un'ora con me in un'altra classe.
Scusate ma si può???No perché quando anche a me è capitato di poter insegnare la mia materia non mi sono mai permessa di prendere ferie senza chiedere nulla all'insegnante di sos sulle mie ore, dando per scontato che lei/lui mi sostituisse.
Per me non è un problema fare supplenza, capisco che sei sulla classe, ma di solito le ferie le prendi se nn gravi economicamente sulla scuola e quindi chiedi ai colleghi di sostituirti, mi chiedo perché lei non debba recuperare le ore che mi fa di fatto "perdere" all'alunno che seguo (caso difficile) quando rientra...certe cose sono assurde.
Che voi sappiate si può?tra l'altro giorni strategici ovviamente, prima e post vacanze!

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Messaggio Da yoshi Mer Mag 11, 2011 11:48 am

Beh, allora a quanto pare e' prassi, succede la stessa cosa anche a me, ma io dico se scelgono proprio i giorni in cui ci siamo noi a coprirle, non puo' certo essere un caso o un urgenza.Una di queste volte il mio alunno H si e' fatto male in classe, per fortuna una sciocchezza ,e se fosse stata una cosa piu' grave ? di chi sarebbe stata la responsabilita'? probabilmente non sarebbe successo niente se non avessi dovuto fare sostituzione.
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Messaggio Da cri Mer Mag 11, 2011 11:57 am

Per molte docenti di classe titolari noi di sostegno siamo una ruota di scorta da usare a loro piacimento. Io lavorando sul sostegno spesso vengo trattata come un fantasma....per loro ciò che dico o penso non fa testo. La loro parola è quella che conta su tutto. Io senza sapere nulla mi ritrovo da sola in una classe con 29 bambini e due handicap di cui uno grave. Ma vi sembra normale? Quando sono andata dal dirigente, dopo averne ovviamente parlato prima con le colleghe, ha detto che devo adattarmi se ci sono ferie delle colleghe. Io non ne posso davvero più. Quando poi servono a me le ferie loro non me le fanno concedere perchè da sole non ce la fanno a stare con i bambini con problemi.....DITEMIO SE QUESTA è GIUSTIZIA!
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Messaggio Da iza Gio Mag 12, 2011 6:20 pm

neanche io ne posso più...nella mia scuola vengo continuamentre usata le colleghe ne approfittano per chiedere cambi orari mentre ci sono io in classe e poi se qualke volta cambio io orario sapete come recupero io ore perse con i bimbi?stando a disposizione della scuola quindi con supplenze...allucinante

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Messaggio Da Danessia Gio Mag 12, 2011 7:00 pm

Scheda n. 314
Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10)
Personale scolastico - Insegnanti di sostegno - Insegnanti curricolari
Il Ministero dell'Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell'utilizzo improprio dell'insegnante per l'attività di sostegno in supplenze, quando l'alunno assegnato sia presente a scuola.
Si riporta di seguito il testo della Nota Ministeriale prot. 9839 dell'8 novembre 2010, con la quale pure si riafferma l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria.


--------------------------------------------------------------------------------


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Uff. III

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.


Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07).

Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta


--------------------------------------------------------------------------------

OSSERVAZIONI

A proposito del divieto di utilizzo dei docenti per il sostegno in supplenze, quando l'alunno sia a scuola, la Nota Ministeriale, in chiusura recita " ....salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili."

Questa espressione, se male interpretata da Dirigenti in difficoltà di personale e di risorse, può vanificare il divieto reso finalmente esplicito già presente in modo meno chiaro nelle Linee-guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 Agosto 2009.

Pertanto si ritiene che:

•innanzi tutto il docente non deve essere impegnato con il proprio alunno, poichè distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio;
•deve inoltre trattarsi non solo di "casi eccezionali", ma questi debbono essere pure "non altrimenti risolvibili". Ciò significa che non solo debbono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino ad un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni; ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell'ora. Infatti ormai in base al D.M. 131/07 sulle supplenze, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell'arco di un'ora l'aspirante a supplenza può intervenire ed assumere immediatamente l'incarico.

