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Messaggio Da antena Mer Ago 31, 2011 3:39 pm

Promemoria primo messaggio :

Ciao a tutti! Mi sapreste dire cosa comporta esattamente l'anno di prova, oltre alla tesina e all'esame finale che, mi auguro, sia solo una pura formalità? Ci sono anche incontri in provincia per gli interessati? Grazie!

antena

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Set 06, 2011 8:44 am

Krizia ha scritto:ciao a tutti.
volevo chiedere se qualcuno ha info circa l'obbligatorietà del corso e/o dell'anno di formazione per chi era di ruolo in una classe di concorso e poi è passato -per nuova nomina da concorso ordinario - in un'altra, a seguito di rinuncia. C'è chi dice che chi è già di ruolo deve fare solo l'anno di prova e chi lo nega.

L'ho ampiamente detto nel corso del topic.

Puoi comunque fare riferimento a due note del MIUR, eventualmente da mostrare.


Nota prot. n. 196 del 3 febbraio 2006

Oggetto: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo.
Anno scolastico 2005/06

"...Nel confermare le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del
10.8.1991 e richiamate con nota del 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr. ex Direzione
generale del personale della scuola e dell’amministrazione, si ribadisce che i docenti, che
hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati
nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui
alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di
cattedra di cui all’ art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a
frequentare l’anno di formazione, di cui all’articolo 440 del citato decreto legislativo 297/94
.


Tanto premesso in vista del prossimo avvio dei corsi di formazione per i docenti neo
assunti, le SS.LL. sono pregate di impartire ai competenti CSA ogni opportuna
disposizione volta ad evitare eventuali occasioni di contenzioso sulla materia, facendo
altresì notare che l’errata attivazione dei corsi di formazione comporterebbe peraltro un
ingiustificato aggravio di spesa e ribadendo che il periodo di prova va sempre effettuato
quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo diverso, mentre l’obbligo della formazione
in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per
la prima volta
.
"

Prot. n. AOODGPER 3699 Roma, 29 febbraio 2008

"Va infine ribadito che l‘anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della
carriera
."

Più chiaro di così.
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Messaggio Da lallaorizzonte Mar Set 06, 2011 8:48 am

aurum77 ha scritto:
lallaorizzonte ha scritto:

anche io sono della tua idea, la guida non è mia, ma del sindacato conipt al quale chiederò chiarimenti

Grazie mille. A me basta già la tua opinione, che mi tranquillizza.

ricevuta risposta, si tratta di un errore. ho corretto anche la guida. grazie per la segnalazione, a volte ci sfuggono tanti particolari :-)

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Set 06, 2011 8:53 am

Krizia ha scritto:ciao a tutti.
volevo chiedere se qualcuno ha info circa l'obbligatorietà del corso e/o dell'anno di formazione per chi era di ruolo in una classe di concorso e poi è passato -per nuova nomina da concorso ordinario - in un'altra, a seguito di rinuncia. C'è chi dice che chi è già di ruolo deve fare solo l'anno di prova e chi lo nega.

Oltre a quello che ti ho postato anticipiamo anche un'eventuale domanda: " va bene per l'anno di formazione che deve svolgersi solo una volta, ma perché se c'è il periodo di prova non ci deve essere la relazione finale, la nomina del tutor ecc.?"

Perché stando alla testuale formulazione dell' art. 440 del D. Lgs. 297/94, la discussione della relazione finale col comitato di valutazione è legata funzionalmente e in modo complementare solo all’anno/corso di formazione e non anche al periodo di prova (unicamente 180 giorni di servizio obbligatorio per tutti i casi di assegnazione a diverso ruolo).

Se dunque l'anno di formazione come ribadito dalle note MIUR va svolto solo una volta, anche la relazione va stilata e discussa solo una volta.

In conclusione, se la relazione al comitato deve articolarsi sulle “esperienze e attività svolte” nella formazione, la ribadita esclusione dell’anno di formazione per i docenti che passano ad altro ruolo comporta la logica impossibilità della relazione e della conseguente discussione.
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Messaggio Da aurum77 Mar Set 06, 2011 9:27 am

lallaorizzonte ha scritto:
aurum77 ha scritto:
lallaorizzonte ha scritto:

anche io sono della tua idea, la guida non è mia, ma del sindacato conipt al quale chiederò chiarimenti

Grazie mille. A me basta già la tua opinione, che mi tranquillizza.

ricevuta risposta, si tratta di un errore. ho corretto anche la guida. grazie per la segnalazione, a volte ci sfuggono tanti particolari :-)

Grazie.
Scusa l'apprensione, ma... raggiunta una meta... nascono subito le preoccupazioni legate alla fase successiva.

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Set 06, 2011 10:20 am

C.M. 11 luglio 1979, n. 180, prot. n. 2263.- Modificazioni e integrazioni della C.M. 1 agosto 1975, n. 219,
concernente il periodo di prova del personale.

Agli effetti del compimento del periodo di prova devono essere computati:

1) Il primo mese di assenza (astensione obbligatoria) per maternità - art. 31 del R.D. 21 agosto 1937, n. 1542 (1) - relativo
all'anno scolastico al quale si riferisce il periodo di prova (esempio: per l'astensione obbligatoria dal servizio per maternità,
che abbia inizio nel mese di luglio, si considera "valido" il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico);

2) Le quattro giornate di riposo previste dalla lett. b), art. 1 della Legge 23 dicembre 1977, n. 937 (2);

3) I giorni compresi nel periodo che va dal 10 settembre, data di inizio dell'anno scolastico, alla data di inizio delle lezioni,


purché il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente nominato in prova - ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della Legge 4 agosto 1977, n. 517 - si riunisca nel periodo medesimo "per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno" (3).


4) Il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni (31 maggio) e la data 16 giugno 1979, in conseguenza dello
svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative, come già stabilito dall'ultimo capoverso della circolare telegrafica 4
giugno 1979, n. 137, (Gabinetto).


ps: Legge 4 agosto 1977, n. 517., art 11 ultimo comma: "Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno."
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Messaggio Da aurum77 Mar Set 06, 2011 2:10 pm

Paolo1974 ha scritto:...

3) [b]I giorni compresi nel periodo che va dal 10 settembre, data di inizio dell'anno scolastico..."

10 settembre, data d'inizio a.s.???
Presumo ci sia un refuso tip.
Grazie, comunque.


Aggiungo un link aggiornato 2007, in cui si parla del primo settembre come data d'inizio
http://www.samnotizie.it/page.php?31
Riporta anche la normativa di riferimento.

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Messaggio Da vincenzina Mar Set 06, 2011 3:52 pm

Approfitto di questo topic per riformulare un quesito proposto qualche giorno fa. Anch'io dovrei iniziare l'anno di prova, ma vorrei chiedere il congedo retribuito per dottorato. Sapreste inicarmi il corretto iter?
Poiché inoltre terminerei il mio dottorato nel 2014, è opportuno rimandare di tanti anni l'anno di prova? Ci sarebbero conseguenze riguardo alla progressione di carriera?
Prego stavolta i moderatori di rispondermi. Non ho trovato nessuno che abbia sapputo darmi rassicurazioni in proposito... Inoltre vorrei affrettarmi affinché la cattedra passi di nuovo al csa per le supplenze.

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Messaggio Da lallaorizzonte Mar Set 06, 2011 4:35 pm

vincenzina ha scritto:Approfitto di questo topic per riformulare un quesito proposto qualche giorno fa. Anch'io dovrei iniziare l'anno di prova, ma vorrei chiedere il congedo retribuito per dottorato. Sapreste inicarmi il corretto iter?
Poiché inoltre terminerei il mio dottorato nel 2014, è opportuno rimandare di tanti anni l'anno di prova? Ci sarebbero conseguenze riguardo alla progressione di carriera?
Prego stavolta i moderatori di rispondermi. Non ho trovato nessuno che abbia sapputo darmi rassicurazioni in proposito... Inoltre vorrei affrettarmi affinché la cattedra passi di nuovo al csa per le supplenze.