Non credo si possano configurare altre ipotesi "non altrimenti risolvibili".


Qualora un docente di sostegno riceva l'ordine del Dirigente scolastico di andare a fare una supplenza, anche nella classe dove è iscritto l'alunno a lui affidato, quando l'alunno è presente a scuola, risponda che andrà, ma , considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con l'alunno in compresenza con un docente curricolare, chieda cortesemente al Dirigente di fargli un ordine di servizio scritto per esonerarlo dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza.

In mancanza di tale ordine scritto l'insegnante può legittimamente rifiutarsi di svolgere supplenza e comunque una volta ricevutolo può segnalare il caso all'Ufficio Scolastico e al Ministero come violazione delle Linee-guida e di questa Nota.
La famiglia, una volta informata, potrebbe anche agire contro il Dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora l'alunno sia lasciato solo dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.

Importante pure nella Nota l'esplicitazione circa l'obbligo di nominare supplenti per meno di 5 giorni in scuola primaria e per meno di 15 giorni in scuola secondaria; ciò infatti era già stato affermato dalla sentenza della Corte dei Conti n° 59/04 che finalmente adesso viene chiaramente affermato anche dal Ministero.

Tutto ciò certo giova a non deteriorare la qualità dell'integrazione scolastica, cosa che in questi ultimi anni è avvenuta troppo spesso.

Quindi i genitori, con serenità, ma con fermezza, qualora si presentino situazioni di rischio, debbono far presente ai Dirigenti scolastici questa Nota Ministeriale che non può assolutamente essere disattesa-----------------------------

22-11-2010

Danessia

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Messaggio Da iza Ven Mag 13, 2011 1:41 pm

la mia reponsabile dice che se manca il docente con cui siamo in compresenza(dove seguiamo il bambino) abbiamo l'obbligo di sostituire il collega assente... vi risulta sia cosi????nella scuola mia capita molto spesso.....in più quando ci sono gite se il collega della mia classe va in gita(con altra classe)lascia me a supplire in quella classe mentre il docente che avrebbe l'ora nella classe in gita se ne sta a girarsi i pollici

iza

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insegnante di sostegno e supplenze - Pagina 3 Empty valutazione punteggio sostegno

Messaggio Da MarioBianchi Sab Mag 14, 2011 10:38 am

Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un chiarimento urgente e cito a tal punto l'articolo 4 comma 6 del D.M. 12 Maggio 2011:

6. "Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di
specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di
concorso o posto di insegnamento comprese nell’area disciplinare di
appartenenza, a scelta dell’interess
ato e, relativamente agli istituti di
istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in
assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto
diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata
obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per
il conferimento della nomina."

La domanda è la seguente: dal momento della mia iscrizione nelle G.E. avvenuta nel 2007 ho caricato il mio punteggio nelle superiori essendo abilitato SSIS classe di concorso A345-A346. Negli ultimi due anni ho lavorato sul sostegno (CON SPECIALIZZAZIONE) alle scuole medie, maturando un punteggio di 12+12=24 punti; stando a quello che leggo nel comma 6 avrei la possibilità DI TRASFERIRE I 24 PUNTI SULLA A346 (QUINDI ALLE SUPERIORI) AVENDO LAVORATO SUL SOSTEGNO ALLE MEDIE E QUINDI IN TEORIA SULLA A345?

MarioBianchi

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insegnante di sostegno e supplenze - Pagina 3 Empty Re: insegnante di sostegno e supplenze

Messaggio Da annarita.devita Sab Set 10, 2011 12:30 pm

ho letto su internet che per quanto riguarda le convocazioni dalla graduatori di circolo per le supplenze, avremmo un messaggio non solo sulla posta certificata, ma anche sul cellulare, sarà così? Perchè già mi immagino la vita di noi supplenti attaccata al computer!
saluti a tutti, annarita

annarita.devita

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