impossibile darti rassicurazioni, lo scorso anno in questo periodo non sapevamo ad es. della procedura raffreddata per la ricostruzione di carriera, per farti un es.

non possiamo certo dire cosa accadrà nel 2014. in generale non dovrebbero esserci problemi, anche se il mio consiglio sarebbe di fare al contrario, prima la conferma in ruolo e poi il dottorato (ma è solo un consiglio)

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Messaggio Da vincenzina Mar Set 06, 2011 4:39 pm

Gentile Lalla, grazie per l'onesto consiglio. Effettivamente il congelamento del dottorato per un anno potrebbe essere una più cauta soluzione...

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Set 06, 2011 9:13 pm

aurum77 ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:...

3) I giorni compresi nel periodo che va dal 10 settembre, data di inizio dell'anno scolastico..."

10 settembre, data d'inizio a.s.???
Presumo ci sia un refuso tip.
Grazie, comunque.


Aggiungo un link aggiornato 2007, in cui si parla del primo settembre come data d'inizio
http://www.samnotizie.it/page.php?31
Riporta anche la normativa di riferimento.

So che se sarò prolisso non rientrerà nei tuoi gusti, ma in questa occasione non ne posso fare a meno. L'obiettivo è quello di cercare di fare chiarezza.

Secondo la normativa principale (il D.Leg. n. 297/1994), per ciò che riguarda il cosiddetto periodo di prova e di formazione dobbiamo distinguere non due ma tre elementi:

Il periodo di prova, quello di formazione e i "famosi" 180 gg.

Una cosa infatti è il [b]periodo della prova
del docente neoimmesso in ruolo (un anno scolastico: Dec. Leg. 297/1994, art.438 comma 1)); altra cosa è il periodo dell'anno di formazione (ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni: sempre Dec. Leg. 297/1994 art. 440, comma 2); alta cosa ancora è il periodo minimo di servizio effettivo nell'anno scolastico per la validità dell'anno di prova (appunto 180 giorni: Dec. Leg. 297/1994, art. 438 comma 1).

Se quindi per anno scolastico dobbiamo prendere in considerazione il periodo che va dal 1 settembre al termine delle lezioni, rimane il problema di stabilire quali siano i giorni di "effettivo servizio" per arrivare a 180. Quindi i 180 gg sono ovviamente inclusi nel periodo dell'anno scolastico, che parte dal 1 settembre, ma non tutti i giorni di questo periodo sono "validi".

Nulla infatti dice il decreto legislativo su quali devono essere questi giorni validi.

Una delle note più importanti, che è quella del 28 maggio 2001, richiamando il decreto 297 ribadisce:

"..dal momento che la durata del periodo di prova è un anno scolastico, mentre i 180 giorni ne rappresentano un requisito di validità".

Quindi la durata di "un anno" riguarda esclusivamente l'arco temporale del periodo di prova, e poi quello di formazione, ma i 180 gg sono quelli di effettivo servizio che costituiscono il requisito minimo indispensabile.

In poche parole la nomina in prova decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico e conseguentemente anche i 180 gg, ma di questi ultimi non tutti sono validi.

Quindi per sapere quali sono i "giorni di effettivo servizio" non possiamo che "rivolgerci" ai riferimenti normativi secondari, che sono appunto le circolari ministeriali che si sono susseguite negli anni e che hanno fatto una certa chiarezza su alcune assenze valutabili ai fni dell'effettivo servizio (escludendone altre).

Tra le circolari più importanti ci sono sicuramente la 219/1975 e la 180/1979 (quest'ultima modifica e integra la n. 219).

Grazie a queste sappiamo che ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti rientra anche il primo mese di astensione obbligatoria per maternità. Oppure che rientrano nel computo dei giorni le domeniche, i festivi ecc. Oppure che se il rinvio è dovuto ad astensione obbligatoria per maternità, la decorrenza giuridica ed economica sarà retroattiva.

Altra circolare importante è la 267/1991 grazie alla quale sappiamo che

"Dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Ne consegue, quindi, che il termine della "fine delle lezioni" fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico."

In conclusione le circolari sono tutte valide, a meno che non sono state modificate o integrate o in alcun casi esplicitamente "superate" da altre, così quindi come rimane valida la circolare di cui stiamo parlando in riferimento ai giorni che vanno dal 1 settembre all'inizio delle lezioni.

Non a caso però, nel mio intervento precedente ho voluto riportare il riferimento normativo a cui quel passo della circolare si riferisce, cioè la Legge n. 517/1977, art. 11 ultimo comma: "Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno."

Quindi il "problema" a mio avviso non si pone, perché è impossibile che in questo arco di tempo il collegio non si riunisca.

E' per questo che quando si fa riferimento a quella circolare si sintetizza, in alcuni casi, con periodo valido dal 1 settembre all'inizio delle lezioni senza aggiungere altro.

Ma se ti fai un "giro" tra i più quotati siti o sindacati che si occupano di questo, quasi tutti specificano per intero ciò che dice la circolare.

Volevo aggiungere per dirigenti e docenti un'ultima annotazione contenuta nella circolare. 219/1975.

Al paragrafo 6, così dispone: "Il D.P.R. 31 maggio 417 (che coinfluirà poi nel Dec. Leg. 297/94), dispone, all'art. 139 che, per quanto non previsto dal decreto stesso, si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato".

Ciò comporta che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, "qualora nei confronti del personale in esame che abbia compiuto l'anno di prova non sia intervenuto, entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di prova (quindi mese di novembre) un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente."
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ruolo e anno di prova - Pagina 2 Empty 180 gg e corso di formazione

Messaggio Da Krizia Mar Set 06, 2011 11:00 pm

Gentilissimo Paolo, da quanto mi sembra di aver capito dal tuo intervento (circa la circolare menzionata - C,M,267/91) essendo passata ad altro ruolo devo raggiungere solo i 180 gg ma non devo nè fare una relazione finale nè il corso di formazione. Ho capito bene? Anche se ho fatto richiesta di rinuncia al vecchio ruolo?
In attesa di un'ulteriore delucidazione RINGRAZIO anticipatamente te e tutti quelli che hanno dato il loro contributo per chiarirmi le idee

Krizia

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Messaggio Da giulia boffa Mer Set 07, 2011 6:45 am

hai capito bene
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Messaggio Da keseven Mer Set 07, 2011 1:34 pm

... ho letto gli ultimi post e mi chiedo: io sono passata di ruolo come insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia! Lo scorso anno sono entrata di ruolo nei nidi d'infanzia del comune di Milano e ho superato il mio periodo di prova (durata 6 mesi) !
Quindi quest'anno devo oppure no fare relazione finale e corso di formazione? Grazie per le delucidazioni...

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Messaggio Da giulia boffa Mer Set 07, 2011 1:46 pm

il comune non è lo Stato, devi rifarlo
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Messaggio Da keseven Mer Set 07, 2011 1:48 pm

Grazie Giulia!

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Messaggio Da cri Mer Set 07, 2011 4:02 pm

qualora nei confronti del personale in esame che abbia compiuto l'anno di prova non sia intervenuto, entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di prova (quindi mese di novembre) un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente."

Che significa questo passaggio sopra Paolo?
cri
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Messaggio Da MartaC Mer Set 07, 2011 5:58 pm

Salve volevo sapere se il tutor per i neo immessi deve essere di ruolo da 5 anni o se invece può essere scelto anche un insegnante di ruolo da meno anni.
Grazie
Marta

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Set 07, 2011 6:17 pm

cri ha scritto:qualora nei confronti del personale in esame che abbia compiuto l'anno di prova non sia intervenuto, entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di prova (quindi mese di novembre) un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente."

Che significa questo passaggio sopra Paolo?

La disposizione riguarda i tempi di emanazione della conferma in ruolo.

Dopo il 1 settembre 2000, con l'entrata in vigore del D.P.R. 275, il decreto di conferma in ruolo è emesso dal dirigente scolastico "tenuto conto del parere del comitato di valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo" (Dec. Leg. 297/1994, art. 440, art. 14 del D.P.R. 275/1999).

Il periodo di prova dura l'intero anno scolastico e la valutazione riguarda l'intero anno (di cui i 180 giorni di effettivo servizio, come abbiamo già detto, costituiscono il requisito minimo indispensabile). Il dirigente emetterà il decreto alla fine dell'anno scolastico, anche se, solitamente, il comitato di valutazione ha già espresso il suo parere a metà o fine giugno. (A tal proposito ricordo che il parere del comitato di valutazione è obbligatorio, ma non vincolante).

C'è da dire che per i docenti del II grado la cosa si può invece protrarre fino alla fine dell'anno, in quanto nei mesi estivi possono essere impegnati negli esami di stato e poi in quelli relativi al recupero dei debiti.

Cosa succede se il ds non emette il decreto?

Si applica ciò che ti ho indicato. Se entro 3 mesi dell'anno successivo alla prova il decreto non viene emesso, se non c'è "un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente".
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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Set 07, 2011 6:53 pm

MartaC ha scritto:Salve volevo sapere se il tutor per i neo immessi deve essere di ruolo da 5 anni o se invece può essere scelto anche un insegnante di ruolo da meno anni.
Grazie
Marta

non ha importanza il numero di anni di ruolo.

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Messaggio Da cri Mer Set 07, 2011 7:25 pm

Lalla e se non si va d'accordo con la tutor? Nel mio caso per esempio mi ha obbligato a fare un orario con 4 pomeriggi su cinque e il mio orario ha tutte buche di due o tre ore. In pratica entro la mattina a scuola e me ne vado alle 16.30! La dirigente, amica sua dice che se la collega tutor vuole così lo devo rispettare! Ma ti sembra giusto?
cri
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Messaggio Da antos Mer Set 07, 2011 7:50 pm

cri ha scritto:Lalla e se non si va d'accordo con la tutor? Nel mio caso per esempio mi ha obbligato a fare un orario con 4 pomeriggi su cinque e il mio orario ha tutte buche di due o tre ore. In pratica entro la mattina a scuola e me ne vado alle 16.30! La dirigente, amica sua dice che se la collega tutor vuole così lo devo rispettare! Ma ti sembra giusto?

Cri certo a me non sembra giusto, ma che una tutor decide l'orario?
Non so come funziona alla primaria, ma gli hai fatto presente che hai 3 bambini piccoli?
Ma perchè tutti complicano la vita a tutti? Cerca di farcela

antos

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Messaggio Da Anto79 Mer Set 07, 2011 7:58 pm

Ma da quando in qua è la tutor che fa l'orario?

Anto79

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Messaggio Da antos Mer Set 07, 2011 8:30 pm

Anto79 ha scritto:Ma da quando in qua è la tutor che fa l'orario?

C'è sempre una prima volta! BO?????

antos

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ruolo e anno di prova - Pagina 2 Empty Re: ruolo e anno di prova

Messaggio Da Paolo1974 Mer Set 07, 2011 10:21 pm

Anto79 ha scritto:Ma da quando in qua è la tutor che fa l'orario?

Non rientra infatti nei suoi compiti.

Oltretutto il tutor deve "sostenere il docente in formazione durante il corso dell'anno per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione"; egli, inoltre, "è da considerarsi facilitatore dei rapporti interni ed esterni all'istituto e di accesso all'informazione". (C.M. 267/1991, che vi invito a leggere http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm267_91.html - A - ATTIVITA' DI ISTITUTO).

Quindi il tutor facilita, non complica.

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Messaggio Da cri Gio Set 08, 2011 4:17 pm

Ragazzi sono in crisi......mi stanno rendendo l'anno di prova una vera e propria tragedia! Nella mia vita lavorativa non mi è mai successa una cosa del genere.....
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